Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2223 del 30/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/01/2020, (ud. 26/09/2019, dep. 30/01/2020), n.2223

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22936/2018 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

C.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 114/02/2018 della Commissione tributaria

regionale della CALABRIA, depositata il 01/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/09/2019 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con la sentenza in epigrafe indicata la CTR, accogliendo uno dei due motivi di appello proposti da C.G. avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, annullava l’avviso di accertamento di maggiori redditi ai fini IRPEF effettuato con metodo c.d. sintetico (D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38) per l’anno d’imposta 2007, sostenendo che lo stesso era carente di motivazione in ordine alle deduzioni formulate dal contribuente in risposta ai chiarimenti chiesti dall’amministrazione finanziaria, riportando l’atto impositivo impugnato la clausola di stile “valutata la documentazione prodotta dal contribuente in risposta all’invito” ma “senza spiegazione specifica e motivata di quanto ritenuto a contrario”.

2. Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione sulla base di un unico motivo, cui non replica l’intimato.

3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il motivo di ricorso la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4, 5 e 6, vigente ratione temporis, e della L. 212 del 2000, art. 7.

2. Il motivo è fondato e va accolto.

2.1. Va preliminarmente precisato che la CTR ha errato nel ritenere obbligatorio il preventivo contraddittorio con il contribuente, facendo applicazione di una disposizione – ovvero il D.L. n. 69 del 1989, art. 12, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 154 del 1989 e modificato dalla L. n. 413 del 1991, art. 7 – abrogata dalla L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 179, con decorrenza dall’anno d’imposta in corso alla data del 31.12.1995, mentre nella specie l’accertamento è riferito all’anno d’imposta 2007. Annualità alla quale non è neppure applicabile il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 7, nella formulazione introdotta dal D.L. n. 78 del 2010, art. 22, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, operante solo dal periodo d’imposta 2009, per cui gli accertamenti relativi alle precedenti annualità sono legittimi anche senza l’instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale (cfr. Cass. n. 11283 del 2016, Cass. n. 2474 del 2017, Cass. n. 12166 e n. 16449 del 2018).

2.2. Da quanto detto consegue che ha errato la CTR nel fare applicazione al caso di specie del principio affermato da questa Corte nella sentenza n. 4624 del 2008 con riferimento alla disposizione che si è detto sopra essere stata abrogata.

3. Deve inoltre osservarsi che è orientamento giurisprudenziale, al quale la CTR non si è attenuta, quello secondo cui “In tema di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, è valido l’avviso di accertamento che non menzioni le osservazioni del contribuente L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, atteso che, da un lato, la nullità consegue solo alle irregolarità per le quali sia espressamente prevista dalla legge oppure da cui derivi una lesione di specifici diritti o garanzie tale da impedire la produzione di ogni effetto e, dall’altro lato, l’Amministrazione ha l’obbligo di valutare tali osservazioni, ma non di esplicitare detta valutazione nell’atto impositivo” (Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 8378 del 31/03/2017, Rv. 643641; in termini, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 3583 del 24/02/2016, Rv. 639031).

3.1. Peraltro, i giudici di appello neppure hanno rilevato che nel caso in esame l’amministrazione finanziaria aveva effettivamente valutato le osservazioni del contribuente e la documentazione da questo prodotta, dandone atto nell’avviso di accertamento impugnato (in parte qua trascritto, per autosufficienza, a pag. 12 del ricorso) ed operando, sulla base della stessa, una decurtazione dell’ammontare dei disinvestimenti.

4. Conclusivamente il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla competente CTR per nuovo esame, anche delle eventuali questioni rimaste assorbite, e per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 26 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2020

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