Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2223 del 30/01/2018


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 2223 Anno 2018
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: FASANO ANNA MARIA

SENTENZA

sul ricorso 5879-2012 proposto da:
BORTOLI SRL in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BENACO
5, presso lo studio dell’avvocato MARIA CHIARA
MORABITO, rappresentato e difeso dall’avvocato UMBERTO
SANTI giusta delega a margine;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;

Data pubblicazione: 30/01/2018

- controricorrente

avverso la sentenza n. 72/2011 della COMM.TRIB.REG. di
VENEZIA, depositata il 28/09/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21/09/2017 dal Consigliere Dott. ANNA
MARIA FASANO;

Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per il
rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l’Avvocato SANTI che ha
chiesto l’accoglimento e deposita n. 2 avvisi di
ricevimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato DE BONIS che
ha chiesto il rigetto.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

R.G.N. 5879/12
FATTI DI CAUSA
Con avviso di liquidazione n. 20041T002450000 l’Agenzia delle

concesse ai sensi dell’art. 33, comma 3, della I. 23 dicembre 2000,
n. 388 e dell’art. 76 della legge n. 448 del 2001, per l’acquisto di
immobili siti nel Comune di Malo (VI), con atto registrato il 25
luglio 2004, rientranti nel piano di lottizzazione convenzionato
stipulato in data 24 aprile 1997, non essendosi verificata
l’utilizzazione edificatoria dell’area entro i cinque anni dall’acquisto,
atteso che il terreno oggetto della compravendita era ad intervento
edilizio diretto essendo le opere di urbanizzazione già realizzate,
assimilabile, pertanto, ad una zona di completamento. L’atto veniva
impugnato innanzi alla CTP di Vicenza che, accogliendo il ricorso
della società contribuente, riconosceva la spettanza
dell’agevolazione. L’Agenzia delle entrate proponeva appello, che
veniva accolto dalla CTR del Veneto, tenuto conto che le opere di
urbanizzazione dell’area erano state già realizzate al momento
dell’acquisto del terreno. La società Bortoli S.r.l. propone ricorso
per la cassazione della sentenza, svolgendo tre motivi ed
illustrandolo con memorie. L’Agenzia delle entrate si è costituita
con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata
denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 76 d.P.R. n.
131 del 1986 (art. 360, comma 3, cod. proc. civ.), atteso che la
CTR nega la decadenza dell’azione della Amministrazione

Entrate revocava alla società “Bortoli S.r.l.” le agevolazioni fiscali

sostenendo che il dies a quo decorrerebbe dalla scadenza del
termine di cinque anni stabilito per l’utilizzazione edificatoria. Parte
ricorrente deduce che la mancanza preesistente all’atto tassato
degli asseriti presupposti dell’agevolazione, configura un caso di
decorrenza del termine triennale dalla data di registrazione
dell’atto.

Il dies a quo della decorrenza del termine triennale di decadenza
del potere dell’Ufficio di recuperare l’imposta in misura ordinaria va
individuato nel giorno in cui il proposito del contribuente sia
rimasto ineseguito o sia divenuto ineseguibile (Cass. n. 12988 del
2003, n. 16369 del 2001). La giurisprudenza di legittimità, infatti,
in ipotesi di mancata utilizzazione edificatoria, ha stabilito che solo
allo spirare del termine quinquennale decorre il termine triennale di
decadenza del potere dell’Ufficio, perché solo in quel momento il
contribuente perde, in via definitiva, il diritto all’agevolazione,
provvisoriamente goduta al momento dell’ acquisto (v. in tema di
agevolazioni “prima casa”, Cass. 3786 del 2013; Cass. n. 9495 del
2017).
Sul presupposto che il dies a quo debba essere ricondotto al
momento della perdita del beneficio, la giurisprudenza di legittimità
nell’ipotesi in cui l’acquirente provveda a rivendere il bene ad un
terzo, ha stabilito che il termine triennale decorre dalla
registrazione dell’atto di rivendita del bene (Cass. n. 27080 del
2016).
Ebbene, su tali premesse, consegue che il termine triennale di
decadenza decorre dal momento in cui il proposito del contribuente
non è più eseguibile. E ciò avviene nel momento in cui sono decorsi
i cinque anni a disposizione del contribuente per eseguire
l’utilizzazione edificatoria dell’area, comprensiva delle opere di
urbanizzazione primaria.

