Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22225 del 04/08/2021

Cassazione civile sez. VI, 04/08/2021, (ud. 24/03/2021, dep. 04/08/2021), n.22225

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33582 – 2019 R.G. proposto da:

Avvocato C.O. – c.f. (OMISSIS) – da se medesima

rappresentata e difesa ai sensi dell’art. 86 c.p.c., ed

elettivamente domiciliata, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in

Castellammare di Stabia, alla via L. Denza, n. 24, presso il proprio

studio.

– ricorrente –

contro

B.M. – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliato, con

indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Gragnano (NA), alla via Ugo

Foscolo, n. 15, presso lo studio dell’avvocato Antonio Mancino, che

lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio

allegato in calce al controricorso.

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1894/2019 della Corte d’Appello di Napoli;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 marzo 2021

dal consigliere Dott. Luigi Abete.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con sentenza n. 360/2012 il Tribunale di Torre Annunziata condannava C.O., dichiarata contumace, a pagare a B.M. la somma di Euro 7.000,00, oltre i.v.a., interessi e spese di lite.

2. C.O. proponeva appello.

Deduceva che la notificazione della citazione di primo grado era inesistente ovvero nulla.

Deduceva che, contrariamente a quanto risultante dalla relazione di notificazione, giammai la citazione di prime cure le era stata notificata “a mani proprie”; che alla data – (OMISSIS) – dell’asserita notificazione presso il civico n. (OMISSIS) si trovava altrove, ovvero a (OMISSIS), ove era comparsa, in udienza, innanzi alla sezione lavoro del locale tribunale.

Deduceva quindi che l’avversa pretesa creditoria, traente titolo da asserita opera di mediazione, doveva reputarsi prescritta.

3. Resisteva B.M..

4. Con sentenza n. 1894/2019 la Corte di Napoli rigettava il gravame e condannava l’appellante alle spese del grado con distrazione.

Evidenziava la corte che le attestazioni dell’ufficiale giudiziario, in quanto assistite da fede privilegiata, non risultavano suscettibili di contestazione in ipotesi di mancata proposizione di querela di falso.

Evidenziava segnatamente che l’attestazione circa l’identità della persona fisica consegnataria dell’atto, in quanto frutto della diretta percezione del pubblico ufficiale avvenuta nell’ambito dell’attività di identificazione del destinatario della notificazione, era senz’altro coperta da fede privilegiata.

Evidenziava infine, per completezza di argomentazione, che, pur trovandosi nella mattinata del (OMISSIS) in (OMISSIS), ben avrebbe potuto l’appellante aver fatto ritorno in giornata in (OMISSIS) e ricevere in tempo utile la notificazione.

5. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso C.O.; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.

B.M. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore, con distrazione, delle spese.

6. Il relatore ha formulato ex art. 375 c.p.c., n. 5), proposta di manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso e di inammissibilità del secondo motivo di ricorso; il presidente ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1, ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

7. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 138 e 164 c.p.c., in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c..

Deduce che la relazione di notificazione dell’atto di citazione di primo grado contiene la falsa attestazione che il (OMISSIS), presso il civico n. (OMISSIS), ha ricevuto consegna “a mani proprie” dell’atto.

Deduce che l’ufficiale giudiziario non aveva sua personale conoscenza, sicché avrebbe dovuto attestare che aveva invitato, prima di procedere alla consegna dell’atto “a mani proprie”, la consegnataria a declinare le proprie generalità, che la consegnataria si fosse qualificata come C.O. e che ne aveva riscontrato l’identità alla stregua del documento di identità all’uopo esibito.

Deduce che d’altra parte giammai l’ufficiale giudiziario avrebbe potuto rinvenirla presso il civico n. (OMISSIS), siccome già da epoca precedente era residente alla via (OMISSIS).

8. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di punto essenziale della vicenda, il difetto e la manifesta illogicità della motivazione, la nullità della sentenza in relazione agli artt. 115,116 e 147 c.p.c..

Deduce che ha errato la corte d’appello a ritenere che avrebbe potuto comunque, in data (OMISSIS), far rientro in tempo utile in (OMISSIS) e ricevere la notifica dell’atto.

Deduce che la corte di merito non ha tenuto conto dell’enorme distanza che intercorre tra (OMISSIS) e (OMISSIS) né della circostanza che è rimasta ad (OMISSIS) sino al (OMISSIS).

9. Va debitamente premesso che, nonostante la rituale notificazione del decreto presidenziale e della proposta del relatore, le parti, segnatamente la ricorrente, non hanno provveduto al deposito di memorie ex art. 380-bis c.p.c., comma 2.

10. In ogni caso, pur al di là del teste’ riferito rilievo, il collegio appieno condivide la proposta, che ben può essere reiterata in questa sede.

I motivi di ricorso dunque sono privi di fondamento e vanno respinti.

