Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22225 del 22/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 22/09/2017, (ud. 17/05/2017, dep.22/09/2017),  n. 22225

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1205-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

e contro

PEGASO SRL, RISCOSSIONE SICILIA SPA;

– intimate –

avverso la sentenza n. 3697/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO SEZIONE DISTACCATA di SIRACUSA, depositata il

02/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/05/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. in fattispecie relativa a cartella di pagamento emessa a seguito di iscrizione a ruolo D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, d.P.R. 633/72 a titolo di omessi versamenti Iva ed Irap nonchè recupero di credito di imposta utilizzato in compensazione, per mancata presentazione del quadro RU della dichiarazione dei redditi, il giudice d’appello ha confermato l’annullamento dell’atto impositivo per omesso invito della società “contribuente a fornire chiarimenti e giustificazioni”;

2. l’amministrazione ricorrente censura la sentenza per “violazione e/ o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, comma 3, nonchè della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5”, non essendo l’Ufficio tenuto all’invio della comunicazione di irregolarità “qualora non vi siano dubbi od incertezze circa la determinazione delle imposte come liquidate sulla base della dichiarazione”;

3. il Collegio ha disposto adottarsi la motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. il ricorso va accolto, alla luce del consolidato orientamento di questa Corte per cui “In materia di riscossione, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, l’invio al contribuente della comunicazione di irregolarità, al fine di evitare la reiterazione di errori e di consentire la regolarizzazione degli aspetti formali, è dovuto solo ove dai controlli automatici emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero un’imposta o una maggiore imposta e, comunque, la sua omissione determina una mera irregolarità e non preclude, una volta ricevuta la notifica della cartella, di corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione, mentre tale adempimento non è prescritto in caso di omessi o tardivi versamenti, ipotesi in cui, peraltro, non spetta la riduzione delle sanzioni amministrative ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 2 ” (Cass. sez. 5 13759/16);

5. già in precedenza si era affermato che “l’avviso bonario con cui, ai sensi della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5, prima di procedere all’iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione di un tributo risultante da una dichiarazione ovvero nel caso in cui emerga la spettanza di un minor rimborso d’imposta rispetto a quello richiesto, si invita il contribuente a fornire chiarimenti o a produrre documenti mancanti, deve essere inviato dall’amministrazione finanziaria, a pena di nullità, nei soli casi in cui sussistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione e non anche se non risulti dall’atto impositivo l’esistenza di incerte e rilevanti questioni interpretative” (Cass. sez. 5, 795/11), dal momento che, “se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi, non avrebbe indicato quale presupposto di esso l’incertezza riguardante “aspetti rilevanti della dichiarazione” Cass. sez. 6-5, 7536/11; conf. Cass. sez. 5, 12023/15; sez. 6-5, 15740/16), dovendosi perciò concludere che detta norma “non impone l’obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere a iscrizione a ruolo ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, ma soltanto qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione che non ricorre necessariamente nei casi di liquidazione “cartolare” che si basa sul mero controllo documentale di dati direttamente riportati in dichiarazione dal contribuente (Cass. sez. 5, 9643/17);

6. segue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio, per l’esame dei motivi rimasti assorbiti.

PQM

 

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Sicilia – sezione distaccata di Siracusa, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 212 settembre 2017

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