Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2223 del 30/01/2017


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Cassazione civile, sez. I, 30/01/2017, (ud. 06/12/2016, dep.30/01/2017),  n. 2223

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26945-2013 proposto da:

N.F.S., (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, Via ANTONIO GRAMSCI 9, presso l’avvocato ARCANGELO GUZZO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIACOMO CARBONE, giusta procura

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FINCALABRA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VAL D’ALA 10, presso

l’avvocato FRANCO DELL’ERBA, rappresentata e difesa dall’avvocato

GIUSEPPE COREA, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

C.L., M.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1031/2012 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 08/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/12/2016 dal Consigliere Dott. MAGDA CRISTIANO;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato G. CARBONE che rinuncia al

ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per un rinvio a nuovo ruolo o spese

secondo legge, art. 390 c.p.c..

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, rilevato:

che N.F.S. ha depositato atto di rinuncia al ricorso proposto per ottenere la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Catanzaro dell’8.10.012, che lo ha condannato al pagamento del compenso professionale spettante all’avv. C.L. ed ha respinto la sua domanda di manleva nei confronti di Fincalabra s.p.a.;

che la rinuncia è stata accettata dall’avv. C. che, peraltro, non aveva svolto attività difensiva;

che, tenuto conto della peculiarità della questione dibattuta e del corretto comportamento processuale del ricorrente, le spese fra questi e Fincalabra s.p.a. vanno interamente compensate.

PQM

dichiara estinto il giudizio e compensa le spese fra il ricorrente e Fincalabra.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2017

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