Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22231 del 26/10/2011
Cassazione civile sez. trib., 26/10/2011, (ud. 13/10/2011, dep. 26/10/2011), n.22231
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –
Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
C.G., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA
CAVOUR, presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’Avvocato OLIVIERI GIANCARLO con studio in
PORTO SAN GIORGIO, VIA GIORDANO BRUNO 191, (avviso postale), giusta
delega a margine;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE DOGANE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– controricorrente –
e contro
AGENZIA DELLE DOGANE UFFICIO DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO;
– intimato –
avverso la sentenza n. 60/2008 della COMM.TRIB.REG. di ANCONA,
depositata il 22/05/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/10/2011 dal Presidente e Relatore Dott. FERNANDO LUPI;
Preso atto che il P.G. non ha formulato osservazioni sulla relazione
ex art. 380 bis c.p.c., notificatagli.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR del Lazio ha rigettato l’appello di C.G. nei confronti dell’Agenzia delle Dogane. Ha motivato la decisione in ordine alla compensazione delle spese ritenendo che la materia in origine non era semplice tanto che il legislatore era dovuto intervenire per chiarire il riparto di giurisdizioni.
Ha proposto ricorso per Cassazione affidato ad un motivo il C., si è costituita con controricorso l’Agenzia delle Dogane.
Con l’unico motivo il ricorrente formula il seguente quesito: se alla avvenuta cessazione della materia del contendere in sede di autotutela per riconosciuta illegittimità dell’atto impugnato deve correlarsi la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale.
Al quesito può darsi risposta negativa quando l’annullamento non consegua ad una manifesta illegittimità dell’atto impugnato sin dal momento della sua emanazione, ma essa fosse incerta tanto da indurre, come nella specie, il legislatore ad emanare norma interpretativa.
Anzi nella fattispecie l’annullamento costituisce un comportamento processuale conforme al principio di lealtà di cui all’art. 88 c.p.c. che può essere premiato con la compensazione delle spese”.
Rilevato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti costituite;
considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5 della manifesta infondatezza del ricorso e che, pertanto, la sentenza impugnata vada confermata. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in Euro 700, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2011