Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22231 del 20/10/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 3 Num. 22231 Anno 2014
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: STALLA GIACOMO MARIA

SENTENZA
sul ricorso 16371-2009 proposto da:
NASTRI

ANIELLO

NSTNLL52A27F138M,

elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO 56, presso lo
studio dell’avvocato FABRIZIO CASSELLA, rappresentato
e difeso dall’avvocato GIUSEPPE DELLA MONICA giusta
procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente-

2014

contro

1747

SALVIO

ANTONIO

SLVNTN51C06F559V,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI 146, presso lo
studio dell’avvocato EZIO SPAZIANI TESTA, che lo

1

Data pubblicazione: 20/10/2014

rappresenta
GIUSEPPE

e
ROMANO

difende
giusta

unitamente
procura

all’avvocato
in

calce

al

controricorso;
– controricorrente nonchè contro

– intimati nonchè contro

CORBISIERO BARTOLOMEO, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA ATTILIO REGOLO 19, presso lo studio
dell’avvocato CLAUDIO SERANGELI, rappresentato e
difeso dall’avvocato GAETANO MAIO giusta istanza con
firma autenticata dal cancelliere del Giudice di Pace
di Mercato San Severino;
– resistente con istanza ex art. 370 co. 1 c.p.c –

avverso la sentenza n. 563/2009 della CORTE D’APPELLO
di SALERNO, depositata il 15/06/2009, R.G.N.
460/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/07/2014 dal Consigliere Dott. GIACOMO
MARIA STALLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso;

2

DE PLATO MARIA, SIMONIELLO ROSARIA;

Ric.n. 16371/09 rg. – Ud. del 9 luglio 2014.

Svolgimento del giudizio.

Nel dicembre 1995 Bartolomeo Corbisiero proponeva opposizione
. avverso il decreto con il quale veniva ingiunto di pagare a
Domenico Nastri, titolare dell’omonima impresa edile, la somma di
lire 5.742.118 a titolo di saldo di lavori di ristrutturazione

venisse in via riconvenzionale condannato ad eliminare i vizi e
difetti riscontrati nelle opere realizzate, con il risarcimento
dei danni.
Nella costituzione in giudizio del Nastri – che otteneva di
chiamare in causa il progettista e direttore dei lavori ing.
Antonio Salvio, nonché il collaudatore ing. Mario Simoniello interveniva la sentenza n. 44/04 con la quale il tribunale di
Salerno: – dichiarava cessata la materia del contendere, per
intervenuta transazione, nel rapporto tra l’opponente Corbisiero
ed i terzi chiamati Salvio e Simoniello; – revocava il decreto
ingiuntivo; – in accoglimento della domanda riconvenzionale del
Corbisiero sui vizi e difetti dell’opera, condannava il Nastri al
pagamento a favore di quest’ultimo della somma, già rivalutata, di
euro 68.116,58, oltre interessi e spese; come risultante
4

dall’intero debito, detratta la quota da lui ricevuta in forza
dell’accordo transattivo stipulato con gli altri co-obbligati in
solido.
Interposto appello da parte del Nastri, veniva emessa la
sentenza n. 563 del 15 giugno 2009 con la quale la corte di
appello di Salerno rigettava il gravame.
3

edilizia. Chiedeva che, revocato il decreto ingiuntivo, il Nastri

Ric.n. 16371/09 rg. – Ud. del 9 luglio 2014.

Avverso tale sentenza viene dal Nastri proposto ricorso per
cassazione sulla base di due motivi, ai quali resiste il Salvio
con controricorso e memoria ex art. 378 cpc; nessuna attività
difensiva è stata in questa sede svolta dagli eredi del
Simoniello, deceduto in corso di causa.

§ 1.1 Con il primo motivo di ricorso il Nastri lamenta violazione
e falsa applicazione degli articoli 112 cpc, 1298 e 1304 cod.civ.,
atteso che la corte di appello, confermando in ciò la sentenza del
tribunale, l’aveva condannato al pagamento dell’intero importo
risarcitorio detratto quanto percepito dal Corbisiero in forza
della transazione da questi conclusa con gli altri obbligati in
solido. Nonostante che dalla corretta applicazione dell’articolo
1304 cc derivasse, in ipotesi di transazione parziale intercorsa
tra il creditore ed alcuni soltanto degli obbligati in solido, non
la permanenza ma lo scioglimento del vincolo di solidarietà; con
la conseguenza che il condebitore non partecipe dell’accordo
transattivo restava obbligato soltanto nei limiti della sua quota
interna.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce, ex art.360,
1^co.n.5) cpc, contraddittoria motivazione, poiché la sentenza di
appello aveva, da un lato, affermato la permanenza del vincolo di
solidarietà (tanto da richiamare il diritto di regresso del
condebitore non partecipe dell’accordo transattivo) ma,
dall’altro, confermato la sentenza del tribunale che l’aveva
condannato non in qualità di condebitore solidale, ma quale
4

Motivi della decisione.

