Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22233 del 14/10/2020

Cassazione civile sez. II, 14/10/2020, (ud. 14/07/2020, dep. 14/10/2020), n.22233

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25939-2019 proposto da:

U.F., rappresentato e difeso dagli avvocati TIZIANA ARESI, e

MASSIMO CARLO SEREGNI, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI 2020 PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto di rigetto del TRIBUNALE di BRESCIA, depositato il

09/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/07/2020 dal Consigliere SERGIO GORJAN.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

U.F. – cittadino della (OMISSIS) – ebbe a proporre ricorso avanti il Tribunale di Brescia avverso la decisione della locale Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale che aveva rigettato la sua istanza di protezione internazionale in relazione a tutti gli istituti previsti dalla relativa normativa.

Il ricorrente deduceva d’aver dovuto lasciare il suo Paese poichè lui e la sua famiglia rimasti implicati in scontri tra gli opposti partiti durante una tornata elettorale, cui erano seguito torbidi ed uccisione di molte persone; in dipendenza di un tanto era stata avviata persecuzione giudiziaria sua e della sua famiglia avendo egli ferito la persona – appartenente al partito avverso – che aveva dato via agli scontri.

Il Tribunale lombardo ebbe a rigettare il ricorso ritenendo che la vicenda personale narrata dal ricorrente non era credibile; non sussistendo nello Stato (OMISSIS) di provenienza del richiedente asilo una situazione socio-politica caratterizzata da violenza diffusa e che non concorrevano ragioni attuali di vulnerabilità, sicchè anche la sola volontà d’integrazione nella società italiana non era dato sufficiente per accogliere la domanda di protezione umanitaria.

Il richiedente asilo ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento del Tribunale articolato su due motivi.

Il Ministero degli Interni, ritualmente evocato, resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso svolto da U.F. appare siccome inammissibile a sensi dell’art. 360 bis c.p.c. – siccome ricostruito ex Cass. SU n. 7155/17 -.

Con la prima ragione di doglianza l’ U. lamenta violazione della regola iuris D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8 poichè il Tribunale non ebbe a tener conto del periodo di tempo da lui scorso in Libia e ad esaminare il suo racconto tenendo conto del trauma psicosomatico patito.

La censura dianzi ricordata s’appalesa inammissibile poichè la questione dedotta irrilevante ai fini della decisione sulla credibilità adottata dal Tribunale e comunque irrilevante in ordine agli istituti di protezione richiesti.

Difatti non solo il ricorrente non deduce in che modo le traversie subite in Libia ebbero ad alterare – in modo significativo – i suoi ricordi circa la ragione di abbandonare il suo Paese; ma soprattutto, risultando la Libia mero Paese di transito, – Cass. sez. 1 n. 31676/18, Cass. sez. 1 n. 10835/20 – non viene nemmeno affermato che il rimpatrio deve esser effettuato verso la Libia, al fine di apprezzare la rilevanza della questione sollevata.

Dunque la situazione socio-politica in Libia ovvero le vessazioni subite in quel Paese durante i mesi di permanenza prima di giungere in Italia non hanno rilevanza ai fini degli istituti della protezione internazionale,se non anche allegata l’esistenza di postumi psico-somatici oggettivamente rilevabili apprezzabilmente incidenti sullo stato di salute – questione non dedotta in causa -.

Con il secondo mezzo d’impugnazione proposto il ricorrente deduce la violazione delle norme D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3,5 e 14 poichè il Collegio bresciano, da un lato, nel valutato la credibilità del racconto da lui reso non ha operato secondo i parametri di legge posti al riguardo, specie con riferimento all’acquisizione di notizie ed informazioni aggiornate circa la situazione socio-politica del Paese d’origine, e, dall’altro, ha errato nell’apprezzare il contesto socio-politico della regione (OMISSIS) di sua provenienza, allo stato caratterizzato da una violenza diffusa siccome riconosciuto da altri Tribunali.

La censura è inammissibile poichè si fonda e sul suo narrato, ritenuto non credibile senza che in ricorso sia stata proposta alcuna specifica contestazione avverso detto accertamento, e sulla situazione socio-politica della (OMISSIS) senza un effettivo confronto con la motivazione sul punto resa dal Tribunale.

Difatti il Collegio lombardo ha esaminato il racconto reso dal richiedente asilo e puntualmente messo in evidenza le ragioni di non credibilità, anche richiamando fonti informative della (OMISSIS) che riferivano dell’episodio di disordini intervenuti in occasione della tornata elettorale cui si riferiva l’ U..

A fronte di detta motivata statuizione, il ricorrente si limita a richiamare i parametri di legge afferenti gli elementi atti a suffragare – in generale – il narrato del richiedente asilo, svolgendo così critica apodittica ed astratta senza un effettivo confronto con la motivazione resa dal Tribunale.

Quanto all’attuale situazione socio-politica del (OMISSIS) – luogo di provenienza dell’ U. – il Tribunale bresciano ha puntualmente fondata la sua statuizione di esclusione della ricorrenza di una situazione socio-politica connotata da violenza diffusa – secondo l’insegnamento della Corte Europea – su informazioni acquisite tramite rapporti redatti da Organismi internazionali preposti all’uopo.

Pure in relazione a detta statuizione il ricorrente si limita a contrapporre sua opinione fondata su datati arresti di merito resi da alcuni Tribunali, in relazione alla specifica posizione di altri richiedenti asilo di nazionalità (OMISSIS), senza tuttavia – Cass. sez. 1 n. 26728/19 – indicare l’esistenza di rapporti successivi o non esaminati dal Tribunale che contraddicevano quanto accertato dal Collegio di prime cure.

Alla declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione non segue, ex art. 385 c.p.c., la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità in favore dell’Amministrazione poichè il controricorso non palesa il contenuto sostanziale tipico di tale atto processuale.

Concorrono in capo al ricorrente le condizioni processuali per l’ulteriore pagamento del contributo unificato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso, nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza in camera di consiglio, il 14 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2020

 

 

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