Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22225 del 14/10/2020

Cassazione civile sez. lav., 14/10/2020, (ud. 09/07/2020, dep. 14/10/2020), n.22225

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16207/2016 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PO 25-B,

presso lo studio degli avvocati FRANCESCO GIAMMARIA, e ANDREA

MORDA’, che lo rappresentano e difendono;

– ricorrente –

contro

VALETUDO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 1, presso lo

studio dell’avvocato GIUSEPPE FABRIZIO ZITO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ROBERTO RAMPINELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 74/2016 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 08/04/2016 R.G.N. 382/2015.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

Con sentenza n. 258/15 il Tribunale di Bergamo, pronunciando sul ricorso proposto da S.M., dipendente (quale Area Manager per il Centro Sud) di Valetudo s.r.l. sino al 9.3.10, data delle dimissioni, ha accertato la legittimità del trasferimento a (OMISSIS) comunicatogli il 25.9.09 dalla società; l’insussistenza del denunciato demansionamento e comunque di un danno risarcibile, nonchè di qualsiasi condotta di “mobbing” e, conseguentemente, ha respinto ogni domanda di risarcimento danni formulata dal ricorrente; ha accertato altresì l’insussistenza di una giusta causa di dimissioni, respingendo la domanda di pagamento dell’indennità di preavviso; – ha inoltre respinto la domanda di rimborso delle spese di viaggio sostenute dallo S. per recarsi presso la nuova sede di lavoro, nonchè la domanda di pagamento del lavoro festivo; – ha ritenuto che la revoca unilaterale dell’uso dell’auto aziendale integrasse una riduzione della retribuzione e ha quindi condannato la società al pagamento della somma di Euro 3.340,53, oltre accessori.

La sentenza ha respinto anche la domanda riconvenzionale della società per il pagamento dell’indennità sostituiva del preavviso, ritenendo che la relativa somma era stata già stata trattenuta nella busta paga di marzo 2010.

Il lavoratore ha impugnato la sentenza deducendo l’illegittimità del trasferimento per mancata prova della sussistenza dei motivi posti a base dello stesso e per la natura dequalificante delle nuove mansioni assegnategli, circostanze che integravano la giusta causa di dimissioni e quindi il diritto all’indennità sostitutiva del preavviso; aggiungendo inoltre che era stata provata anche la dequalificazione professionale e l’intento persecutorio, insistendo così nelle domande risarcitorie.

La società resisteva al gravame, proponendo appello incidentale evidenziando che il primo giudice non si era avveduto che l’ultima busta paga, per effetto della trattenuta dell’indennità sostituiva del preavviso, portava un saldo negativo; pertanto, previa compensazione con il credito del lavoratore riconosciuto in sentenza, ha chiesto la condanna del lavoratore al pagamento della somma di Euro 9.578,32, oltre accessori.

Con sentenza depositata l’8.4.16, la Corte d’appello di Brescia respingeva l’appello principale e, in accoglimento dell’incidentale, condannava lo S. al pagamento della somma di Euro 9.578,32 (quale differenza tra i crediti lavorativi residui accertati e la debenza dell’indennità sostitutiva del preavviso a carico dello S.), oltre interessi legali.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso lo S., affidato a quattro motivi, cui resiste la società con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2103 e 2697 c.c., lamentando che la sentenza impugnata ritenne erroneamente legittimo un trasferimento (del 2009) adottato per ragioni organizzative e produttive tutt’al più esistenti nel 2008 (grave deterioramento della redditività della linea (OMISSIS) e della rete di vendita).

Il motivo, che peraltro coinvolge valutazioni ed accertamenti svolti dal giudice di merito, è infondato.

La Corte di merito ha infatti ampiamente accertato e motivato in ordine alla sussistenza di ragioni obiettive poste a base del trasferimento (pagg. 4-10 sentenza impugnata), ed il semplice riferimento alla mancanza di prova delle contrarie deduzioni del ricorrente (miglioramento della situazione nel 2009) non inverte affatto gli oneri probatori.

2.- Con secondo motivo lo S. denuncia la violazione dell’art. 115 c.p.c., in ordine alla valutazione delle prove da parte della Corte di merito.

Il motivo è inammissibile alla luce n. 5 dell’art. 360 c.p.c., comma 1, novellato n. 5, chiedendo semplicemente una diversa valutazione delle prove.

3.- Con terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 2103 e 2697 c.c., oltre che dell’art. 115 c.p.c., per non avere la sentenza impugnata valutato attentamente la lamentata deteriorità delle nuove mansioni rispetto alle precedenti.

Il motivo, che peraltro presenta profili di inammissibilità alla luce dell’art. 360 c.p.c., novellato n. 5, è infondato, avendo la Corte di merito ampiamente motivato sul punto, basandosi peraltro sulle dichiarazioni dello stesso ricorrente contenute nella lettera 12.10.09, ove afferma che le nuove funzioni assegnategli erano già parte del suo mansionario, e senza esaurire l’esamè del materiale istruttorio, come lamenta lo S., alla sola attività di coordinamento e controllo, essendo stato valutato anche il monitoraggio delle vendite al fine di valutarne l’andamento e predisponendo se del caso incentivi ed altro al fine del raggiungimento degli obiettivi di vendita; il vaglio delle richieste dei clienti, la valutazione delle iniziative promozionali, la tenuta dei rapporti a distanza con i depositari esterni, oltre che con i grossisti e le farmacie, il tutto in piena autonomia senza necessitare di direttive specifiche de Direttore commerciale, non mancando inoltre di evidenziare che le nuove mansioni furono svolte dallo S. solo per 28 giorni, ciò che non consentiva di valutare nel complesso il lamentato demansionamento, nè la sussistenza di una giusta causa di dimissioni, affermazione condivisibile posto che non ogni modificazione quantitativa delle mansioni affidate al lavoratore è sufficiente ad integrarla, dovendo invece farsi riferimento all’incidenza della riduzione delle mansioni sul livello professionale raggiunto dal dipendente e sulla sua collocazione nell’ambito aziendale (ex aliis, Cass. n. 8589/04).

Da quanto precede deve escludersi altresì qualsiasi inversione dell’onere della prova.

4.- Con quarto motivo il ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, e cioè la circostanza che egli si trovava, all’epoca delle dimissioni, in malattia, ciò che lo esonerava dall’obbligo del preavviso.

La questione, che risulta nuova e per nulla esaminata dalla sentenza impugnata (sicchè sarebbe semmai stato onere del ricorrente indicare in quale atto ed in quali termini la questione sarebbe stata sottoposta al giudice del merito), (cfr. Cass. n. 7149/2015, Cass. n. 23675/2013), in ogni caso è infondata, non potendosi fondare, come deduce lo S., sulla sent. n. 669/87 di questa Corte che non ha, come la successiva ed analoga sent. n. 4305/13, mai affermato un simile principio ma solo che, anche durante il periodo di preavviso, il lavoratore può recedere con effetto immediato dal rapporto, laddove ovviamente sussista una giusta causa (di dimissioni).

5.- Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a.. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo, risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 9 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2020

 

 

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