Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22229 del 22/09/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 22/09/2017, (ud. 28/06/2017, dep.22/09/2017),  n. 22229

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14391-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI

268/A, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA CAPOROSSI,

rappresentato e difeso da sè medesimo;

– controricorrente –

e contro

RISCOSSIONE SICILIA SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1825/17/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI PALERNIO SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il

05/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/06/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso in Cassazione affidato a due motivi, illustrati da memoria, nei cui confronti la parte contribuente ha resistito con controricorso, l’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR della Sicilia, sezione di Catania, in tema di controllo automatizzato della dichiarazione fiscale, in seguito al mancato pagamento d’imposte dichiarate e non versate per l’anno 2005, lamentando, in via preliminare, la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 5, artt. 22,23 e 53, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto, erroneamente la CTR ha ritenuto la proposizione dell’atto d’appello inammissibile, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 22, per l’omesso deposito della ricevuta di spedizione del plico contenente l’appello in oggetto, all’atto della costituzione in giudizio, cioè, entro i 30 gg. dalla proposizione del ricorso previsti dalla norma citata, ritenendo che la decorrenza del termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio dell’appellante, sarebbe normativamente ancorata alla spedizione e non alla ricezione del ricorso da parte del resistente; in assenza della ricevuta di spedizione, non potendo i giudici verificare la tempestività della costituzione in giudizio, l’appello sarebbe inammissibile. Con un secondo motivo, l’ufficio ha lamentato la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver omesso i giudici di seconde cure di pronunciarsi sui motivi d’appello.

Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.

Il primo motivo è fondato con assorbimento del secondo.

Infatti, con recentissimo insegnamento di questa Corte a sezioni unite, con un primo principio di diritto si è statuito che “Nel processo tributario, il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente e dell’appellante, che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall’evento che la legge considera equipollente alla ricezione) “.

Mentre, con un secondo principio di diritto ha statuito che “”Nel processo tributario, non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso o dell’appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l’appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purchè nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario; solo in tal caso l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione, laddove, in mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso o dell’appello, unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto o della sentenza”(Cass. sez. un. 13453/17).

Nel caso di specie, in virtù del potere-dovere di questa Corte di accedere agli atti per accertare i fatti processuali, rileva come la cartolina A/R relativa alla notifica dell’atto d’appello dell’ufficio non reca alcuna data di spedizione (non valendo la distinta interna dell’avvocatura non timbrata dall’ufficio postale), mentre, la data dell’avviso di ricevimento “non supera” la prova di resistenza, in quanto tale avviso attesta la consegna ai destinatario dell’appello in data 4 maggio 2011 oltre il termine per appellare che scadeva lunedì 2 maggio 2011.

Il recente consolidarsi del principio esposto, giustifica la compensazione delle spese di lite.

Poichè il ricorrente soccombente è un’amministrazione dello Stato, non è tenuto a corrispondere il doppio del contributo unificato (Sez. 6 – L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714; Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).

PQM

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

Spese compensate.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA