Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22227 del 03/11/2016


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Cassazione civile sez. un., 03/11/2016, (ud. 27/09/2016, dep. 03/11/2016), n.22227

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente di Sez. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Presidente di Sez. –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16517/2012 proposto da:

FONDIARIA SAI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE MARZIO 1,

presso lo studio dell’avvocato VIANELLO Luca, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato OSCAR PISTOLESI, per delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO

CESARE 95 presso lo STUDIO LEGALE LEGALIASSOCIATI-STRANIERO,

rappresentato e difeso dagli avvocati ANDREA CUTELLE’, LUIGIA CARLA

GERMANI, per delega in calce al controricorso;

COMUNE DI MILANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE MARZIO 3, presso lo studio

dell’avvocato RAFFAELE IZZO, che lo rappresenta e difende unitamente

agli avvocati IRMA MARINELLI, RUGGERO MERONI, MARIA RITA SURANO, per

delega in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3151/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 11/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/09/2016 dal Presidente Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito l’Avvocato Alessio STRANIERO per delega dell’avvocato Luigia

Carla Germani;

udito il P.M., in persona dell’Avvocato Generale Dott. FUZIO

Riccardo, che ha concluso per l’estinzione del ricorso per rinuncia.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del 9 marzo 2009 il Tribunale di Milano, respinta l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario sollevata da Fondiaria SAI s.p.a., accertò che al contratto di locazione a uso abitativo stipulato in data (OMISSIS) tra D.P. e Prefamin Finanziaria s.p.a. andava applicato il canone determinato secondo i parametri di cui alla L. n. 392 del 1978, per l’effetto condannando Fondiaria SAI a restituire al ricorrente la somma di Euro 16.080,02, oltre interessi.

La domanda proposta dal D. era radicata sull’assunto che l’immobile di cui lo stesso era conduttore faceva parte di un complesso edilizio oggetto di convenzione di lottizzazione stipulata in data (OMISSIS) tra il Comune di Milano e l’impresa di costruzione CITER (dante causa di Premafin Finanziaria s.p.a. e successivamente di Fondiaria SAI s.p.a.), convenzione il cui art. 18 poneva a carico della locatrice e dei suoi successori e aventi causa l’obbligo di concedere in locazione una quota dei volumi abitativi edificati verso pagamento di un canone determinato in base ai criteri di cui alla L. n. 392 del 1978 e successive modificazioni e integrazioni, pena la nullità degli atti compiuti in violazione di tale previsione.

2. Con sentenza del 11 gennaio 2012 la Corte d’appello ha respinto il gravame della soccombente.

Avverso detta decisione Fondiaria SAI s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, al quale D.P. e il Comune di Milano hanno resistito con distinti controricorsi.

3. Con atto in data 8 marzo 2016 Fondiaria SAI s.p.a. (ora Unipolsai s.p.a.) ha dichiarato di rinunciare al ricorso.

La rinuncia è stata accettata dalle controparti.

Conseguentemente il ricorso deve essere dichiarato estinto, a norma dell’art. 390 c.p.c..

Nulla sulle spese processuali, ex art. 391 c.p.c., comma 4.

PQM

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2016

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