Ric.n. 16371/09 rg. – Ud. del 9 luglio 2014.

debitore esclusivo, stante l’avvenuta cessazione della materia del
contendere tra il Corbisiero ed i terzi chiamati.
.5 1.2

I due motivi di ricorso sono suscettibili di trattazione

unitaria perché entrambi incentrati, nella prospettiva ora della
violazione normativa ed ora del vizio motivazionale, sul mancato

quota interna di solidarietà; nella specie pari ad un terzo
dell’intero ammontare del debito risarcitorio.
Ancorchè non fosse richiesta di alcuna esplicita pronuncia di
co-responsabilità solidale dei terzi chiamati (posto che la
posizione di questi ultimi era stata ormai definita, fin dal primo
grado di giudizio, con la cessazione della materia del contendere)
la corte di appello (sent., pag.10) ha tuttavia espressamente
qualificato, nella motivazione, l’obbligazione dedotta in giudizio
quale solidale; ma ciò ha fatto all’esclusivo fine di vagliare la
censura del Nastri circa l’ affermata limitazione della sua
responsabilità fino alla concorrenza della quota interna di
solidarietà.
Ciò esclude la contraddittorietà interna alla motivazione ovvero tra motivazione e dispositivo – lamentata nella seconda
censura, dal momento che l’affermazione di permanenza del vincolo
solidale non contraddice di per sé la confermata condanna del
Nastri nella sua qualità di unico condebitore ancora obbligato.
Già il tribunale aveva infatti condannato quest’ultimo in tale
veste, non perché il debito non fosse originariamente solidale, ma
perché il vincolo di solidarietà non poteva nella specie esplicare
5

riconoscimento del limite di responsabilità del Nastri alla sola

Ric.n. 16371/09 rg. – Ud. del 9 luglio 2014.

più alcun effetto stante l’avvenuta definizione transattiva della
lite nei confronti degli altri due co-obbligati; contro i quali il
Nastri non aveva formulato domande specificamente relative al
regresso nel rapporto interno di solidarietà.
Dunque, il fatto che alla ritenuta permanenza del vincolo

solo Nastri, non è significativo di contraddittorietà, ma di mero
adeguamento del

decisum

alle domande proposte in giudizio dalle

parti; a loro volta conseguenti al fatto che, sul piano
sostanziale, il creditore aveva definito transattivamente la
pretesa nei confronti degli altri co-obbligati, diversi dal
Nastri.
Venendo alla lamentata violazione normativa (oggetto specifico
della prima censura), la corte di appello ha fatto sì richiamo
all’articolo 1304, primo comma, cod.civ., ma al fine di escludere
la rilevanza di questa disposizione nell’ipotesi in cui la
transazione non riguardi l’intero debito solidale, ma sia limitata
al solo rapporto interno del co-debitore stipulante. Si tratta di
ipotesi qui pacificamente ricorrente, dal momento che nemmeno il
Nastri contesta la correttezza della qualificazione giuridica
della transazione in oggetto in termini di transazione non
sull’intero credito, ma soltanto sulla quota di spettanza dei coobbligati transigenti. Ciò comporta due conseguenze: – la prima è
che il Nastri non potrebbe profittare dell’accordo transattivo
(cosa che, del resto, non ha mai dichiarato di voler fare); – la
seconda è che il vincolo di solidarietà si scioglie nel rapporto
6

solidale sia stata dal giudice di merito associata la condanna del

Ric.n. 16371/09 rg. – Ud. del 9 luglio 2014.

con il creditore (non anche nel rapporto interno di regresso, che
non è però oggetto del giudizio), residuando quale debitore unico
quello (appunto il Nastri) che non ha partecipato all’accordo
transattivo.
Fin qua, le censure non colgono dunque nel segno.

l’erroneo criterio di determinazione della quota residua di debito
in concreto adottato dalla corte territoriale.
Resta infatti il problema di fondo di stabilire l’importo fino
alla concorrenza del quale il Nastri, a seguito della transazione
dei co-obbligati, debba ritenersi responsabile.
Ora, nell’alternativa tra il criterio adottato dalla corte di
appello (intero importo originariamente a debito, detratto quanto
percepito dal creditore in forza della transazione), e quello
proposto dal Nastri (limite invalicabile della sua quota interna
di solidarietà), non può prescindersi dal sopravvenire in corso di
causa della sentenza delle SSUU n. 30174 del 30/12/2011 le quali decidendo, esattamente in termini con la presente fattispecie, in
ipotesi di transazione non soggetta all’art.1304 cc perché
relativa alla sola quota del debitore transigente – hanno
stabilito il criterio per cui “(…)

