Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22228 del 12/09/2018

Cassazione civile sez. VI, 12/09/2018, (ud. 22/02/2018, dep. 12/09/2018), n.22228

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26939/2016 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 34, presso lo studio dell’avvocato AMEDEO BILOTTO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CERVIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA EUSTACHIO MANFREDI 5, presso lo studio

dell’avvocato MAZZEO LUCA HEROS, rappresentato e difeso

dall’avvocato FABIO DANI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1094/2016 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 23/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 22/02/2018 dal Consigliere Dott. PIETRO CAMPANILE.

Fatto

RILEVATO

che:

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bologna, pronunciando in sede di rinvio disposto da questa Corte con decisione n. 18242 del 2009, ha determinato in Euro 72.975,98 l’indennità di espropriazione in relazione a un terreno edificabile, unitamente a un manufatto, sito in Cervia, di proprietà del sig. M.M. ed oggetto di procedimento ablativo ad opera di tale Comune;

in particolare, la cassazione con rinvio era giustificata dallo ius superveniens costituito dalla nota decisione della Corte costituzionale n. 348 del 2007, che aveva dichiarato l’illegittimità della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, nella parte in cui prevedeva, in ordine alla determinazione dell’indennità di esproprio, dei criteri riduttivi rispetto al valore di mercato del bene sottratto alla disponibilità del proprietario;

la corte felsinea ha ritenuto di ricorrere ai valori – depurati dai suddetti criteri riduttivi – risultanti dalla consulenza tecnica d’ufficio già acquisita agli atti del giudizio, all’epoca non contestata e riferita all’epoca dell’espropriazione;

per la cassazione di tale decisione il M. propone ricorso, affidato a tre motivi, cui il Comune di Cervia resiste con controricorso;

le parti hanno depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il Collegio ha disposto, in conformità al decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata;

il controricorso del Comune deve ritenersi tempestivo, avendo la parte intimata adeguatamente documentato di aver riattivato tempestivamente il procedimento notificatorio, all’esito della restituzione del plico, per irreperibilità, del difensore della controparte, il cui trasferimento non risultava comunicato neppure all’Ordine di appartenenza (Cass., 31 luglio 2017, n. 19059; Cass., Sez. U, 15 luglio 2016, n. 14594);

il primo motivo, con il quale si propone una diversa valutazione del fabbricato espropriato è inammissibile, in quanto – come emerge chiaramente dalla citata sentenza di questa Corte con la quale venne disposto il rinvio e come chiaramente puntualizzato nella decisione impugnata – la cassazione della precedente decisione di merito riguardava soltanto il valore del terreno, essendosi rigettato il motivo di ricorso relativo alla stima del fabbricato;

la seconda censura si risolve in una richiamo alle vicende che hanno determinato la declaratoria di illegittimità costituzionale della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, senza che tuttavia siano indicate specifiche ragioni di invalidità o di incongruità della stima operata dalla Corte di appello in sede di rinvio;

infondato il terzo mezzo, con il quale si denuncia la violazione dell’art. 92 c.p.c., per essersi disposta la parziale compensazione delle spese, invoca la disciplina vigente al momento della proposizione del ricorso, senza considerare che, trattandosi di procedimento iniziato con atto di citazione notificato in data 13 maggio 1997, si applica la precedente normativa in relazione alla quale, salvo il divieto di porre le spese a carico della parte vittoriosa, l’esercizio del potere discrezionale poteva desumersi dalla fattispecie concreta esaminata e dalla motivazione e dalle vicende processuali (Cass., 16 marzo 2006, n. 5828), di tal che è agevole inferire che nella specie la parziale compensazione derivi dall’applicazione dello ius superveniens.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

Rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 5.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA