Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22228 del 14/10/2020

Cassazione civile sez. lav., 14/10/2020, (ud. 09/07/2020, dep. 14/10/2020), n.22228

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28659-2016 proposto da:

UNICREDIT S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 34, presso lo

studio dell’avvocato LUCIANO PALLADINO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIANLUCA ROSSI;

– ricorrente principale –

contro

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO DELLA

GANCIA 5, presso lo studio dell’avvocato RENATO MIELE, rappresentato

e difeso dall’avvocato LUIGINO MARIA MARTELLATO;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 188/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 23/07/2016 R.G.N. 1472/2012.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. la Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 23.7.2016, respingeva il gravame proposto dalla s.p.a. UNICREDIT avverso la decisione del Tribunale della stessa città, che, in parziale accoglimento della domanda proposta da B.G., accertato il demansionamento realizzato dalla società con il trasferimento del predetto, nel settembre 2003, dalla sede di (OMISSIS), quale titolare (quadro direttivo), a quella di (OMISSIS) come addetto allo sviluppo senior, aveva condannato la prima, con sentenza non definitiva, al risarcimento del danno, quantificato, in via equitativa, con la sentenza definitiva, nel 35% della retribuzione globale lorda;

2. la Corte distrettuale rigettava anche l’appello incidentale, proposto dal B. avverso la sentenza non definitiva sul rilievo che erroneamente era stata esclusa dal Tribunale la responsabilità sia contrattuale che extracontrattuale della società nella vicenda riguardante la guardia giurata, dipendente della società Civis incaricata dalla sorveglianza della filiale, che aveva fatto il lavoratore oggetto di minacce per il ruolo rivestito, senza che la Banca ne avesse tutelato l’integrità fisica e la personalità morale e professionale per i fatti perseguiti con procedimento penale conclusosi con sentenza di patteggiamento;

3. la Corte distrettuale, quanto al motivo di appello incidentale che censurava l’esclusione della responsabilità risarcitoria della società appellante in ordine al danno subito dal lavoratore a causa delle minacce e delle intimidazioni di cui era stato vittima ad opera di G.G., dipendente della società appaltatrice del servizio di vigilanza, osservava che la clausola contrattuale richiamata dal B. (clausola n. 9 del contratto di appalto), riferita alla possibilità per il committente di richiedere le modifiche al servizio, atteneva alle prestazioni richieste all’appaltatrice; evidenziava che la stessa non ineriva all’organizzazione del servizio richiesto, che rimaneva nella sfera di autonomia dell’appaltatrice, non potendo dalla disposizione contrattuale inferirsi alcuna ingerenza diretta della banca nella organizzazione del servizio, integrante un controllo pregnante, necessario, per la giurisprudenza, per ravvisare una responsabilità extracontrattuale della banca committente per fatto di terzo, tanto più che non era prevista nel contratto alcuna responsabilità diretta della Banca per danni arrecati dai dipendenti della società Civis a terzi;

4. la clausola n. 5 del contratto era, infatti, relativa alla responsabilità anche per condotta dolosa o colposa dell’istituto di vigilanza, risultando la banca sollevata da qualsiasi responsabilità e per avere la Civis stipulato apposite polizze assicurative per l’eventuale risarcimento del danno; inoltre, non era stato previsto alcun obbligo della società Civis rispetto alla facoltà della committente di richiesta di sostituzione di personale, da cui potesse desumersi l’ingerenza tipica del cd. appalto di regia e nessuna pronuncia risarcitoria era stata emessa dal giudice penale nei confronti della società appellante;

5. non vi era, poi, prova che il servizio appaltato avesse in qualche modo agevolato o reso possibile il fatto illecito causa dell’evento dannoso e, per l’estraneità dei fatti alle mansioni svolte, non era ravvisabile nella funzione rivestita dal direttore alcun collegamento con la vicenda che aveva visto quest’ultimo vittima del terzo;