11. In ordine al primo motivo di ricorso si osserva quanto segue.

12. Va premesso l’insegnamento di questa Corte secondo cui la notifica di un atto a mani proprie del destinatario di esso, ovunque venga trovato dall’ufficiale giudiziario nell’ambito della circoscrizione dell’ufficio giudiziario a cui è addetto, rende irrilevante l’indagine sulla residenza, domicilio o dimora, del medesimo, mentre l’identità personale tra consegnatario dell’atto e destinatario indicato è desumibile dalle dichiarazioni rese all’atto della consegna al pubblico ufficiale, penalmente sanzionate, se mendaci, ai sensi dell’art. 495 c.p. (cfr. Cass. 2.3.2000, n. 2323; Cass. 23.5.2005, n. 10868).

Su tale scorta devesi ritenere, con precipuo riferimento all’assunto della ricorrente secondo cui l’ufficiale giudiziario non avrebbe accertato l’identità del consegnatario dell’atto di citazione di prime cure (cfr. ricorso, pagg. 8 – 9), che viceversa l’ufficiale giudiziario, nell’eseguire in data (OMISSIS) la consegna “a mani proprie”, ha evidentemente accertato, alla stregua delle dichiarazioni che gli sono state rese sotto pena di responsabilità ex art. 495 c.p., l’identità del consegnatario – ovvero della persona di C.O. – ed ha quindi riscontrato l’identità tra la persona del consegnatario e la persona del destinatario dell’atto.

Ebbene, si tratta di risultanza, di accertamento assistiti da pubblica fede, sì che possono essere confutati unicamente merce’ l’utile esperimento della querela di falso (l’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti o degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza: cfr. Cass. (ord.) 29.9.2017, n. 22903).

In questo quadro non ha precipua valenza la circostanza per cui la dicitura si “qualificasse come tale” risulti cancellata dal testo della relata.

13. Si soggiunge che questa Corte spiega che le nullità della sentenza derivanti non già dalla mancanza dei suoi requisiti essenziali di forma e di sostanza ma, in via mediata, da nullità occorse nel procedimento di merito, possono essere dedotte come motivo di ricorso per cassazione solo se risultino da atti già prodotti nel giudizio di merito, sicché, proposta, dopo la pronuncia della sentenza impugnata, una querela di falso civile relativamente ad un atto del procedimento di merito (nella specie, per asserita falsità della relata di notifica dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado), la certificazione attestante la pendenza del procedimento di falso non può essere depositata, quale documento nuovo, in sede di ricorso per cassazione, con conseguente inapplicabilità dell’istituto della sospensione necessaria, ex art. 295 c.p.c., con riferimento al giudizio di legittimità (cfr. Cass. (ord.) 9.5.2017, n. 11327).

14. Su tale scorta si rimarca che C.O. ha, sì, riferito di aver proposto querela di falso avverso la relazione di notificazione dell’atto di citazione di primo grado e, tuttavia, ha specificato che la querela è stata proposta successivamente alla pronuncia della statuizione in questa sede impugnata o, quanto meno, successivamente al momento in cui il giudizio d’appello dinanzi alla Corte di Napoli definito con la pronuncia in questa sede impugnata è stato spedito in decisione (cfr. ricorso, pag. 5).

In questi termini la pendenza della querela di falso (iscritta al n. 4104/2019 r.g. dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata: cfr. ricorso, pag. 5) non esplica valenza in questa sede, ovvero non rileva ai fini della sospensione del presente giudizio di legittimità.

15. In ordine al secondo motivo di ricorso si osserva quanto segue.

16. Il passaggio motivazionale attinto dal secondo motivo di ricorso è stato svolto dalla corte territoriale “ad abundantiam”, come rende palese la locuzione “ma solo per esigenze di completezza” (così sentenza d’appello, pag. 4) adoperata dalla corte napoletana.

Su tale scorta sovviene l’insegnamento di questa Corte secondo cui è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censuri un’argomentazione della sentenza impugnata svolta “ad abundantiam” e pertanto non costituente “ratio decidendi” della medesima (cfr. Cass. sez. lav. 22.11.2010, n. 23635).

17. In pari tempo, pur ad ammettere che il passaggio motivazionale censurato con il secondo motivo di ricorso costituisca un’autonoma “ratio”, soccorre l’insegnamento secondo cui, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle “rationes decidendi” (nella specie, alla “ratio” postulante la necessità della querela di falso) rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (cfr. Cass. 14.2.2012, n. 2108).

18. In dipendenza del rigetto del ricorso la ricorrente va condannata a rimborsare le spese del presente giudizio di legittimità all’avvocato Antonio Mancino, difensore del controricorrente, il quale ha dichiarato di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.

La liquidazione segue come da dispositivo.

19. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del citato D.P.R., art. 13, comma 1-bis, se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente, C.O., a rimborsare all’avvocato Antonio Mancino, difensore anticipatario del controricorrente, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del citato D.P.R., art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2021

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