Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22225 del 26/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 26/10/2011, (ud. 13/10/2011, dep. 26/10/2011), n.22225

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 19878-2007 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

V.T., elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI MONTI

PARIOLI 48, presso lo studio dell’avvocato MARINI RENATO,

rappresentata e difesa dall’avvocato NASELLO GIUSEPPE, giusta delega

a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 84/2006 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,

depositata il 24/05/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/10/2011 dal Presidente e Relatore Dott. FERMANDO LUPI;

Preso atto che il P.G. non ha formulato osservazioni sulla relazione

ex art. 380 bis c.p.c. notificatagli.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR della Campania ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate nei confronti di V.T. confermando l’annullamento dell’avviso di rettifica e liquidazione avente ad oggetto il valore di un terreno edificatorio acquistato dalla contribuente nel Comune di Afragola. Ha motivato la decisione ritenendo che il valore definito per un terreno confinante non poteva fondare l’accertamento attesa la soggezione del bene in questione a servitù di metanodotto e di elettrodotto che ne limitavano grandemente l’edificabilità. Rilevava poi che mentre la soggezione alle due servitù era documentata, la libertà dell’altro fondo accertata dal primo giudice non era stata contestata con l’appello.

Ha proposto ricorso per Cassazione affidato a tre motivi, si è costituita con controricorso la contribuente.

Con il primo motivo la ricorrente lamenta la mancata applicazione del criterio divalutazione di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51 con il riferimento al valore definito per atti similari.

Il motivo è manifestamente infondato in quanto la sentenza impugnata ha ampiamente motivato sulla esclusione dell’adottabilità del criterio attesa la differenza oggettiva dei due fondi, libertà di quello di riferimento e soggezione a gravose servitù di quello da valutare.

Con il secondo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per non avere valutato la congruità del valore dichiarato in adempimento della funzione del processo tributario che è insieme di impugnazione e di merito. La censura è infondata in quanto la sentenza, avendo escluso la prova del maggior valore accertato, ha ritenuto la congruità del valore dichiarato.

Con il terzo motivo l’Agenzia denunzia il vizio di illogicità ed insufficienza della motivazione per avere ritenuto il valore a metro quadro del terreno pari a circa un quarto di quello vicino senza valutare in concreto in quale misura le due servitù incidessero sulle possibilità di edificazione di quello in oggetto.

Il motivo è fondato. L’atto denunzia un prezzo di L. 24.256 a mq., il valore concordato per il terreno contiguo è stato di L. 84.000 a mq.. Trattandosi di terreni edificabili il loro valore in comune commercio è corrispondente alla possibilità di edificazione. La sentenza impugnata non motiva adeguatamente sulla misura in cui le due servitù incidessero in modo tanto rilevante sulla possibilità di edificazione riducendola di oltre il 70% in relazione alla conformazione del fondo, alla posizione delle due servitù, alle norme urbanistiche della zona. In mancanza di tale accertamento, da condursi eventualmente a mezzo di consulenza tecnica, la motivazione sulla valutazione di congruità del prezzo dichiarato appare insufficiente”.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti costituite;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5 della manifesta infondatezza dei primi due motivi del ricorso e della fondatezza del terzo che, pertanto, la sentenza impugnata vada cassata in relazione al motivo accolto con rinvio della causa ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania. Allo stesso giudice si demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso, rigetta gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della CTR della Campania.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2011

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