6. quanto alla doglianza relativa alla violazione dell’art. 2087 c.c., in ragione dell’asserito mancato intervento di protezione della società, che sarebbe rimasta volutamente silente a fronte degli attentati subiti dal proprio dipendente, la Corte osservava che la responsabilità del datore per inadempimento contrattuale ai sensi dell’art. 2087 c.c. non era provata, atteso che la società si era subito attivata per valutare con il dipendente quali misure assumere e, non appena ne aveva ottenuto il consenso, aveva provveduto, nell’ambito della propria organizzazione, a trasferirlo;

7. con riguardo all’illegittimità del trasferimento alla filiale di (OMISSIS) in qualità di direttore, non solo lo stesso era stato effettuato con il consenso del lavoratore, ma ne era stato dato un preavviso ai sensi dell’art. 72 ccnl, sicchè il lavoratore avrebbe potuto azionare immediata tutela giudiziale, quanto al demansionamento, dovendosene escludere la sussistenza per la possibilità, prevista dal c.c.n.l., di piena fungibilità tra il 3 e 4 livello retributivo, per la conferma da parte dei testi escussi della posizione strategica della filiale di (OMISSIS), autorizzata all’erogazione di prestiti cd. oro, e per il ruolo di coordinamento e di autonomia decisionale avuto dal B. nell’ambito della stessa filiale, non rivestendo alcun significato che la filiale avesse poi perso progressivamente di rilevanza, essendo tale situazione successiva all’epoca del disposto trasferimento e non ipotizzabile;

8. secondo la Corte distrettuale doveva ritenersi insussistente ogni condotta di mobbing, e ciò anche con riguardo all’ulteriore trasferimento del B., posto in essere dalla società, nel ruolo di addetto allo sviluppo presso il centro di mercato di (OMISSIS) e poi a (OMISSIS), essendosi verificato, come accertato dal giudice di primo grado, solo un demansionamento nel periodo dal 15.9.2003 per il disposto mutamento di mansioni;

9. quanto alla sentenza definitiva che aveva quantificato i danni alla professionalità connessi al demansionamento del 15.9.2003 protrattosi sino al dicembre 2009, il giudice del gravame rilevava che la posizione rivestita dal B. fino al 2003, il protrarsi del demansionamento e la circostanza che la percentuale stabilita comprendesse anche il danno esistenziale rendevano ragione della quantificazione cui era pervenuto il giudice di primo grado, non essendo emersi elementi per ritenere che la percentuale non fosse congrua o sufficiente a ristorare il danno subito e dovendo escludersi effetti duplicatori;

10. di tale decisione domanda la cassazione Unicredit s.p.a., affidando l’impugnazione a sei motivi, cui resiste il B., il quale propone avverso la stessa sentenza ricorso incidentale, affidato anch’esso a sei motivi, illustrati in memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

RICORSO PRINCIPALE:

1. con il primo motivo, la società denunzia violazione o falsa applicazione degli artt. 2103,2087,1223,1226 e 2727,2729 c.c., nonchè di principi univoci espressi dalla S. C., osservando che il danno era stato quantificato in via equitativa ritenendosene la sussistenza in re ipsa, in violazione dei principi sull’onere della prova, implicanti la necessità di esclusione di ogni automatismo e l’utilizzo delle presunzioni in presenza di fatti noti che descrivano in maniera puntuale la durata, gravità, conoscibilità, all’interno ed all’esterno dell’ambiente di lavoro, dell’avvenuto demansionamento, elementi che nella specie non erano stati individuati con precisione a supporto della indicata determinazione della misura del danno, senza considerare che non era stato precisato in che modo potessero essere intesi l’obsolescenza ed il depauperamento del patrimonio professionale pregresso e la mancata valutazione dei lunghi periodi di assenza dal lavoro per malattia nell’anno 2007 e del 2008;

2. con il secondo motivo, la ricorrente lamenta incongruità della motivazione, mancato esame di un punto decisivo della controversia, vizio di motivazione, assumendo che non poteva essere applicato il principio della doppia conforme e che anche le limitazioni alla deduzione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, nuovo testo, non possano valere a sanare un’omissione reiterata, in tal senso dovendo darsi un’interpretazione costituzionalmente orientata delle norme richiamate; sostiene il carattere tautologico e di petizione di principio della motivazione assunta dalla Corte distrettuale ed osserva che altri passi della sentenza in cui si era evidenziatok, l’assenza di danni connessi alla presunta condotta di mobbing anche in relazione ai lunghi periodi di assenza per malattia rendevano incongrue le argomentazioni spese in tema di danno professionale connesso al subito demansionamento;

