Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22227 del 05/09/2019

Cassazione civile sez. trib., 05/09/2019, (ud. 19/06/2019, dep. 05/09/2019), n.22227

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 7539-2016 proposto da:

AUCHAN SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CARSO 57, presso

lo studio dell’avvocato FEDERICO MONACO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GIACOMO MENOTTI MARCO ALEMANI;

– ricorrenti –

contro

COMUNE NAPOLI, elettivamente domiciliano in ROMA, VIA FRANCESCO DENZA

50-A, presso lo studio dell’avvocato NICOLA LAURENTI, rappresentato

e difeso dall’avvocato FABIO MARIA FERRARI;

– controricorrenti –

e contro

EQUITALIA SUD SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 8127/2015 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 15/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/06/2019 dal Consigliere Dott. COSMO CROLLA.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. La soc. Auchan spa proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli avverso l’avviso di pagamento di Euro 241.915, emesso da Equitalia Sud spa per conto del Comune di Napoli, relativamente all’Ipermercato di Napoli Argine, sulla base della cartella di pagamento per Tarsu/Tia relativa all’anno di imposta 2012.

2. La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli accoglieva il ricorso rilevando che non vi era prova che l’iscrizione a ruolo fosse stata realizzata sulla base di un accertamento definitivo così come previsto dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 163.

3. Sull’appello interposto dal Comune di Napoli, la Commissione Regionale Tributaria della Campania accoglieva l’appello osservando: a) che la società contribuente non aveva assolto, ai fini dell’esenzione della tassazione, all’onere di provare l’esistenza e la delimitazione delle superfici di locali dove si producevano rifiuti speciali tossici e pericolosi b) che non era stata fornita la prova del mancato espletamento da parte del Comune di Napoli del servizio di smaltimento dei rifiuti nella zona ove si trova il supermercato nè tale circostanza poteva dedursi dall’incarico di smaltimento dei rifiuti dato dalla società ai privati.

5. Avverso la sentenza della CTR Auchan spa ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a due motivi. Il Comune di Napoli si è costituito depositando controricorso mentre Equitalia Sud non si è costituita.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. che il giudizio davanti alle Commissioni di merito si è svolto tra la contribuente il Comune di Napoli, ente impositore, ed Equitalia Sud, agente di riscossione, con la conseguenza che la presenza di più parti nel giudizio di primo e secondo grado integra una ipotesi di litisconsorzio necessario processuale;

2.che dall’esame della relata di notifica in calce al ricorso per cassazione si evince che l’atto è stato notificato Equitalia Sud a mezzo del servizio postale ed è stata versata in atti la ricevuta di spedizione della raccomandata del 4.4.2016 ma non l’avviso di ricevimento della raccomandata e, pertanto, non vi è prova del perfezionamento dell’iter notificatorio a mezzo del servizio postale;

2. che, pertanto, si rende necessario disporre la rinnovazione della notifica del ricorso al concessionario del servizio riscossione.

P.Q.M.

La Corte:

rinvia la causa a nuovo ruolo disponendo l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Equitalia Sud spa dando termine di gg. 60 dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 19 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2019

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