Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22234 del 05/09/2019

Cassazione civile sez. trib., 05/09/2019, (ud. 03/07/2019, dep. 05/09/2019), n.22234

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – Consigliere –

Dott. DINAPOLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18457/2014 R.G. proposto da

Operazioni Immobiliari Gestione Amministrazione – OIGA s.r.l., in

persona del legale rappresentante pro tempore, R.V.

R.A. R.P., elettivamente domiciliata in Roma, via

Caio Mario n. 13, presso lo studio dell’avv. Simona Di Fonso, che la

rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

e contro

Equitalia Sud s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Piemonte n. 39,

presso lo studio dell’avv. Pasquale Varì, che la rappresenta e

difende giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 853/29/14, depositata il 12 febbraio 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 luglio 2019

dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

Fatto

RILEVATO

CHE

1.1. con sentenza n. 853/29/14 del 12/02/2014 la Commissione tributaria regionale del Lazio (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto da Operazioni Immobiliari Gestione Amministrazione s.r.l. (di seguito OIGA s.r.l.) avverso la sentenza n. 246/39/12 della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP), che aveva a sua volta rigettato il ricorso della società contribuente avverso l’intimazione di pagamento delle somme recate da una cartella di pagamento concernente IVA e altre imposte relative all’anno 2002;

1.1. come si evince anche dalla sentenza della CTR: a) la CTP aveva rigettato il ricorso sul presupposto della regolare notifica della cartella di pagamento e della inesistenza di vizi dell’atto impugnato; b) la sentenza della CTP era appellata da OIGA s.r.l.;

1.2. su queste premesse, la CTR motivava il rigetto dell’appello della società contribuente evidenziando, tra l’altro, che: a) era provata la regolarità della notificazione, in data 12/03/2007, della cartella di pagamento, ricevuta dal portiere incaricato al ritiro, nella sede legale della società, con spedizione anche dell’avviso di ricevimento; b) dalla regolarità della notificazione della cartella di pagamento discendeva l’inammissibilità delle altre censure, che dovevano essere proposte avverso la cartella nel termine di sessanta giorni dalla sua notifica;

2. OIGA s.r.l. impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a due motivi;

3. l’Agenzia delle entrate ed Equitalia Sud s.p.a. resistevano con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con il primo motivo di ricorso OIGA s.r.l. deduce la violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, dell’art. 145 c.p.c. e della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziando che: a) la CTR avrebbe erroneamente ritenuto valida la notificazione della cartella di pagamento; b) l’originale della cartella di pagamento non sarebbe stato esibito dall’Agente della riscossione, così come richiesto dalla società contribuente, e sulla questione la sentenza non avrebbe nemmeno pronunciato;

2. il motivo è inammissibile sotto entrambi i profili;

2.1. per quanto riguarda il profilo sub a), si osserva, in via generale, che “in tema di ricorso per cassazione, ove sia contestata la rituale notifica delle cartelle di pagamento, per il rispetto del principio di autosufficienza, è necessaria la trascrizione integrale delle relate e degli atti relativi al procedimento notificatorio, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza in base alla sola lettura del ricorso, senza necessità di accedere a fonti esterne allo stesso” (Cass. n. 31038 del 30/11/2018; Cass. n. 5185 del 28/02/2017);

2.2. più specificamente, va evidenziato che l’esame della relata di notificazione (e, quindi, la necessità di una sua trascrizione) è in ipotesi assolutamente necessaria (cfr. Cass. n. 1150 del 17/01/2019), sia per verificare se la notificazione sia avvenuta a mezzo messo notificatore ovvero a mezzo posta, sia per valutare la qualifica del soggetto che ha ricevuto il plico, non potendosi il ricorrente avvalere, ai fini del rispetto del principio di specificità, delle trascrizioni contenute nelle difese dei controricorrenti (Cass. n. 29093 del 13/11/2018);

2.3. nel caso di specie, il ricorso non riporta la trascrizione integrale della notifica della cartella di pagamento, nè copia della stessa è stata allegata al ricorso medesimo;

2.4. per quanto riguarda il profilo sub b), basterà evidenziare che la censura della ricorrente è del tutto nuova, non facendone menzione la sentenza della CTR e non avendo OIGA s.r.l. indicato in quali atti difensivi avrebbe sottoposto all’attenzione del giudice di merito la relativa questione, trascrivendo negli esatti termini l’eccezione formulata (cfr. Cass. S.U. n. 15781 del 28/07/2005; conf., da ultimo, Cass. n. 5344 del 04/03/2013);

3. con il secondo motivo di ricorso si contesta la violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 22, comma 5, evidentemente in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 o 4, , evidenziandosi che, a fronte della produzione di copia della cartella di pagamento e della sua relata, specificamente contestata, la CTR avrebbe dovuto chiedere all’Agente della riscossione la produzione degli originali di tali atti;

3.1. il motivo è inammissibile per le stesse ragioni appena evidenziate con riferimento al primo motivo, sub b): la questione deve ritenersi nuova, non avendo la società ricorrente chiarito dove e in che termini abbia proposto le evidenziate eccezioni;

4. in conclusione, il ricorso è inammissibile e la società ricorrente va condannata al pagamento delle spese del presente giudizio nei confronti delle controricorrenti, spese liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore della lite dichiarato pari ad Euro 640.000,00;

4.1. poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto l’art. 13, comma 1 quater, del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in Euro 10.000,00, oltre alle spese prenotate a debito, in favore dell’Agenzia delle entrate, e in Euro 10.000,00, oltre alle spese forfetarie nella misura del quindici per cento e agli accessori di legge, in favore di Equitalia Sud s.p.a.;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, art. 1 bis.

Così deciso in Roma, il 3 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2019

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