3. con il terzo e quarto motivo, l’Uncredit censura il mancato esame di un punto decisivo della controversia e si duole del vizio di motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5, denunziando nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4, sul rilievo della omissione di ogni pronuncia in ordine alla possibilità di acquisizione agli atti di documentazione, di formazione antecedente alla proposizione del ricorso, prodotta in appello con le note 28.5.2012 ed all’udienza del 8.6.2012, rispetto alla quale vi era stata opposizione;

4. il quinto ed il sesto motivo rilevano il mancato esame di un punto decisivo della controversia, denunziano vizio di motivazione e ancora nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4, con riferimento alle spese di c.t.u., poste integralmente a carico di essa società, pur essendo risultato che nessun danno biologico o non patrimoniale fosse collegabile a comportamenti datoriali;

5. il primo motivo del ricorso principale presenta profili di inammissibilità connessi alla connotazione di novità della censura, in quanto il giudice del gravame precisa che la doglianza dell’appellante principale era relativa soltanto alla liquidazione equitativa del danno contenuta nella sentenza definitiva, unica fatta oggetto di appello principale, ma non criticava la individuazione di un pregiudizio posto a base della liquidazione;

5.1. quanto alla questione posta con riferimento al danno da demansionamento, ritenuto dalla Corte distrettuale congruamente determinato nella misura percentuale stabilita dal primo giudice, il relativo esame è stato condotto in conformità ai principi affermati da questa Corte, che, da ultimo, ha osservato come, “In tema di dequalificazione professionale, il giudice del merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato, può desumere l’esistenza del relativo danno – avente natura patrimoniale e il cui onere di allegazione incombe sul lavoratore – e determinarne l’entità, anche in via equitativa, con processo logico-giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all’esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto.

Il danno derivante da demansionamento e dequalificazione professionale non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale, ma può essere provato dal lavoratore, ai sensi dell’art. 2729 c.c., attraverso l’allegazione di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, potendo a tal fine essere valutati la qualità e quantità dell’attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione” (cfr. Cass. del 23/07/2019 n. 19923, Cass. 3.1.2019 n. 21, Cass. 15.10.2018 n. 25743; v., specificamente, Cass. 20.4.2018 n. 9901, secondo cui “nell’ipotesi di demansionamento, il danno non patrimoniale è risarcibile ogni qual volta la condotta illecita del datore di lavoro abbia violato, in modo grave, i diritti del lavoratore che siano oggetto di tutela costituzionale, in rapporto alla persistenza del comportamento lesivo, alla durata e reiterazione delle situazioni di disagio professionale e personale, nonchè all’inerzia del datore di lavoro rispetto alle istanze del lavoratore, anche a prescindere da uno specifico intento di declassarlo o svilirne i compiti”);

6. il secondo motivo è inammissibile per la sussistenza di una “doppia conforme”, applicandosi “ratione temporis” l’art. 348 ter c.p.c., comma 5, per essere la data di deposito del ricorso in sede di gravame successiva alla data dell’11 settembre 2012 (D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2) e per i limiti alla deduzione del nuovo vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (cfr. Cass., s. u., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 10 febbraio 2015, n. 2498; Cass. 26 giugno 2015, n. 13189; Cass. 21 ottobre 2015, n. 21439), avendo la doglianza piuttosto il carattere di una (inammissibile) contestazione della valutazione probatoria effettuata dalla Corte di merito;

7. il terzo ed il quarto motivo scontano un difetto di specificità, poichè, al di là della evidente genericità delle censure, non sono indicati i documenti di cui si lamenta il consentito deposito, peraltro nel corso del giudizio di primo grado, senza neanche riportare i termini in cui una tale doglianza era stata già formulata in sede di gravame; come ripetutamente affermato da questa Corte, il ricorso per cassazione, in ragione del principio di autosufficienza, deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito, (cfr. Cass. n. 27209 del 2017; Cass. n. 12362 del 2006);

8. anche le censure prospettate nel quinto e nel sesto motivo, oltre alla preclusione del vizio dedotto ai sensi dell’360 c.p.c., n. 5, per il già richiamato principio della “doppia conforme”, scontano la mancanza di ogni specificità, non mancandosi di rilevare che il giudice del gravame ha anche ampiamente motivato le ragioni poste a fondamento della decisione;

RICORSO INCIDENTALE del B.:

9. con il primo motivo, il ricorrente incidentale denunzia violazione degli artt. 2087,1218,1175,1375,1174 c.c., artt. 32 e 41 Cost., adducendo la erroneità della sentenza laddove addossa al lavoratore un onere di richiesta ed individuazione di tutela per i fatti dannosi relativi al servizio, (vicenda G.); richiama giurisprudenza che, a suo dire, avallerebbe il principio secondo cui il datore è tenuto ad apprestare adeguate misure di tutela a presidio di ipotesi criminose in danno del dipendente collegate al servizio prestato (rapine, aggressioni etc.) e sostiene che il rischio dell’integrità fisica e psichica del lavoratore ricada sul datore, tenuto non solo a garantire adeguate condizioni di lavoro in senso stretto, ma a garantire un ambiente di lavoro nel quale siano scongiurati rischi extralavorativi prevedibili;

9.1. il B. valorizza la natura di norma di chiusura del sistema dell’art. 2087 c.c. e rileva come nel caso esaminato il datore fosse stato a conoscenza della situazione di pericolo in cui versava esso lavoratore e della riconducibilità della stessa a fatti connessi all’espletamento del servizio, sicchè la Banca aveva l’obbligo giuridico di adottare ogni doverosa cautela volta a sottrarre il dipendente al pericolo concretamente manifestatosi a seguito del primo attentato del 2000; sostiene che il trasferimento, posto in essere nel successivo 2001, era idoneo a rendere ragione della pregressa conoscenza dei fatti da parte della Banca;

10. con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione degli artt. 2049 e 1228 c.c., sempre in ordine alla vicenda G., assumendo che la funzione svolta dal predetto fosse strettamente connessa a quelle esercitata dalla Banca e come l’attività del dipendente della società appaltatrice del servizio di sorveglianza fosse espletata nei locali dell’istituto di credito, a stretto contatto con i dipendenti di quest’ultimo, sicchè il rapporto di preposizione, non richiedente necessariamente un vincolo di dipendenza, doveva ritenersi configurabile anche nel caso di mera collaborazione o di ricorso ad ausiliari del preposto, nel quadro dell’organizzazione e delle finalità dell’impresa gestita dal preponente, con le conseguenze sul piano della responsabilità di cui all’art. 2049 c.c.;

11. con il terzo motivo si duole della violazione dell’art. 2103 c.c., in relazione al trasferimento disposto nel marzo 2002, sostenendo che, se l’intento del datore di lavoro fosse stato quello di sottrarlo a situazioni di pericolo, una volta cessato lo stato di allarme, vi sarebbe stato il richiamo presso la filiale di provenienza e che già nel giugno del 2002 la filiale di (OMISSIS) non aveva più alcuna peculiarità e nemmeno la clientela corporate, con ciò evidenziandosi la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del dedotto demansionamento già a far data da tale disposto trasferimento, che si collocava in un contesto temporale in cui la Banca aveva posto in essere il tentativo di espulsione del B. e dato avvio al successivo accertato demansionamento con l’invio del predetto al settore “sviluppo”;

12. con il quarto motivo, è addebitata alla decisione violazione degli artt. 2087,2727 e 2729 c.c. quanto alla negazione del dedotto mobbing, in relazione alla negata sistematicità e pluralità degli atti e condotte vessatorie denunciate, ed alla mancata valorizzazione del fatto noto (tentativo di espulsione) al fine di risalire a quelli ignoti secondo una corretta applicazione del ragionamento presuntivo;

13. con il quinto motivo, è dedotta violazione degli artt. 40 e 41 c. p., con riguardo alle conclusioni del C.t.u. recepite dalla Corte distrettuale, secondo cui non sarebbero intervenute “variazioni di rilievo nello status psicopatologico del paziente antecedentemente e successivamente al 2003”, sul rilievo che lo stesso identico disturbo potesse avere differenti cause concorrenti, non potendo escludersi che alla condizione psichica conseguita agli attentati risalenti al 2001 sì fossero aggiunti gli effetti sulla patologia connessi al subito demansionamento, sicchè la esclusione del danno biologico doveva ritenersi ingiustificata e contraria ai principi in tema di causalità;

14. il sesto motivo ascrive alla sentenza impugnata la violazione degli artt. 1218,1223,2727,2729 c.c. e art. 115 c.p.c., assumendo il B. che sia stato erroneamente negato ogni profilo di danno patrimoniale attinente alla perdita di chance ed ai premi che il B. conseguiva quale direttore di filiale di Dolo, essendo stata indicata una progressione di carriera di soggetti in analoghe condizioni partenza, in uno con quanto specificamente riguardante il passato lavorativo del B., elementi idonei ad integrare gli estremi di un’aspettativa fondata su un ordinato e prevedibile divenire;

15. i principi giurisprudenziali richiamati nel primo motivo del ricorso incidentale sono sicuramente validi e condivisibili, tuttavia la censura, per come è prospettata, non è idonea a contrapporre alla motivazione della sentenza impugnata critiche puntuali e conferenti, atte a confutare quanto argomentatamente addotto dalla Corte distrettuale per escludere profili di responsabilità della Banca ai sensi dell’art. 2087 c.c.;

15.1. in particolare, a pag. 9 e ss. della pronuncia impugnata, si evidenzia come, in base alle risultanze dell’istruttoria orale svoltasi, la Banca, una volta a conoscenza dei fatti, si era attivata per valutare con il dipendente misure da assumere a protezione del medesimo e, non appena ne aveva auto il consenso preventivo, aveva provveduto a trasferirlo;

15.2. la valutazione effettuata resiste alle deduzioni e censure prospettate, osservandosi che il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione (cfr. Cass. n. 8315 del 04/04/2013); vizio, tuttavia, nella specie mal prospettato, avuto riguardo ai rigorosi limiti in cui lo stesso può rilevare in base al vigente testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 nei sensi di cui alla più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 10 febbraio 2015, n. 2498; Cass. 26 giugno 2015, n. 13189; Cass. 21 ottobre 2015, n. 21439);

15.3. a ciò deve aggiungersi che, quando nel ricorso per cassazione è denunziata violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni, intese motivatamente a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbono ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (cfr. in tali sensi, tra le altre, Cass. 15.1.2015 n. 635, Cass. 16.7.2007 n. 17768, Cass. 16.1.2007 n. 828);

16. le osservazioni a supporto del secondo motivo sono inidonee a scalfire le osservazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata (culpa in eligendo e cd. appalto di regia, consistente in accentuata ingerenza del committente nel servizio svolto dall’appaltatore con compromissione dell’autonomia di quest’ultimo) e, per quanto ulteriormente sostenuto nel motivo, le stesse pongono questioni che nella sostanza attengono al merito;

16.1. in relazione alla sussistenza del dedotto titolo di responsabilità extracontrattuale della Banca (prima parte della censura) è sufficiente osservare che, al di là dei profili investiti dalla censura, la sentenza ha anche affermato, con autonoma “ratio decidendi”, non fatta oggetto di specifica impugnazione e che, anche per la estraneità dei fatti alle mansioni svolte (dal B.), non è ravvisabile nella funzione rivestita dal direttore un collegamento con la vicenda che lo ha visto vittima del terzo, essendo stato ritenuto non sorretto da adeguata prova che il rancore manifestato dal G. fosse stato determinato dalla funzione svolta dal B., e non piuttosto da altre ragioni attinenti alla sua vita personale, con ciò dovendo ritenersi escluso nella sostanza ogni vincolo di occasionalità, che avrebbe potuto rimandare ad una responsabilità del committente: questa è stata esclusa, peraltro, anche in relazione alla sussistenza di un contegno penalmente rilevante ascritto al G., ancor più denotante l’insussistenza di ogni collegamento con il servizio svolto dal B. e di una possibile riconducibilità del danno subito da quest’ultimo a responsabilità del committente;

16.2. quanto al richiamo alla violazione dell’omologa previsione di cui all’art. 1228 c.c. in ambito di responsabilità contrattuale, la questione è connotata da novità, non essendovi alcun riferimento ad essa nella sentenza impugnata e non avendo il ricorrente trascritto i termini in cui la questione sarebbe stata affrontata in sede di gravame. In una tale evenienza, peraltro, il motivo di ricorso avrebbe dovuto denunciare una diversa violazione;

17. il terzo motivo si sviluppa in base a prospettazioni che attingono il merito della vicenda, senza alcuna esplicitazione della violazione in diritto rubricata e come tale è inammissibile;

18. per disattendere il quarto motivo è sufficiente il richiamo al principio, più volte enunciato da questa Corte, secondo cui “è incensurabile in sede di legittimità l’apprezzamento del giudice del merito circa la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, rimanendo il sindacato del giudice di legittimità circoscritto alla verifica della tenuta della relativa motivazione, nei limiti segnati dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5” (cfr. Cass. 18 marzo 2003, n. 3983; Cass. 9 febbraio 2004, n. 2431; Cass. 4 maggio 2005, n. 9225; Cass. 23 gennaio 2006, n. 1216; Cass. 11 ottobre 2006, n. 21745; Cass. 20 dicembre 2006, n. 27284; Cass. 8 marzo 2007, n. 5332; Cass. 7 luglio 2007, n. 15219), motivazione ritenuta oggi sindacabile soltanto nei ristretti limiti dell’art. 360 c.p.c., art. 5 (cfr. Cass. 17.1.2019 n. 1234);

18.1. spetta al giudice di merito valutare l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, dovendosi tuttavia rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordine all’utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi ad affermare un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo (cfr. Cass.2.4.2009);

18.2. nel motivo si ribadisce quanto già sostenuto in fase di merito relativamente alla progressione di carriera dei successori del B. nelle filiali di (OMISSIS), ma l’affermazione si pone su un piano di diversa ricostruzione dei fatti, rispetto a quella posta a fondamento della decisione che, sul punto, ha specificamente motivato sulla insussistenza di un principio di parità di trattamento dei lavoratori nel settore privato, rispetto alla quale il ricorrente non oppone alcuna critica idonea a confutare le argomentazioni della Corte distrettuale;

19. la censura articolata nel quinto motivo è diretta a contestare le conclusioni del CTU ed integra un mero dissenso diagnostico, non censurando l’erronea interpretazione delle norme e dei principi evocati, che sono stati applicati correttamente alla stregua di quanto evidenziato dall’ausiliare, senza considerare il carattere di novità della prospettazione, incentrata sull’asserita violazione dei principi in tema di concorrenza di fattori causali;

20. con riguardo al sesto motivo, inammissibilmente non si precisa, nel corpo dello stesso, in dispregio del principio di specificità, in che termini una tale richiesta fosse stata reiterata in sede di gravame e se fosse stata prospettata l’erronea valutazione fattane dal giudice di primo grado, con riguardo a fatti tempestivamente e ritualmente dedotti già in sede di ricorso (le circostanze richiamate di offerte ricevute dalla Banca e di collocazione presso altro istituto sono state ritenute prive di riscontro quanto a enunciazione del tempo della relativa deduzione già nei gradi di merito);

21. il ricorso incidentale del B. è inoltre condizionatamente proposto con riguardo al capo della sentenza della Corte d’appello che aveva rigettato, ritenendolo assorbito, il motivo di gravame afferente alla capacità a deporre della teste S.R.: il motivo, stante il rigetto del ricorso principale, è evidentemente assorbito;

22. entrambi i ricorsi vanno, in conclusione, respinti;

23. la reciproca soccombenza giustifica la integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità;

24. sussistono le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater per entrambe le parti.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale a norma dell’art. 13, comma 1 bis citato D.P.R., ove dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 9 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2020

 

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA