Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22229 del 12/09/2018

Cassazione civile sez. VI, 12/09/2018, (ud. 10/07/2018, dep. 12/09/2018), n.22229

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE

sul ricorso 15104/2018 proposto da:

LABORATORIO ANALISI CLINICHE DR. G.P. & C. SNC, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato DAVIDE LO GIUDICE;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 10552/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 10/07/2018 dal Presidente Relatore Dott. ANDREA

SCALDAFERRI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

che nel nuovo procedimento di correzione così instaurato, depositata la proposta, e notificato il decreto di fissazione della adunanza camerale, le parti non hanno svolto difese;

considerato che l’errore materiale consiste nell’avere la Corte, nel dispositivo della ordinanza di correzione, individuato la ordinanza da correggere mediante riferimento ad una data di deposito e ad un numero di Racc. Gen. ((31 maggio 2017 n. 13766) difformi da quelli (7 luglio 2017 n. 16924) indicati concordemente nella epigrafe e nella motivazione della ordinanza di correzione stessa;

ritenuto che ciò renda evidente la necessità di disporre, a norma degli artt. 391 bis e 380 bis c.p.c., la correzione del dispositivo della ordinanza nella parte relativa alla individuazione della ordinanza da correggere, fermo il resto; che non vi è luogo per provvedere sulle spese di questo procedimento (cfr. Cass. n. 8103/08).

PQM

La Corte dispone la correzione dell’errore materiale del dispositivo della ordinanza n. 10552/18 di questa Corte, depositata in data 3 maggio 2018, nel senso che, là dove si indica la ordinanza da correggere con i seguenti dati “31 maggio 2017 n. 13766”, si legga invece “7 luglio 2017 n. 16924”. Fermo il resto.

Così deciso in Roma, il 10 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2018

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