Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22230 del 22/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 22/09/2017, (ud. 28/06/2017, dep.22/09/2017),  n. 22230

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19069-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.E.A. s.n.c. DI E. & A.C. SNC;

– intimata –

avverso la sentenza n. 6292/33/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 24/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/06/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso in Cassazione affidato a un unico motivo, nei cui confronti la società contribuente non ha spiegato difese scritte, l’ufficio impugnava la sentenza della CTR della Campania, relativa al silenzio rifiuto serbato dall’Agenzia delle Entrate, nei confronti della istanza di rimborso dell’IRAP per gli anni 2004-2007, lamentando il vizio di violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 in quanto, erroneamente, i giudici d’appello avevano ritenuto non sussistere il presupposto impositivo, nonostante l’attività professionale fosse svolta in forma societaria.

Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.

Il ricorso è fondato.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, “L’esercizio di professioni in forma societaria costituisce “ex lege” presupposto dell’imposta regionale sulle attività produttive, senza che occorra accertare in concreto la sussistenza di un’autonoma organizzazione, questa essendo implicita nella forma di esercizio dell’attività” (Cass. sez. un. 7371/16, ord. n. 9325/17, ord. n. 24088/16, ord. n. 18920/16, 10600/15, 25315/14). Nel caso di specie, il soggetto passivo d’imposta è una società in nome collettivo (quindi, commerciale) esercente l’attività d’intermediazione e rappresentanza di commercio, quindi, il reddito derivante da tale attività deve essere qualificato come reddito d’impresa, con la conseguente applicabilità del presupposto d’imposta, ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2,comma 1, secondo periodo.

Va, conseguentemente accolto il ricorso, cassata senza rinvio l’impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, ex art. 384 c.p.c., rigettato l’originario ricorso introduttivo.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio, atteso il recente consolidarsi dei principi regolatori della materia.

PQM

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.

Spese compensate.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2017

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