Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22228 del 22/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 22/09/2017, (ud. 17/05/2017, dep.22/09/2017),  n. 22228

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7582-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

V.P.G., elettivamente domiciliata in ROMA, FORO

TRAIANO 1-A, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO COSMELLI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MICHELE BARBIERI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1470/31/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di FIRENZE, depositata il 15/09/2015;

letta la memoria ex art. 380-bis c.p.c. di parte controricorrente;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/05/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. in fattispecie relativa a cartella di pagamento emessa ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, per il recupero dell’Iva a debito dell’anno 2005, come dichiarata nell’Unico 2006, il giudice d’appello ha ritenuto valida la dichiarazione integrativa presentata dalla contribuente nell’aprile 2008, assumendo la emendabilità degli errori commessi entro gli stessi termini previsti per l’accertamento tributario;

2. l’amministrazione ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2 e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, ritenendo ammissibile una dichiarazione integrativa “a favore” del contribuente solo entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, ai sensi dell’art. 2 cit., comma 8 bis;

3. all’esito della camera di consiglio, il Collegio ha disposto l’adozione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. il ricorso può trovare accoglimento, nei limiti però di quanto si va a precisare;

5. questa Corte ha invero di recente chiarito che, indipendentemente da modalità e termini previsti dal D.P.R. n. 322 del 1998 ai fini della dichiarazione integrativa (segnatamente per emendare errori od omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d’imposta o di un minor credito, il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis; per emendare errori od omissioni in grado di determinare un danno per l’amministrazione, i termini stabiliti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43; infine per il rimborso dei versamenti di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento), “il contribuente, in sede conterkiosa, può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell’amministrazione finamdaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull’obbligazione tributaria” (Cass. Sez. U. 30/06/2016, n. 13378), e ciò anche a fronte di pretesa tributaria azionata dal fisco “con diretta iscrizione a ruolo a seguito di mero controllo automativato”, purchè però sia fornita la prova delle circostanze allegate (in senso conforme, già Cass. nn. 21740/15, 10775/15, 26198/14, 3754/14, 2226/11);

6. nel caso di specie, dagli atti risulta che l’errore commesso dalla contribuente sia stato quello di omettere l’indicazione, nella dichiarazione annuale Iva – Unico 2006, dei costi sostenuti nel 2005 (Euro 14.321,00), in base ai quali in luogo del debito Iva di Euro 759,00 vi sarebbe stato un credito Iva di Euro 13.562,00; non risulta però con altrettanta certezza che il credito Iva maturato nel 2005 risultasse dalle fatture di acquisto registrate e dalle dichiarazioni periodiche, come ritenuto necessario in altra pressochè coeva e precedente pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte, ove è stato chiarito che “la neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l’eccedenza d’imposta – risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto – sia riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione; pertanto, in tal caso, il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto – ovvero non controverso – che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili” (Cass. Sez. U. 08/09/2016, n. 17757);

7. va quindi disposta la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice a quo, affinchè, ferma restando la tempestività della dichiarazione integrativa, sia altresì verificata la sussistenza, in concreto, dei requisiti sostanziali per la detrazione, in linea con i principi sopra riportati.

PQM

 

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Toscana, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2017

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