Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22232 del 14/10/2020

Cassazione civile sez. II, 14/10/2020, (ud. 23/07/2020, dep. 14/10/2020), n.22232

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23547-2019 proposto da:

G.P.I., rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO

SASSI, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto di rigetto n. 1280/2019 del TRIBUNALE di

CAMPOBASSO, depositato il 30/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/07/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che la vicenda qui al vaglio può sintetizzarsi nei termini seguenti:

– il Tribunale di Campobasso disattese l’opposizione proposta da G.P.I., in contraddittorio con il Ministero dell’Interno e la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, avverso il provvedimento di diniego in sede amministrativa della domanda di protezione internazionale dal predetto avanzata;

ritenuto che il richiedente ricorre sulla base di tre motivi avverso la statuizione e che il Ministero dell’Interno è rimasto intimato;

ritenuto che con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 9 e 11, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 1, lett. e) e g), artt. 3, 14 e art. 16, comma 1, lett. b), nonchè omesso esame di un fatto decisivo, esponendo, in sintesi:

– che era ingiusto l’addebito al richiedente di non avere fornito necessarie allegazioni, in quanto attraverso l’audizione avrebbe dovuto essere il Giudice a richiedere i chiarimenti del caso;

– audizione che avrebbe dovuto essere disposta poichè l’audizione davanti alla Commissione non era stata videoregistrata;

– il Giudice era venuto meno al dovere di accertare i fatti, dei quali il ricorrente aveva dato principio di prova, facendo luogo a istruttoria d’ufficio e aveva reso motivazione apparente, senza tener conto della situazione di grave e diffusa violenza radicatasi in (OMISSIS), a cagione dello scorrazzare di gruppi cultisti, per l’assenza di un effettivo controllo di legalità statale e per la presenza di gruppi terroristici assai attivi;

considerato che la doglianza è per una parte inammissibile e per altra parte fondata:

– la doglianza riguardante la mancata audizione del richiedente non è scrutinabile per difetto di specificità, stante che dal provvedimento non è dato sapere se l’audizione sia stata disposta o meno e se, nel caso negativo, potendosi ipotizzare nullità relativa, soggetta al regime di cui all’art. 157 c.p.c., comma 2, la parte l’abbia tempestivamente eccepita (giurisprudenza costante, ex multis, Cass. n. 1744/2013);

– nel resto la critica è fondata, in quanto il provvedimento assume non sussistere in (OMISSIS) situazione di violenza diffusa e incontrollabile, senza aver proceduto a consultare le COI, consultazione necessaria al fine di verificare la fondatezza del riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria; questa Corte, infatti, ha condivisamente chiarito che in tema di protezione sussidiaria dello straniero, ai fini dell’accertamento della fondatezza di una domanda proposta sulla base del pericolo di danno di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato determinativa di minaccia grave alla vita o alla persona), una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto, il giudice del merito è tenuto, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, a cooperare nell’accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri-doveri officiosi d’indagine e di acquisizione documentale in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul Paese di origine del richiedente. Al fine di ritenere adempiuto tale onere, il giudice è tenuto ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto (Sez. 6, n. 11312, 26/4/2019, Rv.. 653608; conf. nn. 13449/2019, 13897/2019, 26728/209, 9231/2020, 9230/2020, 13255/2020);

considerato che, pertanto, il provvedimento deve essere cassato, rimettendosi al Giudice del rinvio anche il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità;

ritenuto che la questione posta con il secondo motivo, con il quale ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 286 del 1998, nonchè omesso esame di un fatto decisivo, assumendo, a ulteriore sviluppo di quanto sviluppato con il primo motivo, che la decisione di merito, retta da motivazione apparente, aveva errato nel non constatare la grave situazione d’instabilità del Paese d’origine e nell’escludere il rischio personale nel caso di rimpatrio, situazione e rischio che avrebbero imposto il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria, dovrà essere risolta dal Giudice del rinvio, alla luce della complessiva situazione del Paese, accertata mediante le COI;

considerato che, del pari, la questione posta con il terzo motivo, con il quale viene prospettata violazione degli artt. 74, comma 2 e 136, comma 2, D.P.R. n. 115 del 2002, nonchè dell’art. 28-bis, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 25 del 2008, per avere il Tribunale revocato l’amissione al patrocinio a spese dello Stato, a cagione della manifesta infondatezza dell’opposizione, allo stato, cioè, prima del giudizio di rinvio, è priva di attualità;

considerato che, pertanto, il provvedimento deve essere cassato, rimentendosi al Giudice del rinvio anche il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso per quanto in motivazione, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Campobasso, altra composizione, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 23 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2020

 

 

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