Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22229 del 26/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 26/10/2011, (ud. 13/10/2011, dep. 26/10/2011), n.22229

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 17793-2008 proposto da:

G.A.M., elettivamente domiciliata in ROMA VIA

ALESSANDRO III 6, presso lo studio dell’avvocato SCOTTO FERDINANDO,

che la rappresenta e difende, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI NAPOLI in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA A. CATALANI 26, presso lo studio

dell’avvocato D’ANNIBALE ENRICO, rappresentato e difeso dall’avvocato

BARONE EDOARDO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 67/2008 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,

depositata il 11/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/10/2011 dal Presidente e Relatore Dott. FERNANDO LUPI;

udito per il ricorrente l’Avvocato GOLINO, che ha chiesto

l’accoglimento;

sentito il P.M. in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE che non

si oppone alla relazione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR del Campania ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione di G.A. M. nei confronti del Comune di Napoli ed avverso sentenza n.70/39/07 della medesima commissione. Ha motivato la decisione ritenendo che le questioni prospettate non rientravano nei casi di revocazione previsti dell’art. 395 c.p.c., nn. 1, 2, 3 e 6.

Ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi la contribuente, si è costituito con controricorso il Comune di Napoli.

Con il primo motivo la ricorrente lamenta l’omessa pronuncia sul caso di revocazione proposto ex art. 395 c.p.c., n. 4 perchè dalla certificazione prodotta in primo grado della Regione risultava il pagamento dell’imposta, prospetta anche con il secondo motivo che la data del possesso del documento non rilevava.

La seconda censura non coglie nel segno. Nello svolgimento del processo la sentenza della CTR riferisce che per il bar sito nei locali della Regione la contribuente aveva dedotto che per i locali medesimi la TARSU era pagata dalla Regione e che non aveva potuto produrre anche la ricevuta di pagamento per fatto della Regione, ha anche riferito che nella sentenza impugnata per revocazione l’eccezione di duplicazione dell’imposta era stata rigettata per mancanza della ricevuta. Nel motivare la decisione la sentenza qui impugnata ritiene, in relazione all’eccezione di intempestività della istanza di revocazione sollevata dal Comune, di non poterla esaminare, cioè dichiara inammissibile non l’azione ma l’eccezione e infatti concludeva: il ricorso per revocazione, fermo quanto innanzi evidenziato, non può essere accolto non rientrando la materia nei casi previsti.

La prima censura che lamenta l’omessa pronuncia sul motivo di revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4 è inammissibile per difetto di autosufficienza e per violazione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4.

La ricorrente per denunciare il predetto vizio, in applicazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, deve indicare e trascrivere la parte del ricorso per revocazione nella quale era contenuta la domanda di revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4, della quale lamenta l’omessa pronuncia, deve inoltre produrre insieme al ricorso per cassazione l’atto processuale che fonda la domanda e cioè copia del ricorso per revocazione, non bastando la successiva produzione promessa con l’atto.

La seconda censura, come si è detto, è fondata su una erronea interpretazione della sentenza. In ogni caso, anche a volere interpretare la decisione come mancata prova della forza maggiore richiesta ex art. 395 c.p.c., n. 3, la valutazione che non ricorra l’ipotesi di revocazione in questione è confermata dal fatto che il documento non è stato prodotto nel primo giudizio perchè la ricevuta di pagamento della TARSU è stata chiesta solo dopo la prima sentenza della CTR, quindi la tardività derivava da fatto della contribuente e non da forza maggiore”.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti costituite;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5 della manifesta infondatezza del ricorso e che, pertanto, la sentenza impugnata vada confermata. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese liquidate in Euro 2400, oltre Euro 100 di spese vive, contributo unificato ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2011

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