Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22233 del 12/09/2018

Cassazione civile sez. VI, 12/09/2018, (ud. 08/05/2018, dep. 12/09/2018), n.22233

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3540/2018 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA piazza Cavour presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato FEDERICO LERA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 996/2017 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 20/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’08/05/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

M.A. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova n. 996/2017, depositata il 20 luglio 2017, con la quale è stato rigettato l’appello proposto dal medesimo nei confronti della decisione del Tribunale di Genova dell’8 luglio 2016, che aveva disatteso la domanda di protezione internazionale nelle sue diverse forme;

il Ministero dell’Interno ha replicato con controricorso;

Considerato che:

con il primo e terzo motivo di ricorso – denunciando la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), nonchè l’omesso esame circa un fatto decisivo per la controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – il ricorrente lamenta che la Corte d’appello abbia erroneamente ritenuto insussistenti, nel caso di specie, le condizioni dettate dalla disposizione succitata, limitando la propria indagine a fonti informative non attuali, poichè risalenti al 2016, ed a fatti ancora più risalenti (2013), interpretando non correttamente quanto dichiarato dal richiedente allà Commissione territoriale e senza tenere conto di talune circostanze decisivè per la decisione;

Ritenuto che:

in materia di protezione internazionale il giudice non possa fermarsi alla valutazione delle sole ragioni che spinsero lo straniero a lasciare il Paese di provenienza, dovendo, al contrario, effettuare un esame dei fatti prospettati anche alla luce delle condizioni socio-politiche generali di suddetto Paese, in ossequio al disposto del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3,comma 3, lett. a), (Cass., 03/07/2017, n. 16356), e tale accertamento deve essere aggiornato al momento della decisione (Cass., 27/07/2017, n. 18675; Cass., 03/11/2017, n. 26202, con riferimento specifico al Pakistan);

inoltre, il diritto alla protezione sussidiaria non possa essere escluso dalla circostanza che a provocare il danno grave per il cittadino straniero siano soggetti privati, qualora nel Paese d’origine non vi sia un’autorità statale in grado di fornirgli adeguata ed effettiva tutela, con conseguente dovere del giudice di effettuare una verifica officiosa sull’attuale situazione di quel Paese e, quindi, sull’eventuale inutilità di una richiesta di protezione alle autorità locali (Cass., 03/07/2017, n. 16356);

Rilevato che:

nel caso di specie, la Corte d’appello non ha svolto alcun accertamento attuale circa la situazione del Pakistan, con specifico riferimento alla regione di provenienza dell’istante, in ordine a possibili discriminazioni per motivi religiosi (nel contrasto ivi esistente tra sciiti e sunniti) essendosi limitata a recepire dati risalenti al 2016, ed a valorizzare un episodio di aggressione perpetrato ai danni di una moschea sciita (confessione religiosa opposta a quella cui appartiene M.A.), avvenuto addirittura nell’anno 2013;

inoltre, il giudice di appello ha erroneamente interpretato la dichiarazione rilasciata dal richiedente, atteso che quest’ultimo – come si evince dai passi salienti riportati nel ricorso – non aveva dichiarato di appartenere alla minoranza sunnita del Paese, ma soltanto che, nella zona del Pakistan di provenienza di M.A. (Punjab), “la minoranza sciita riesce ad intimorire la maggioranza sunnita perchè più ricca e con ruoli sociali molto più importanti”; infine, non risulta preso in esame dalla Corte territoriale l’ulteriore fatto decisivo per la controversia, rappresentato dalla inesistenza di un’adeguata protezione da parte della polizia locale, sebbene l’istante avesse dichiarato che “loro (la Polizia) non mi hanno aiutato in nessun modo, prendevano solo soldi ma non facevano nulla perchè gli sciiti sono molto più potenti e hanno contatti con molte persone importanti”;

Ritenuto che:

pertanto, le censure suesposte debbano essere accolte, risultando assorbito il secondo motivo di ricorso, concernente la richiesta subordinata di protezione umanitaria, il cui esame va demandato al giudice di rinvio;

l’impugnata sentenza debba, pertanto, essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Genova in diversa composizione, che dovrà procedere a nuovo esame del merito della controversia, facendo applicazione dei principi di diritto suesposti, e provvedendo, altresì, alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

PQM

Accoglie il primo e terzo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte d’appello di Genova in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 8 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2018

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