Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2223 del 30/01/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2223 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA
sul ricorso 27472-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRXIE 06363391001

in

persona del

Direttore pro tempore, Attivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso LAVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente contro
NOCERA BROS SRL 06240720638 in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE ANGELICO 103, presso lo studio dell’avvocato LETIZIA
MASSIMO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
CARANNANTE ANTONIO, giusta mandato speciale in calce al
controricorso;

Data pubblicazione: 30/01/2013

- controrlcorrente
3.vvetso 1

senten7a n. 181/52/2009 della Commissione

Tributaria

Regionale di NAPOLI del 30.9.09, depositata il 02/10/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/12/2012 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO

udito per la controricorrente l’Avvocato Letizia Massimo che insiste
per il rigetto del ricorso.
E presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso per il rigetto del ricorso.
rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:
<<." L'Agenzia delle entrate ricorre contro la società Nocera Bros srl per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania, confermando la sentenza di primo grado, ha annullato un avviso di accertamento EVA IRPEG IRAP 2004. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di tardività del ricorso per cassazione, sollevata dalla contro ricorrente, perché il ricorso stesso risulta passato all'Ufficiale Giudiziario il 17. l 1.10, ultimo giorno utile. Col primo mezzo di ricorso la difesa erariale denuncia il vizio di omessa o insufficiente e illogica motivazione in cui la sentenza gravata sarebbe incorsa per avere: l) fondato la propria decisione sul generico richiamo alla documentazione prodotta dalla società contribuente; 2) ritenuto decisivo, per inficiarc l'avviso di accertamento, il fatto che l'Ufficio abbia omesso di verificare i documenti contabili ed i conti bancari della società contribuente; 3) recepito l'assunto della contribuente secondo cui gli assegni rinvenuti presso la contribuente erano stati emessi in pagamento di più fatture, senza dar conto del fatto che sulle fatture risultava annotato che le stesse erano state pagate in contanti; 4) omesso di spiegare la rilevanza, ai fini del decidere, dell'elevato saldo attivo della contribuente sui conti bancari. fl motivo appare inammissibile, perché non individua un fatto controverso trascurato dal giudice di merito che, se adeguatamente valutato, avrebbe portato - secondo un giudizio di certezza e non di mera probabilità - ad una diversa soluzione della lite (vedi Cass. 21249/06; vedi anche, per il principio che per "fatto", ai sensi dell'articolo 360 n. 5 cpc, deve intendersi " non una "questione" o un "punto" della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un Ric. 2010 n. 27472 sez. MT - ud. 19-12-2012 -2- COSENTINO; fatto principale, ex art. 2697 cod. civ., od anche un fa. 39tto secondario ....,. purché controverso e decisivo" Cass. 2805/11), né individua una lacuna nel percorso motivazionale della sentenza gravata, ma si risolve in una critica di merito delle conclusioni a cui è giunta tale sentenza, non scrutinabile in sede di legittimità, (da ultimo, Cass. Sez. Trib. 27197/I I: "Il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-firmale, delle argomentazioni svolte dal giudice convincimento, di controllarne l'allendibilità e la c..oncludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge."). Col secondo mezzo di ricorso la difesa erariale denuncia il vizio di violazione di legge, con riferimento agli artt. 39 DPR600/73 e 21 e 54 DPR 633/72, oltre che agli articoli 2697 e 2700 cc, in cui la Commissione Tributaria Regionale sarebbe incorsa annullando l'avviso di accertamento ancorché la società contribuente non avesse offerto prova contraria alla presunzione di evasione desumibile dal rinvenimento di numerosi assegni nelle casse aziendali. Il motivo va disatteso perché, sotto la veste di una censura di violazione di legge (non pertinente, perché la sentenza gravata non contiene alcuna affermazione in diritto contrastante con l'interpretazione delle suddette disposizioni proposta dalla ricorrente), ripropone in sostanza le stesse doglianze di merito, non scrutinabili in sede di legittimità, proposte con il primo motivo. In conclusione, si propone il rigetto del ricorso..>>;

che la società contribuente è costituita con controricorso;
che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti
costituite;
che non sono state depositate memorie difensive.
Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio,
condivide le argomentazioni esposte nella relazione;
che pertanto, riaffermati i principi sopra richiamati, il ricorso va rigettato;
che le spese del giudizio di cassazione vanno compensate.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudiz
Così deciso in Roma il 19 dicembre 2012.

cassazione.
DE-nSITATO IN CANCELLERIA
c941.

di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio

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