Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22232 del 26/10/2011
Cassazione civile sez. trib., 26/10/2011, (ud. 13/10/2011, dep. 26/10/2011), n.22232
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –
Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 20039-2009 proposto da:
C.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE P.
ORLANDO 25, presso lo studio dell’avvocato CALOGERO INFUSO,
rappresentato e difeso dall’avvocato CAMMALLERI GIUSEPPE;
– ricorrente –
contro
SERIT SICILIA S.P.A.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 23/2009 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di
CALTANISSETTA, depositata il 18/02/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/10/2011 dal Presidente e Relatore Dott. FERNANDO LUPI;
Preso atto che il P.G. non ha formulato osservazioni sulla relazione
ex art. 380 bis c.p.c. notificatagli.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR della Sicilia ha dichiarato cessata la materia del contendere decidendo sull’appello di C.G. nei confronti di Serit Sicilia s.p.a.
compensando le spese del giudizio. Ha motivalo la decisione in punto spese, dopo aver dichiarato cessata la materia del contendere, scrivendo: pone le spese del giudizio a carico delle parti che le hanno anticipate.
Ha proposto per cassazione affidato a tre motivi il contribuente, si è costituito l’esattore.
Con i primi due motivi, deducendo mancanza di motivazione in punto spese e violazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2, in rel. art. 360 c.p.c., n. 5 e 3, il ricorrente lamenta che non siano esplicitamente indicati i motivi della compensazione come espressamente previsto della norma processuale.
I motivi sono fondati in quanto il sopportare le spese anticipate è l’effetto e non il motivo della compensazione. Nè la cessazione della materia del contendere è motivo di compensazione dovendosi decidere in questo caso sulle spese in base al principio della soccombenza virtuale, cfr. tra le tante Cass. n. 10553/09.
Del pari fondato è il secondo motivo di omessa pronuncia sul capo dell’appello, che lamentava la compensazione delle spese in primo grado, in quanto l’uso del singolare giudizio riferisce il provvedimento al solo appello e manca del tutto la pronuncia sul capo. Il terzo motivo è assorbito”.
Rilevato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alla parte costituita, che ha depositato memoria.
Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5 della manifesta fondatezza del ricorso e che, pertanto, la sentenza impugnata vada cassata con rinvio della causa ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia.
Allo stesso giudice si demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della CTR della Sicilia.
Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2011