Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22231 del 22/09/2017
Cassazione civile, sez. VI, 22/09/2017, (ud. 28/06/2017, dep.22/09/2017), n. 22231
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19198-2016 proposto da:
D.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C MONTE
SANTO, 25, presso lo studio dell’avvocato LUIGI CESARO,
rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA PISANI MASSAMORMILE;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 600/48/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di NAPOLI, depositata il 27/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 28/06/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in Cassazione affidato a un unico motivo, nei cui confronti l’Agenzia delle Entrate non ha spiegato difese scritte, il ricorrente impugnava la sentenza della CTR della Campania, relativa al silenzio rifiuto serbato dall’Agenzia delle Entrate, nei confronti della istanza di rimborso dell’IRAP per gli anni dal 2007 al 2010, lamentando la violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, erroneamente, i giudici d’appello, alla luce delle risultanze processuali, avevano ritenuto sussistere il requisito “dell’autonoma organizzazione”, quale presupposto d’imposta al quale il ricorrente sarebbe stato assoggettabile, per il fatto che si fosse avvalso, nell’esercizio della professione medica di “lavoro altrui”, a prescindere dalla natura e dalla rilevanza dell’attività concretamente svolta dal collaboratore, che nella specie svolgeva mansioni di segreteria, peraltro a tempo parziale.
Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.
La censura va accolta.
E’, insegnamento di questa Corte che in materia di IRAP del medico convenzionato, il requisito della autonoma organizzazione non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive (Cass. sez. un. n. 9451 del 2016, proprio in caso di un medico che aveva solo pochi beni strumentali al suo attivo), cosi che in caso di convenzionamento non possono ritenersi eccedenti il minimo indispensabile i beni usati conformemente allo statuto della convenzione. Ossia, la disponibilità, da parte dei medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, di uno studio, avente le caratteristiche e dotato delle attrezzature indicate nell’art. 22 dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. n. 270 del 2000, rientrando nell’ambito del “minimo indispensabile” per l’esercizio dell’attività professionale, ed essendo obbligatoria ai fini dell’instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale, non integra, di per sè, pur in presenza di personale dipendente con mansioni esecutive, il requisito dell’autonoma organizzazione ai fini del presupposto impositivo (Cass. n. 13405 del 2016, 18881/16).
Nella fattispecie, secondo i giudici d’appello, ciò che è rilevante per la sussistenza del presupposto impositivo Irap a carico dei professionisti è “l’impiego non occasionale di lavoro altrui che deve ritenersi di per sè integrativo del requisito dell’autonoma organizzazione….non rilevando che la struttura posta a sostegno e potenziamento dell’attività professionale del contribuente, sia fornita da personale dipendente o da un terzo, in base a un contratto di fornitura”.
Poichè tale ragionamento si pone in evidente contrasto con i principi sanciti da questa Corte, la sentenza va, pertanto, cassata e la causa va rinviata alla Commissione tributaria regionale della Campania, affinchè, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Accoglie l’unico motivo di ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2017