Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22226 del 05/09/2019

Cassazione civile sez. trib., 05/09/2019, (ud. 19/06/2019, dep. 05/09/2019), n.22226

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 133-2015 proposto da:

FCA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO TRIESTE 185, presso

lo studio dell’avvocato RAFFAELE VERSACE, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GIOVANNI VERSACE;

– ricorrenti –

contro

AMA SPA – AZIENDA MUNICIPALE AMBIENTE, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA MARCELLO PRESTINARI, 13, presso lo studio dell’avvocato

MASSIMO PALLINI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrenti –

e contro

ROMA CAPITALE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3225/2014 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 15/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/06/2019 dal Consigliere Dott. COSMO CROLLA.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. La soc. FCA spa proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma avverso l’avviso di liquidazione Ta.Ri (tassa di rifiuti) per un importo complessivo di Euro 206.418,97, emesso dall’Azienda Municipale Ambiante AMA spa in data 24/4/2010, relativo agli anni di imposta 2003-2010.

2. La Commissione Tributaria Provinciale di Roma accoglieva parzialmente l’impugnativa accertando la non debenza dell’annualità 2003 per intervenuta prescrizione e respingendo il resto.

3. La sentenza veniva impugnata dalla contribuente e la Commissione Tributaria Regionale del Lazio rigettava l’appello osservando: a) che l’AMA aveva dato prova dell’estensione dell’area attraverso l’indagine della Guardia di Finanzia svolta nel contraddittorio con l’interessata; b) che nessun elemento probatorio era stato fornito dalla contribuente a dimostrazione della sussistenza del diritto alla riduzione tariffaria prevista dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, comma 14; c) che il termine di prescrizione era stato interrotto con la nota del 2.4.2009.

4. Avverso la sentenza della CTR FCA spa ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di tre motivi. Ama spa ha resistito depositando controricorso. Roma Capitale non si è costituita. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza per assoluto difetto di motivazione (art. 132 c.p.c.) in ordine alle due assorbenti questioni discusse tra le parti ovvero: a) le doglianze inerenti l’illegittimo operato in punto di arbitraria quantificazione del tributo; b) la reiterata eccezione di prescrizione.

1.1 Con secondo motivo viene denunciata nullità della sentenza per vizio di omessa pronuncia (art. 112 c.p.c.) relativamente alla richiesta di applicazione della nuova formulazione del D.L. n. 201 del 2011, art. 14, che prevede l’esclusione dalla tassazione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie ai locali tassabili.

1.2 Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2697 c.c. nella misura in cui non è stata ritenuta infondata la pretesa della resistente pur non essendoci in atti prove a suo sostegno anzi essendo state fornite dalla ricorrente prove contrarie.

2. Il primo motivo è infondato

2.1 Ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. E’ noto che in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv. con modif. in L. n. 134 del 2012, è denunciabile in cassazione l’anomalia motivazionale che si concretizza nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, quale ipotesi che non rende percepibile l’iter logico seguito per la formazione del convincimento e, di conseguenza, non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice. In particolare, il vizio motivazionale previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis, presuppone che il giudice di merito abbia esaminato la questione oggetto di doglianza, ma abbia totalmente pretermesso uno specifico fatto storico, e si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile”, mentre resta irrilevante il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. E così, ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, quando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento.

2.2 Nella fattispecie la CTR, sia pur con motivazione scarna, ha dato conto delle ragioni poste a base della sua decisione affermando che “la superficie computata è il frutto di un’indagine effettuata dalla Guardia di Finanza, operata in contraddittorio con la parte interessata; a fronte di tali elementi, l’appellante in ambedue i gradi di giudizio, si limita a ribadire l’illegittimità dell’Amministrazione, senza però addurre alcun elemento probatorio o, comunque, argomentativo a supporto della sua tesi…Infine, quanto alla dedotta intervenuta prescrizione, l’AMA, con la nota dalla medesima invocata, contrariamente a quanto ex adverso obiettato, ha interrotto i termini e, quindi, ha pieno diritto ad esigere il dovuto”.

3 Il secondo motivo non merita accoglimento.

3.1 Secondo la consolidata giurisprudenza dalla quale non vi è motivo di discostarsi ” ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico – giuridica della pronuncia “(Cass. 20311/2011, 24155/2017).

3.2 Nella fattispecie la CTR nel confermare la legittimità degli avvisi di liquidazione ha implicitamente rigettato argomentazioni difensive sull’applicazione della normativa richiamata.

3.3 Ad ogni buon conto va rilevato, per quanto di interesse nella presente controversia, che il D.L. n. 201 del 2011, art. 14, comma 1, convertito in L. n. 214 del 2011 prevede che “a decorrere dal 1 gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo nazionale sui rifiuti e sui servizi.” mentre il successivo comma 3 recita “sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree condominiali di cui all’art. 117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva” La norma quindi non si applica alle annualità oggetto dell’impugnato avviso di liquidazione ed in ogni caso l’esenzione dalla tassazione delle aree scoperte pertinenziali è limitata alle sole civili abitazioni mentre è pacifico che nella fattispecie in esame il tributo locale è applicato su compendio immobiliare ad uso commerciale.

4. Anche il terzo motivo è infondato.

4.1 La CTR nell’affermare che AMA spa ha fornito sufficienti elementi per dimostrare la superficie computata dall’Ente comunale ha fatto buon governo del principi sull’onere probatorio in materia tributaria in virtù dei quali spetta all’Amministrazione dimostrare la sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa fiscale.

5. Il ricorso va quindi rigettato.

6 Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso

– Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 7.000 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.

– Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo, comma 1- bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 19 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA