Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22231 del 12/09/2018

Cassazione civile sez. VI, 12/09/2018, (ud. 08/05/2018, dep. 12/09/2018), n.22231

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3292/2018 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SESTO RUFO n.

23, presso lo studio dell’avvocato BRUNO TAVERNITI, rappresentato e

difeso dall’avvocato VINCENZO MASTRANGELO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1151/2017 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 23/06/2017;

udita la relazione della Causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 08/05/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

C.A. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di l’Aquila n. 1151/2017, pubblicata il 23 giugno 2017, con la quale è stata dichiarata l’inammissibilità dell’appello avente ad oggetto l’ordinanza del Tribunale aquilano n. 821/2016, depositata in data 26 settembre 2016, che aveva rigettato la domanda di riconoscimento della protezione internazionale proposta dall’istante;

Considerato che:

con l’unico motivo, il ricorrente denuncia l’erronea applicazione, da parte della Corte d’appello, dell’art. 702-quater c.p.c., in relazione al D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 19, comma 9, come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142, art. 27, comma 1, lett. g, avendo la stessa interpretato il termine “ricorso”, figurante nell’art. 27, comma 1, lett. f), quale forma di introduzione del giudizio d’appello, sancendo la inammissibilità del ricorso per tardività, essendone il deposito intervenuto oltre il termine utile per proporre impugnazione;

Ritenuto che:

secondo l’insegnamento tradizionale di questa Corte, l’appello, ex art. 702 quater c.p.c., contro il provvedimento reiettivo del ricorso avverso il diniego di riconoscimento della Protezione Internazionale, e nei confronti degli altri provvedimenti in materia di immigrazione del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, ex art. 19, vada proposto con atto di citazione, e non con ricorso, sicchè la verifica della tempestività dell’impugnazione va effettuata calcolando il termine di trenta giorni – previsto dall’art. 702 quater c.p.c., comma 1 – dalla data di notifica dell’atto introduttivo alla parte appellata (Cass., 15/12/2014, 26326; Cass., 26/06/2014, n. 14502; Cass., 06/07/2016, n. 13815; cfr. pure, sull’appello nel procedimento sommario di cognizione, Cass. Sez. U., 10/02/2014, n. 2907);

tale indirizzo non sia stato inciso dalle modifiche apportate al D.L. n. 150 del 2011, art. 19, D.L. n. 142 del 2015, art. 27, laddove l’improprio riferimento al termine “ricorso” è effettuato ai soli fini della disciplina della durata del procedimento, senza alcuna espressa deroga al rinvio al rito sommario di cognizione (cfr. Cass., 3 ottobre 2017, n. 23018; Cass., 11/09/2017, n. 21031; Cass., 11/09/2017, n. 21030; Cass., 13/07/2017, n. 17420);

Rilevato che:

nel caso di specie, tuttavia, manca nel ricorso qualsivoglia riferimento al dato fattuale del momento della notifica dell’atto introduttivo del giudizio di appello – in violazione del disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, dato peraltro neppure desumibile dall’impugnata sentenza, essendo stata indicata soltanto la data di deposito del ricorso in cancelleria (7 novembre 2016, mentre l’ordinanza di primo grado è stata comunicata il 28 settembre 2016);

Ritenuto che:

pertanto, alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, senza alcuna statuizione sulle spese, attesa la mancata costituzione dell’intimato;

essendo stata la parte ammessa al gratuito patrocinio non si applichi il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 8 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2018

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