Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2223 del 31/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 31/01/2011, (ud. 19/10/2010, dep. 31/01/2011), n.2223

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4385/2006 proposto da:

V.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA C. CORVISIERI

46, presso lo studio dell’avvocato CAVALIERE Domenico, che lo

rappresenta e difende giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– resistenti –

avverso la sentenza n. 80/2004 della COMM. TRIB. REG. di PALERMO,

depositata il 22/12/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

19/10/2010 dal Consigliere Dott. CAMILLA DI IASI;

udito per il ricorrente l’Avvocato CAVALIERE DOMENICO, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. V.A. propone ricorso per cassazione (successivamente illustrato da memoria) nei confronti dei Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate (che hanno depositato “atto di costituzione”) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di cartella esattoriale per Irpef e Ilor relative al 1992, la C.T.R. Sicilia, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava il ricorso introduttivo. In particolare, premesso che il contribuente, dopo aver denunciato nella propria dichiarazione dei redditi la plusvalenza derivante dalla cessione di un terreno, aveva chiesto il rimborso di quanto pagato a tale titolo e l’annullamento della relativa cartella assumendo di aver commesso un errore nel dichiarare la suddetta plusvalenza, i giudici della C.T.R. escludevano che nella specie vi fosse stato alcun errore, affermando che i terreni ceduti erano suscettibili di utilizzazione edificatoria, come da certificato del Comune di San Vito Lo Capo, e che pertanto non assumeva rilevanza il limite temporale previsto per la cessione dei beni immobili acquistati o ricostruiti.

2. Con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 81, come integrato dalla L. n. 413 del 1992, art. 11, comma 1, lett. f), oltre che vizio di motivazione, il ricorrente sostiene: che i giudici d’appello avevano preso in considerazione un certificato di destinazione urbanistica del Comune senza neppure accennare alla “perizia tecnico urbanistica” del geom.

S.C. sulle cui conclusioni era fondata la sentenza di primo grado; che i suddetti giudici non avevano considerato che, come peraltro emergente dalla citata perizia e dal certificato del Comune, il terreno in oggetto, pur avendo in parte potenzialità edificatorie, non poteva ritenersi “terreno suscettibile di utilizzazione .. edificatoria secondo gli strumenti edilizi vigenti al momento della cessione”, per mancata inclusione nel piano particolareggiato; infine che, in ogni caso, i predetti giudici non avevano adeguatamente valutato la circostanza che, come – peraltro evidenziato anche in sentenza, solo una parte del terreno ceduto poteva ritenersi suscettibile di utilizzazione edificatoria e che il terreno era stato ceduto, così come pervenuto per donazione al contribuente, ben undici anni dopo l’acquisto del medesimo.

Le esposte censure sono infondate.

Per il D.P.R. n. 917 del 1586, art. 81, comma 1, lett. b), (come integrato dalla L. n. 413 del 1951, art. 11, comma 1, lett. f), sono redditi diversi “in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione”.

Il D.L. n. 233 del 2006, art. 36, comma 2 (convertito in L. n. 248 del 2006) ha successivamente disposto che, “ai fini dell’applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, un’ area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo”.

In base a tale novella, le sezioni unite di questa Corte – chiamate a dirimere il contrasto riscontrato nell’ambito di questa sezione tributaria, dopo aver distinto lo ius edificandi (“non si può costruire se prima non sono definite tutte le procedure di riferimento”) dallo ius valutandi (“si può valutare un suolo considerato a vocazione edificatoria anche prima del completamento delle relative procedure”), hanno statuito (sentenze nn. 25505 e 25506, depositate il 30 novembre 2006, concernenti le imposte di registro e comunale sugli immobili – ICI) che, a seguito dell’entrata in vigore di tale norma “interpretativa” del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (contenente disposizione del tutto identica a quella del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, qui in discussione), ai fini fiscali, “un’ area è da considerarsi fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo”, perchè “già l’avvio della procedura per la formazione del PRG determina una impennata di valore, pur con tutti i necessari distinguo riferiti alle zone e alla necessità di ulteriori passaggi procedurali”.

La natura “interpretativa” della nuova norma (considerata già anche da Cass. n. 11217 del 2007 ai fini dell’imposta di successione), ovviamente, investe pure l’inciso aggiunto dalla L. n. 413 del 1991, che interessa la fattispecie in esame, onde deve ritenersi che anche in tema di imposte sui redditi, le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione, che concorrono a formare il reddito Imponibile secondo il D.P.R. n. 917 del 1986, vanno individuate sulla base dell’interpretazione fornita dal D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, convertito con modificazioni in L. n. 248 del 2006, secondo cui un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo (v. in termini Cass. n. 15282 del 2008).

Tanto premesso, è inoltre da evidenziare che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, in materia di imposta locale sui redditi, sono sempre tassabili, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 81, comma 1, lett. b), anche in assenza di qualsivoglia intento speculativo, le plusvalenze patrimoniali realizzate a seguito di cessione di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione, a prescindere sia dalle modalità di acquisizione degli stessi, sia dal tempo intercorso tra acquisto e rivendita, sia dallo svolgimento o meno sui terreni di alcun tipo di attività da parte del cedente (v. Cass. n. 23605 del 2008).

Per quanto concerne, infine, l’affermazione secondo la quale anche secondo la sentenza impugnata non tutto il terreno de quo ma solo “gran parte” di esso ricadeva nella zona di destinazione residenziale per villeggiatura, è sufficiente evidenziare che in questa sede non risulta dedotto nè provato che la plusvalenza sia stata calcolata considerando suscettibile di utilizzazione edificatoria tutto il terreno in questione e non solo la parte di esso risultante effettivamente tale.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato. In assenza di attività difensiva, nessuna decisione va assunta in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2011

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