Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22226 del 26/10/2011
Cassazione civile sez. trib., 26/10/2011, (ud. 13/10/2011, dep. 26/10/2011), n.22226
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –
Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 27813-2007 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– ricorrente –
contro
OFFICINE POLLASTRI SRL IN LIQUIDAZIONE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 84/2006 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,
depositata il 22/09/2006;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/10/2011 dal Presidente e Relatore Dott. FERNANDO LUPI;
Preso atto che il P.G. non ha formulato osservazioni sulla relazione
ex art. 380 bis c.p.c. notificatagli.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR della Lombardia ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate nei confronti delle Officine Pollastri s.r.l in liquidazione. Ha motivato la decisione ritenendo che il valore finale definitivo ai fini IVA valesse anche come valore finale ai fini INVIM decennale.
Ha proposto ricorso per Cassazione affidato a tre motivi l’Agenzia delle Entrate, si la contribuente non si è costituita.
Con il primo motivo l’Agenzia deduce l’indipendenza del valore finale INVIM rispetto a quello IVA e pertanto la falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 17, e D.P.R. n. 643 del 1972, art. 6, comma 2. Il motivo è fondato. Ha precisato questa Corte con sentenza n. 2228/11 che: “In tema di INVIM, il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 17, nel disciplinare il regime transitorio successivo alla soppressione dell’imposta, prevede un diverso meccanismo di applicazione del tributo medesimo che, pur restando collegato ad un trasferimento immobiliare, tiene distinto il momento di determinazione del valore imponibile ai fini dell’imposta di trasferimento, ancorato all’atto di cessione, da quello rilevante ai fini del computo dell’incremento di valore tassabile che risulta ex lege ancorato al 31 dicembre 1992, con la conseguenza che non è più applicabile il vincolo previsto dal D.P.R. n. 643 del 1972, art. 6, comma 2, potendo l’Ufficio accertare autonomamente il valore del bene ai fini INVIM senza essere vincolato a quello attribuito ai fini dell’applicabilità di imposte diverse (in particolare IVA o imposta di registro). Gli altri motivi sono assorbiti.
Rilevato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alla parte costituita;
considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5 della manifesta fondatezza del ricorso e che, pertanto, la sentenza impugnata vada cassata con rinvio della causa ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia. Allo stesso giudice si demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della CTR della Lombardia.
Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2011