Qualora risulti che la

transazione ha avuto ad oggetto solo la quota del condebitore che
l’ ha stipulata, il residuo debito gravante sugli altri debitori
in solido è destinato a ridursi in misura corrispondente
all’ammontare di quanto pagato dal condebitore che ha transatto
solo se costui ha versato una somma pari o superiore alla sua
7

Esse sono invece accoglibili nella parte in cui rilevano

Ric.n. 16371/09 rg. – Ud. del 9 luglio 2014.

quota ideale di debito; se invece il pagamento è stato inferiore
alla quota che faceva idealmente capo al condebitore che ha
raggiunto l’accordo transattivo, il debito residuo gravante sugli
altri coobbligati deve essere ridotto in misura proporzionale alla
quota di chi ha transatto”.
Qualora,

infatti, la transazione porti all’uscita di scena di uno dei
debitori solidali, ma al tempo stesso alla soddisfazione del
credito in misura minore rispetto alla quota ideale gravante su
quel debitore (si faccia l’esempio di un credito verso tre
condebitori solidali, d’importo pari a 90, e si ipotizzi che la
transazione sulla quota di uno dei debitori abbia determinato il
pagamento di 20), un conto è affermare che gli altri condebitori
restano tenuti per l’ammontare non soddisfatto del credito (pari,
nell’esempio fatto, a 70), altro è dire che il loro debito si
riduce in misura proporzionale alla quota ideale del condebitore
venuto meno (ciò che, nel suddetto esempio, legittimerebbe il
creditore a pretendere dal condebitori esclusi dalla transazione
solo 60).
Sicchè, sul presupposto che la transazione parziaria non può né
condurre ad un incasso superiore rispetto all’ammontare
complessivo del credito originario, né determinare un aggravamento
della posizione dei condebitori rimasti ad essa estranei, neppure
in vista del successivo regresso nei rapporti interni,

“il debito

residuo del debitori non transigenti è destinato a ridursi in
misura corrispondente all’ammontare di quanto pagato dal
8

Hanno osservato in motivazione le SSUU che “(…)

Ric.n. 16371/09 rg. – Ud. del 9 luglio 2014.

condebitore che ha transatto solo se costui ha versato una somma
pari o superiore alla sua quota ideale di debito. In caso
contrario, se cioè il pagamento è stato inferiore alla quota che
faceva idealmente capo al transigente, 11 debito residuo che resta
tuttora a carico solidale degli altri obbligati dovrà essere

pagato, bensì) in misura proporzionale alla quota di chi ha
transatto, giacché altrimenti la transazione

provocherebbe

un

ingiustificato aggravamento per soggetti rimasti ad essa estranei.
Nel caso di specie, il debito risarcitorio originario è stato
dal giudice di merito stabilito, già rivalutato, in lire
156.891.543, come da ctu; da tale importo il giudice di merito ha
sottratto lire 25 milioni, pari all’importo oggetto della
transazione intercorsa tra il Corbisiero ed i co-obbligati in
solido diversi dal Nastri; ed ha quindi addebitato la differenza a
quest’ultimo.
Tenuto conto che la quota complessivamente pagata dai (due)
condebitori transigenti (lire 25 milioni) è inferiore alla somma
delle loro quote ideali, deve dunque farsi qui applicazione conformemente al suddetto insegnamento della SSUU – del criterio
di determinazione del debito residuo dell’obbligato non
transigente mediante sua riduzione

“in misura proporzionale alla

quota di chi ha transatto”.
La sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio ad altra
sezione della corte di appello Salerno; quest’ultima rideterminerà
il debito residuo del Nastri facendo applicazione del principio di
9

necessariamente ridotto (non già di un ammontare pari a quanto

Ric n 16371/09 rg. – Ud. del 9 luglio 2014.
• •

diritto come stabilito dalla su citata sentenza delle SSUU
30174/11.
Ne segue l’accoglimento del ricorso, con rinvio ad altra
sezione della corte di appello di Salerno, anche per le spese del
presente procedimento.

La Corte

accoglie il ricorso;

cassa e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della

corte di appello di Salerno
Così deciso nella camera di consiglio della terza sezione civile
in data 9 luglio p014.

Pqm

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA