Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22234 del 12/09/2018

Cassazione civile sez. VI, 12/09/2018, (ud. 08/05/2018, dep. 12/09/2018), n.22234

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3724/2018 proposto da:

I.O., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PORTUENSE n. 104,

presso ANTONIA DE ANGELIS, rappresentato e difeso dall’avvocato

MARCO BRUSCIOTTI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1773/2017 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 29/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 08/05/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

I.O. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 1773/2017, depositata il 29 novembre 2017, con la quale l’appello dell’odierno ricorrente avverso la decisione di prime cure che aveva rigettato la domanda per il riconoscimento della Protezione Internazionale – è stato dichiarato inammissibile, poichè proposto oltre il termine di trenta giorni, previsto dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 3;

l’intimato Ministero dell’Interno – Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma (OMISSIS) non ha svolto attività difensiva;

Considerato che:

secondo l’insegnamento tradizionale di questa Corte, l’appello, ex art. 702 quater c.p.c., contro il provvedimento reiettivo del ricorso avverso il diniego di riconoscimento della Protezione Internazionale, e nei confronti degli altri provvedimenti in materia di immigrazione del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, va proposto con atto di citazione, e non con ricorso, sicchè la verifica della tempestività dell’impugnazione va effettuata calcolando il termine di trenta giorni – previsto dall’art. 702 quater c.p.c., comma 1 – dalla data di notifica dell’atto introduttivo alla parte appellata (Cass., 15/12/2014, 26326; Cass., 26/06/2014, n. 14502; Cass., 06/07/2016, n. 13815; cfr. pure, sull’appello nel procedimento sommario di cognizione, Cass. Sez. U., 10/02/2014, n. 2907);

tale indirizzo non è inciso dalle modifiche apportate al D.L. n. 150 del 2011, art. 19, D.L. n. 142 del 2015, art. 27, laddove l’improprio riferimento al termine “ricorso” è effettuato ai soli fini della disciplina della durata del procedimento, senza alcuna espressa deroga al rinvio al rito sommario di cognizione (cfr. Cass., 3 ottobre 2017, n. 23018; Cass., 11/09/2017, n. 21031; Cass., 11/09/2017, n. 21030; Cass., 13/07/2017, n. 17420);

nel caso concreto, dall’esame del ricorso e dell’impugnata sentenza si desume che l’atto di appello (in forma di citazione) era stato notificato entro i trenta giorni (il 28 luglio 2016) successivi alla comunicazione dell’ordinanza (avvenuta il 28 giugno 2016) e che la citazione era stata, poi, depositata l’1 agosto 2016;

è da reputarsi, pertanto, erronea la statuizione di inammissibilità dell’appello emessa dalla Corte territoriale, atteso che il termine di trenta giorni per il gravame – ai sensi dell’art. 702 quater c.p.c. – doveva essere computato, nella specie, con riguardo alla notifica dell’atto di citazione e non al suo deposito, giacchè l’appello, come dianzi detto, andava proposto con citazione e non con ricorso;

Ritenuto che:

in accoglimento del ricorso, l’impugnata sentenza debba essere, pertanto, cassata con rinvio alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione, che dovrà procedere all’esame del merito della controversia, facendo applicazione dei principi di diritto suesposti.

PQM

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 8 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2018

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