Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22233 del 22/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 22/09/2017, (ud. 13/07/2017, dep.22/09/2017),  n. 22233

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al nr. 28846-2016 proposto da:

LA NUOVA COLLEROSE SRL, in persona del legale rappresentante, TOME

SRL, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliate

in ROMA, VIA GIUSEPPE AVEZZANA 31, presso lo studio dell’avvocato

ALESSANDRA FLAUTI, che le rappresenta e difende unitamente

all’avvocato FRANCESCO LOCANTO;

– ricorrenti –

contro

CONSORZIO ESTRATTIVO OBBLIGATORIO LA CASSIANA;

– intimato –

per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 3820/2016 del

TRIBUNALE di FIRENZE, depositata il 16/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/07/2017 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA C.

SAMBITO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del

Sostituto Procuratore Generale DE AUGUSTINIS U., che chiede

l’accoglimento del primo motivo assorbe i restanti; si esprime

dunque, l’avviso che il ricorso sia accolto per il primo motivo,

assorbiti i restanti e che sia ritenuta la competenza del giudice

ordinario.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza dell’8.11.2016, il Tribunale di Firenze ha dichiarato la propria incompetenza a conoscere della domanda con la quale le Società Nuova Collerose a r.l. e Tome a r.l. avevano chiesto la declaratoria di nullità o d’invalidità delle deliberazioni assunte dal Consorzio Estrattivo La Cassiana il 27.7.2012, per esser la controversia, non attinente a diritti indisponibili, compromessa in arbitri, come da art. 18 dello Statuto consortile. Le Società Nuova Collerose e Tome hanno proposto regolamento di competenza ed il Procuratore Generale, nelle sue conclusioni scritte, ha concluso per l’accoglimento del ricorso. Il Consorzio Estrattivo La Cassiana non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

2. Il primo motivo, col quale le ricorrenti denunciano la nullità della clausola compromissoria in riferimento al D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 34, comma 2, è infondato.

3. Premesso che nel regolamento di competenza la Corte di Cassazione è giudice anche del fatto, va rilevato che non emerge dagli atti che l’intimato, costituito quale Consorzio obbligatorio senza fine di lucro, con Delib. 3 maggio 1999, n. 49 del Consiglio Comunale di Calenzano, abbia assunto forma societaria. Poichè la disposizione di cui al D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 34, comma 2, nel prevedere che il potere di nomina di tutti gli arbitri debba esser devoluto, a pena di nullità, a soggetto estraneo alla società è testualmente riferita, in base al comma 1, alle clausole compromissorie contenute negli “atti costitutivi delle società”, ne consegue che detta norma, a carattere dichiaratamente settoriale, risulta inapplicabile al caso in esame.

4. Con i motivi secondo e terzo, si denuncia l’erroneo apprezzamento del Tribunale circa la ricorrenza di ipotesi involgenti diritti indisponibili, in riferimento: a) alla mancata convocazione della Gesca (comodataria di Collerose), che si afferma – contrariamente all’opinione del Consiglio di Amministrazione – legittimata a partecipare all’assemblea del 27.7.2012; b) alla violazione dei principi in materia di redazione dei bilanci.

5. I motivi sono infondato il secondo ed inammissibile il terzo.

6. La giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 16625 del 2013, in tema di società di capitali) ha condivisibilmente affermato che attengono a diritti indisponibili le controversie aventi ad oggetto delibere assembleari aventi oggetto illecito o impossibile – che danno luogo a nullità rilevabile anche d’ufficio – e quelle prese in assoluta mancanza di informazione (art. 2479 ter c.c.): in tale ultimo ambito non può esser sussunta la mancata convocazione di un socio, idonea, in tesi, a viziare la delibera, ma che, secondo la definizione data, non costituisce un diritto indisponibile, la cui area deve, appunto, ritenersi circoscritta a quegli interessi protetti da norme inderogabili, la cui violazione determina una reazione dell’ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte (cfr. Cass. n. 3772 del 2005; n. 18600 del 2011). 7. I principi invocati in tema d’impugnazione delle delibere di approvazione del bilancio delle società per difetto dei requisiti di verità, chiarezza e precisione, il carattere imperativo delle norme dirette a garantirne l’osservanza e la natura indisponibile dei relativi diritti (cfr. Cass. n. 20674 del 2016) non sono, invece, pertinenti avendo le ricorrenti del tutto omesso di considerare che il Tribunale ha espressamente escluso che, con la delibera impugnata, sia stato approvato il bilancio di esercizio (approvazione che si afferma intervenuta in data 29.2.2012, per quello chiuso al 31.12.2011, ed in data 27.2.2013, per quello chiuso al 31.12.2012), e non essendo tale accertamento stato contestato in seno al ricorso.

8. Il quarto motivo, con cui si deduce l’impossibilità del conseguimento dello scopo consortile (per l’asserita assoluta inattività), è inammissibile: esso non indica neppure quali principi inderogabili verrebbero in rilievo nella delibera con cui si afferma esser stati approvati “costi in favore di legali, consulenti amministrativi e dell’amministratore delegato”.

9. Non va provveduto sulle spese, in assenza di attività difensiva della parte intimata.

PQM

 

Rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Collegio arbitrale previsto dall’art. 18 dello Statuto del Consorzio. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2017

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