Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22228 del 26/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 26/10/2011, (ud. 13/10/2011, dep. 26/10/2011), n.22228

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 31106-2007 proposto da:

C.O., elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI MONTI

PARIOLI 48, presso lo studio dell’avvocato MARINI GIUSEPPE, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato POLLAROLO ERNESTINA,

giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI TORTONA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 25/2 006 della COMM.TRIB.REG. di TORINO,

depositata il 16/10/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/10/2 011 dal Presidente e Relatore Dott. FERNANDO LUPI;

Preso atto che il P.G. non ha formulato osservazioni sulla relazione

ex art. 380 bis c.p.c. notificatagli.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR del Piemonte ha accolto l’appello del Comune di Tortona nei confronti di C. O. rigettando il ricorso della stessa avverso avviso di accertamento ICI. Ha motivato la decisione ritenendo che il cambio di destinazione d’uso nel 1995, l’accatastamento in D/8 nel 1998 e la cessazione della partita IVA nello stesso anno rendevano assoggettabile all’ICI l’immobile.

Ha proposto ricorso per Cassazione affidato a tre motivi la contribuente, non si è costituito il Comune.

Con il primo motivo la ricorrente censura la motivazione della sentenza impugnata per non avere precisato da quale dei fatti accertati dipenda l’assoggettamento all’ICI. Il motivo è inammissibile in quanto il vizio di motivazione concerne l’accertamento di fatti e non questioni di diritto.

Con il secondo motivo si lamenta la violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1 e 2 mentre solo nel 1992 il fabbricato già rurale ha avuto titolo di iscrizione nel catasto urbano, con il terzo motivo deducendo violazione del predetto D.Lgs., art. 3 assume che solo dalla possibilità del fabbricato a produrre reddito dipende la possibilità di imposizione ICI. I due motivi sono infondati in quanto, a sensi del secondo comma del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, la base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto con attribuzione di rendita, come è nella specie dal 1998 il fabbricato in questione in categoria D/8, è il valore catastale al primo gennaio dell’anno di imposizione. Consegue che dal 1999 il fabbricato è assoggettabile all’ICI; la possibilità di produrre reddito non rileva, l’esattezza della iscrizione in catasto ad una certa data va contestata nei confronti dell’Agenzia del Territorio, sino a quando non sia modificata la rendita catastale il tributo è dovuto e si commisura al corrispondente valore catastale”.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alla parte costituita;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5 della manifesta infondatezza del ricorso e che, pertanto, la sentenza impugnata vada confermata.

Non si deve provvedere in ordine alle spese non essendo costituto l’intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2011

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