Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22230 del 12/09/2018

Cassazione civile sez. VI, 12/09/2018, (ud. 08/05/2018, dep. 12/09/2018), n.22230

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2045/2018 proposto da:

S.N.N., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA

CAVOUR presso la Cancelleria della Corte di Cassazione,

rappresentato e difeso dall’avvocato CLAUDINE PACITTI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, PUBBLICO MINISTERO IN PERSONA DEL PROCURATORE

GENERALE PRESSO LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 255/2017 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 05/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’08/05/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

S.N.N. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Campobasso n. 255 del 2017, depositata il 5 luglio 2017, con la quale è stato dichiarato inammissibile l’appello proposto dal medesimo avverso la decisione del Tribunale di Campobasso in data 6 aprile 2016, con la quale era stata disattesa la domanda di protezione internazionale nelle sue diverse forme;

il Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva:

Considerato che:

con l’unico motivo di ricorso – denunciando la violazione della L. n. 53 del 1994, art. 11, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – il ricorrente lamenta che la Corte d’appello abbia erroneamente ritenuto inammissibile il gravame, non considerando valida la rinnovazione della notifica dell’atto di appello effettuata, ai sensi dell’art. 291 c.p.c., all’Avvocatura dello Stato di Campobasso ad un indirizzo di posta elettronica diverso da quello risultante dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici;

Ritenuto che:

secondo il prevalente indirizzo di questa Corte, in tema di impugnazione, la mancata o non tempestiva rinnovazione della notificazione, disposta a norma dell’art. 291 c.p.c., per un vizio che ne comporti la nullità, determina l’inammissibilità del gravame, salvo che, prima che questa sia dichiarata, il ricorrente non provveda ad altra valida notifica, restando in ogni caso esclusa la possibilità di assegnazione di un ulteriore termine per il medesimo adempimento, stante la perentorietà di quello già concesso (Cass., 05/08/2004, n. 15062; Cass., 01/07/2005, n. 14042; Cass., 12/01/2007, n. 436);

Rilevato che:

nel caso di specie, il ricorrente – come accertato in fatto dal giudice di seconde cure – non ha provveduto ad una valida rinotifica dell’atto di appello, determinando – in tal modo – l’inammissibilità del gravame, sebbene la Corte avesse assegnato al medesimo un termine ex art. 291 c.p.c., avendo l’appellante notificato l’atto ad un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello risultante dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici;

Considerato che:

neppure potrebbe ritenersi esclusa l’inammissibilità del gravame, tenendo conto dell’affermazione giurisprudenziale secondo cui è possibile l’assegnazione di un ulteriore termine per l’adempimento, in deroga al principio generale di improrogabilità dei termini perentori, enunciato dall’art. 153 c.p.c., quante volte, avendo la parte tempestivamente espletato l’incombente posto a suo carico, l’esito negativo del procedimento notificatorio sia dipeso da un fatto che essa non era in condizione di conoscere ed in concreto sottratto ai suoi poteri (Cass., 20/01/2006, n. 1180);

invero, nel caso concreto, è del tutto evidente – come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale – che l’esatto indirizzo p.e.c. dell’Avvocatura dello Stato era agevolmente individuabile, con un minimo di diligenza da parte dell’appellante, mediante la semplice consultazione di detto registro;

Ritenuto che:

alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso debba essere rigettato, senza alcuna statuizione sulle spese, attesa la mancata costituzione in giudizio dell’intimato;

essendo stata la parte ammessa al gratuito patrocinio non si applichi il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 8 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2018

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