Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22227 del 26/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 26/10/2011, (ud. 13/10/2011, dep. 26/10/2011), n.22227

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 29389-2007 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

S.L., R.M.A.;

– intimati –

sul ricorso 32277-2007 proposto da:

S.L., R.M.A., elettivamente domiciliati

in ROMA VIA COLA DI RIENZO 180, presso lo studio dell’avvocato PAOLO

FIORILLI, rappresentati e difesi dagli avvocati MICCINESI MARCO,

PISTOLESI FRANCESCO, giusta delega in calce;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 36/2006 della COMM.TRIB.REG. di FIRENZE,

depositata il 28/09/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/10/2011 dal Presidente e Relatore Dott. FERNANDO LUPI;

udito per il resistente l’Avvocato GOLINO, delega Avvocato PISTOLESI,

che si riporta;

sentito il P.M. in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE, che

non si oppone alla relazione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR del Toscana ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate di Firenze nei confronti di S.L. e R.M.A., Ha motivato la decisione ritenendo la natura non di lusso dell’abitazione acquistata dai contribuenti si evinceva dalla superficie netta di essa inferiore ai 240 mq detraendo alla superficie di essa, quale misurata dal tecnico dei contribuenti, la superficie di uno sgabuzzino privo di finestre e perciò equiparabile ad un cantina.

Inoltre non erano da computare i vani a piano terra perchè privi di riscaldamento e dotati di serramenti scorrevoli.

Ha proposto ricorso per Cassazione affidato a tre motivi l’Agenzia delle Entrate, si sono costituiti i contribuenti con controricorso e hanno proposto ricorso incidentale con un motivo.

Con il secondo e terzo motivo del ricorso principale si denuncia violazione dell’arto del D.M. n. 218 del 1969 rilevando che le superfici non computabili ai fini della determinazione complessiva sono tassativamente indicate e non comprendono i vani privi di riscaldamento, con un certo tipo di infissi e i vani privi di finestra. Le censure sono fondate in quanto, trattandosi di norma che determina una agevolazione cioè eccezionale, è di stretta interpretazione. Inoltre dalle norme tecniche per il calcolo della superficie fissate dal D.P.R. n. 138 del 1998 si evince il computo della superficie dei ripostigli come vani accessori a servizio diretto dei vani principali e nessuna esclusione per i vani privi di riscaldamento o non dotati di determinati infissi.

Esclusa la detraibilità delle superfici anzidette, il primo motivo, che contesta la validità della misurazione dell’intera abitazione fatta dai contribuenti, diviene privo di decisività perchè anche la misura di parte è superiore ai 240 mq.

Con l’unico motivo del ricorso incidentale si denuncia violazione dell’art. 1 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 quale modificato dal D.L. n. 155 del 1993 (che prevede l’aliquota agevolata per le case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al D.M. 2 agosto 1969. Detto decreto limitava all’art. 10 l’ambito di applicazione dei criteri da esso previsti alle abitazioni con licenza di costruzione posteriore ad esso, mentre l’abitazione in questione è stata edificata anteriormente, si applicherebbero quindi ad esso le più favorevoli norme del D.M. 4 dicembre 1991.

Il motivo è infondato. La nuova normativa del 1993 si è limitata a recepire i criteri di identificazione delle case non di lusso della normativa del 1969, ma non ha fatto integrale rinvio ad essa.

Il rilievo che una normativa intermedia del 1985, D.L. n. 12, abbia fatto rinvio ai criteri del D.M. del 1969 precisando che la natura di lusso doveva essere desunta indipendentemente dalla data della loro costruzione, non inferisce che la mancanza di detta precisazione nella norma del 1993 comporti la rilevanza della data di costruzione.

Infatti quel che rileva è che il rinvio non è all’intero D.M. del 1969, ma ai soli criteri identificativi delle abitazioni di lusso e non in esso contenuti. Resta fermo comunque il principio della stretta interpretazione delle norme agevolative che impedisce l’accoglimento della tesi dei contribuenti”.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti costituite; che i contribuenti hanno depositato memoria;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5 della manifesta fondatezza del ricorso principale e di manifesta infondatezza del ricorso incidentale. Ai rilievi esposti nella memoria dei ricorrenti incidentali hanno già risposto Cass. n. 1306/06 e n. 17600/10. La prima ha chiarito che il D.M. del 1969, art. 10 non portava alla definizione legislativa, di due diverse specie di “abitazioni non di lusso”, ma ha la semplice funzione di regolamentazione transitoria dell’unica fattispecie in essa prevista, relativa alle sole abitazioni o in corso di costruzione (ovviamente “in base a licenza di costruzione rilasciata in data anteriore”) all’entrata in vigore del decreto. La seconda ha ulteriormente precisato che: La fruizione delle agevolazioni tributarie derivanti dall’acquisto della prima casa è collegata dal D.L. n. 12 del 1985, art. 2, come convertito dalla L. n. 118 del 1985, alla possibilità di includere gli immobili trasferiti fra le abitazioni non di lusso “secondo i criteri di cui al D.M. 2 agosto 1969”. A questa conclusione deve pervenirsi anche nella vigenza dell’art. 1 della tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, come mod. dal D.L. n. 155 del 1993, art. 16, conv. con mod. dalla L. n. 243 del 1993, senza che possa attribuirsi rilievo contrario al fatto che nella nuova disposizione non sia stato riprodotto l’inciso “indipendentemente dalla data della loro costruzione”, dovendo ribadirsi il principio che, secondo ragionevolezza ed equità contributiva, al fine di stabilire la spettanza o meno dell’agevolazione, occorre fare riferimento alla nozione di abitazione “non di lusso” vigente al momento dell’acquisto, e non a quello della costruzione.

La sentenza impugnata va cassata e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può essere decisa con il rigetto del ricorso introduttivo.

In ordine alle spese si stima di compensare quelle dei giudizi di merito, atteso il recente formarsi della giurisprudenza citata, e di porre a carico dei contribuenti quelle di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte, riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale e rigetta quello incidentale, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo dei contribuenti, compensa le spese dei gradi di merito e condanna i contribuenti alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2500 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2011

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