Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22228 del 05/09/2019

Cassazione civile sez. trib., 05/09/2019, (ud. 19/06/2019, dep. 05/09/2019), n.22228

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 9076-2016 proposto da:

AUCHAN SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CARSO 57, presso

lo studio dell’avvocato FEDERICO MONACO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GIACOMO MENOTTI MARCO ALEMANI;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI NAPOLI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO

DENZA 50-A, presso lo studio dell’avvocato NICOLA LAURENTI,

rappresentato e difeso dall’avvocato FABIO MARIA FERRARI;

– controricorrenti –

e contro

EQUITALIA SUD SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 8638/2015 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 02/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/06/2019 dal Consigliere Dott. COSMO CROLLA.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. La soc. Auchan spa proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli avverso la cartella di pagamento, emessa da Equitalia Sud per conto del Comune di Napoli, per Tarsu/Tia applicata all’Ipermercato di Napoli Argine con riferimento agli anni di imposta 2010 e 2011:

2. La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli rigettava il ricorso.

3. Sull’appello interposto dal contribuente, la Commissione Regionale Tributaria della Campania rigettava l’appello osservando. a) che non sussistevano i presupposti per sospendere il giudizio in attesa della pronuncia della Corte di Cassazione sul ricorso presentato dall’appellante avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva riformato la sentenza di primo grado con la quale era stato annullato l’avviso di accertamento prodromico alla cartella di pagamento oggetto del giudizio; b) che la cartella di pagamento, non essendo il contribuente con la stessa venuto a conoscenza della pretesa fiscale, non poteva essere impugnata per motivi attinenti all’accertamento fiscale ma unicamente per vizi propri dell’atto.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. che il giudizio davanti alle Commissioni di merito si è svolto tra la contribuente, il Comune di Napoli, ente impositore, e Equitalia Sud, agente di riscossione, con la conseguenza che la presenza di più parti nel giudizio di primo e secondo grado integra una ipotesi di litisconsorzio necessario processuale;

2. che dall’esame della relata di notifica in calce al ricorso per cassazione si evince che l’atto è stato notificato a Equitalia Sud a mezzo del servizio postale ed è stata versata in atti la ricevuta di spedizione della raccomandata del 15.3.2016 ma non l’avviso di ricevimento della raccomandata e, pertanto, non vi è prova del perfezionamento dell’iter notificatorio a mezzo del servizio postale;

2. che, pertanto, si rende necessario disporre la rinnovazione della notifica del ricorso al concessionario del servizio di riscossione.

P.Q.M.

La Corte:

rinvia la causa a nuovo ruolo disponendo l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Equitalia Sud spa dando termine di gg. 60 dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 19 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2019

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