Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22232 del 22/09/2017

Cassazione civile, sez. VI, 22/09/2017, (ud. 23/06/2017, dep.22/09/2017),  n. 22232

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17533-2015 proposto da:

L.E., L.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

MACCHIAVELLI 25, presso lo studio dell’avvocato GABRIELLA TELESCA,

rappresentati e difesi dall’avvocato CONSUELO FEROCI;

– ricorrente –

contro

PROCURATORE REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ANCONA,

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI

ANCONA;

– intimati –

avverso il provvedimento n. 155/2015 Cron. della CORTE D’APPELLO di

ANCONA, depositato il 14/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/06/2017 dal Consigliere Dott. MASSINIO DOGLIOTTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Tribunale per i Minorenni rigetta l’istanza D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 31 proposta dai genitori di tre minori stranieri.

La Corte d’Appello di Ancona, con provvedimento in data 14/5/2015, conferma il decreto del primo giudice.

Ricorrono per cassazione i genitori dei minori.

Il provvedimento impugnato, con affermazioni del tutto apodittiche e contrarie alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. S.U. n. 21799 del 2010; Cass. N. 15191 del 2015; Cass. N 25419 del 2015) sostiene che i presupposti della norma suindicata sono configurabili solo quando sia accertata l’esistenza di una situazione di emergenza,e non considera la tenera età dei bambini (il primo nato in (OMISSIS), la seconda ad (OMISSIS), la terza ad (OMISSIS)) e il radicamento nel territorio.

Va pertanto cassato il provvedimento impugnato, con rinvio al giudice a quo, in diversa composizione che dovrà specificamente esaminare l’eventuale sussistenza di gravi motivi, non necessariamente inerenti alla salute, con particolare riferimento ai profili suindicati dell’età dei bambini e del radicamento nel territorio.

Non si fa luogo a pronuncia sulle spese

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e rinvia, alla Corte di Appello di Ancona, in diversa composizione.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2017

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