Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22225 del 12/09/2018

Cassazione civile sez. VI, 12/09/2018, (ud. 19/04/2018, dep. 12/09/2018), n.22225

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 673-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore e

legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

ITALTRAFF S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2617/29/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI BARI SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, depositata il

07/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/04/2018 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), del D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;

Con sentenza n. 2617/29/2015, depositata il 7 dicembre 2015, la CTR della Puglia – sezione staccata di Taranto – rigettò l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti della S.r.l. Italtraff avverso la sentenza di primo grado della CTP di Taranto, che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso ruolo e cartella di pagamento emessi per il recupero di somme dovute a seguito di adesione della contribuente alle definizioni agevolate di cui alla L. n. 289 del 2002, artt. 8,9 e 14.

Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo.

L’intimata società non ha svolto difese.

1. Con l’unico motivo la ricorrente Amministrazione finanziaria denuncia violazione del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2,comma 8, e della L. n. 289 del 2002, art. 9, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui la sentenza impugnata ha riconosciuto l’ammissibilità di una dichiarazione integrativa volta ad emendare una dichiarazione presentata ai fini della fruizione del condono ai sensi delle succitate disposizioni di cui alla L. n. 289 del 2002.

1.1. Il motivo è manifestamente fondato.

Questa Corte (cfr. Cass. sez. 5, 30 giugno 2016, n. 13401), premesso che ciascuna delle diverse ipotesi di definizione agevolata previste dalla legge n. 289/2002 costituisce una propria specifica disciplina, di stretta interpretazione, non suscettibile di essere integrata in via ermeneutica nè dalle norme generali dell’ordinamento tributario, nè da quelle dettate per altre forme di definizione, ha quindi espressamente affermato il principio secondo cui “non sono estensibili al condono le disposizioni relative alla facoltà di presentazione di dichiarazioni integrative, prevista dal D.P.R. n. 322 del 1998, art. 8, recante disposizioni regolamentari in materia di dichiarazioni relative alle imposte”.

1.2. Detto principio è in linea, del resto, con l’orientamento generale che è venuto da ultimo significativamente consolidandosi, secondo cui il principio di emendabilità della dichiarazione fiscale è limitato alla sola dichiarazione avente natura giuridica di mera esternazione di scienza (cfr. Cass. sez. unite 30 giugno 2016, n. 13378, par. 26, in motivazione; più di recente cfr. cass. sez. 5, ord. 15 dicembre 2017, n. 30172; Cass. sez. 5, 12 gennaio 2018, n. 610), laddove la dichiarazione di volere usufruire degli effetti del condono è espressione di manifestazione di volontà.

La sentenza impugnata, che ha ritenuto suscettibile di emenda la dichiarazione presentata ai fini di fruire del condono ai sensi delle succitate disposizioni di cui alla L. n. 289 del 2002, in quanto affetta da errore materiale, si pone dunque in contrasto con i principi innanzi menzionati e va per l’effetto cassata.

2. Non ricorrendo necessità di ulteriori accertamenti di fatto, la causa può quindi essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, ultima parte, con pronuncia di rigetto dell’originario ricorso della contribuente.

3. Avuto riguardo all’andamento del doppio gado del giudizio di merito, possono essere compensate tra le parti le relative spese, ponendosi a carico dell’intimata, secondo soccombenza, quelle del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta l’originario ricorso della contribuente.

Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio del doppio grado di merito e condanna l’intimata al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2018

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