2

1.1. La doglianza è infondata.

La CTR si è uniformata ai suddetti principi, pertanto, sotto tale
profilo nessuna censura può essere espressa nei confronti della
sentenza impugnata.

2.Con il secondo motivo di ricorso, si denuncia la violazione e falsa
applicazione dell’art. 33, comma 3, I. n. 388 del 2000 (art. 360, n.
3, c.p.c.), tenuto conto che la CTR, ai fini della concessione

l’obbiettivo perseguito dalla norma di favore non si limita alla
realizzazione delle opere di urbanizzazione, ma investe tutto il
piano particolareggiato, infatti, se la norma agevolatrice avesse
inteso facilitare l’esecuzione di opere di urbanizzazione avrebbe
dovuto riferirsi a tali opere e non all’utilizzazione edificatoria del
terreno.

2.1. Il motivo è infondato.
In verità, non è circostanza contestata che il terreno oggetto di
compravendita al momento della stipula del contratto, per rogito
del notaio Giulio Carraro, registrato in data 20.7.2004, era già
urbanizzato e, quindi, direttamente utilizzabile a scopo edificatorio
con concessione diretta. Si legge dalla sentenza impugnata che il
Comune di Malo aveva comunicato che il collaudo delle opere di
urbanizzazione era stato approvato con delibera di giunta del
2.2.1999 e la cessione dell’area a favore del Comune di Malo era
avvenuta in data 7.4.1999.
Questa Corte ha affermato che: “In tema di agevolazioni tributarie,
il beneficio dell’assoggettamento all’imposta di registro nella misura
del 1 per cento ed alle imposte ipotecarie e catastali in misura
fissa, previsto dall’art. 33, comma 3, della I. n. 388 del 2000,
vigente “ratione temporis”, per i trasferimenti di immobili situati in
aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque
denominati, si applica a condizione che l’utilizzazione edificatoria
avvenga, entro cinque anni dall’acquisto, ad opera dello stesso
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dell’agevolazione, individua un requisito nuovo ed ulteriore, mentre

acquirente, sicchè il beneficio non spetta ove le opere di
urbanizzazione, previste dalla Convenzione con il Comune, siano
state completate dall’alienante, trattandosi di una disposizione di
stretta interpretazione, in quanto ispirata alla “ratio” di diminuire
per l’acquirente il primo costo di edificazione” (Cass. n. 10203 del
2016), cioè quello ulteriore, rispetto al costo ordinario di
edificazione, quale, quello connesso all’adempimento delle

11771 del 2012, Cass. n. 13172 del 2012, Cass. n. 5933 del 2012).
L’agevolazione è un vantaggio economico per l’adempimento di
prescrizioni, che scaturiscono dagli oneri contemplati dalla
pianificazione urbanistica generale e attuativa. Ne consegue che
l’attività edilizia privata, per usufruire di incentivi, non può essere
riconosciuta per la mera edificazione diretta del terreno, non
inquadrabile all’interno di un preordinato assetto del territorio
comunale (Cass. n. 10203 del 2016).
Su tali premesse, questa Corte ha precisato che:
” In tema di agevolazioni tributarie, il beneficio previsto dall’art. 2,
comma 30, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, disposizione che
estende le agevolazioni fiscali di cui all’art. 33, comma 3, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, anche al caso di piani attuativi di
iniziativa privata, si applica ai soli trasferimenti di beni immobili
avvenuti dopo la sottoscrizione della convenzione con il soggetto
attuatore, intendendosi per tale colui che stipula la convenzione di
lottizzazione e poi costruisce o vende i singoli lotti, dopo avere
eseguito le opere di urbanizzazione o ceduto le aree del comune
per l’esecuzione di esse, attuando così direttamente o a mezzo
degli acquirenti dei lotti la convenzione (ord. n. 22230 del 2011).
Il soggetto attuatore è, quindi, chi stipula la convenzione di
lottizzazione e poi costruisce o vende i singoli lotti, dopo avere
eseguito le opere di urbanizzazione o ceduto le aree al Comune per
l’esecuzione di esse, attuando così direttamente o a mezzo degli
acquirenti dei lotti la convenzione.
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prescrizioni del piano attuativo (Cass. n. 7438 del 2009, Cass. n.

In considerazione della “ratio” legislativa si è, pertanto, ritenuto
che va esclusa la spettanza dei medesimi benefici ad un eventuale
precedente acquirente che, in attuazione alla convenzione edilizia,
avesse limitato la propria attività all’esecuzione delle opere di
urbanizzazione (ord. n. 3449 del 2014). In sostanza la “ratio legis”
sottesa alla norma agevolativa di cui alla I. n. 388 del 2000, art.
33, comma 3, induce a ritenere che l’attività richiesta per fruire dei

urbanizzazione, oltre che alla realizzazione di una nuova
costruzione.

2.2.La CTR, sul presupposto dei suddetti principi, ha correttamente
affermato che l’agevolazione non può essere concessa in ipotesi di
acquisto di terreno già urbanizzato e, quindi, direttamente
edificabile.

3. Con il terzo motivo di ricorso, si denuncia la violazione del
principio di affidamento di cui all’articolo 10, I. 27.7.2000, n. 212
(art. 360, n. 3, c.p.c.), considerato che la società contribuente,
usufruendo dell’agevolazione ex art. 33, comma 3, I. n. 388 del
2000, si è conformata alle istruzioni della circolare n. 11/E del 31
gennaio 2002, e della Risoluzione n. 40/E del 31 marzo 2005, in
applicazione del principio di affidamento e buona fede, sarebbe
doveroso il riconoscimento della spettanza dell’agevolazione.

3.1. La doglianza non ha pregio. In tema di legittimo affidamento
del contribuente a fronte dell’azione dell’Amministrazione
finanziaria, ai sensi dell’art. 10, commi 1 e 2, dello Statuto del
contribuente, costituisce situazione tutelabile quella caratterizzata:
a) da una apparente legittimità e coerenza dell’attività
dell’Amministrazione finanziaria, in senso sfavorevole al
contribuente; b) dalla buona fede del contribuente, rilevabile dalla
sua condotta, in quanto connotata dall’assenza di qualsivoglia
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benefici in questione è estesa alla realizzazione delle opere di

violazione di dovere di correttezza gravante sul medesimo; c)
dall’eventuale esistenza di circostanze specifiche rilevanti, idonee
ad indicare i due presupposti che precedono (Cass. n. 537 del
2015; Conf. n. 212 del 2000). Premesso che le circolari e le
risoluzioni non costituiscono atti normativi, né tanto meno sono ad
essi assimilabili e, pertanto, esse non sono vincolanti né per il
contribuente, né per il giudice in quanto per la loro natura e per il

hanno alcuna efficacia normativa verso l’esterno, va precisato che
la piana lettura delle norme non consente dubbi interpretativi, con
la conseguenza che nessuna violazione dei principi di buona fede e
affidamento può essere riscontrata nella fattispecie.

4. Per quanto sopra illustrato, il ricorso va rigettato. Le spese di lite
seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte soccombente al
pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro
2900,00, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso, in Roma, il giorno 21 settembre 2017.

loro contenuto di mera interpretazione di una norma di legge non

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