Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22225 del 03/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 03/11/2016, (ud. 20/10/2016, dep. 03/11/2016), n.22225

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – rel. Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 771-2012 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliate in ROMA VIA ADOLFO GANDIGLIO 27, presso lo

studio dell’avvocato EMIDDIO PERRECA, rappresentato e difeso

dall’avvocato GENNARO DI MAGGIO giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

FUSARO SHOPPING SRL, COMUNE DI NAPOLI UFFICIO TRIBUTI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 193/2011 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,

depositata l’11/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/10/2016 dal Presidente e Relatore Dott. DOMENICO CHINDEMI;

udito per il ricorrente l’Avvocato DI MAGGIO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

Con sentenza depositata il 11.5.2011 la Commissione Tributaria Regionale della Campania, in parziale riforma della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli n. 704/30/2010 che aveva rigettato il ricorso proposto dalla società Fusaro Shopping s.r.l., accoglieva parzialmente l’appello della società, in relazione alla Tarsu per gli anni 2005 e 2007, annullando le relative cartelle, in quanto i debiti erano maturati in anni successivi alla scissione della società, avvenuta nel 2004, limitando la responsabilità solidale della società beneficiaria, con riferimento alle altre annualità, alla quota di patrimonio netto derivante dall’atto di scissione.

Equitalia Sud s.p.a. impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale deducendo i seguenti motivi:

a) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 15, comma 2, in relazione al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 173, commi 12 e 13, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 rilevando come, in base alla normativa citata, in caso di scissione parziale la società è obbligata in solido al pagamento delle somme dovute per le violazioni commesse anteriormente alla data della scissione;

b) illegittimità, carenza di motivazione, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 15 rilevando come la CTR avesse affermato la prevalenza della norma speciale cit. senza specificare se la limitazione di responsabilità debba essere applicata solamente all’imposta principale, senza nulla motivare con riferimento alle relative sanzioni e interessi;

c) vizio di motivazione, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 173, comma 12, e D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 15, comma 2, art. 1292 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, rilevando la contraddittorietà della motivazione in relazione alla affermata prevalenza del criterio di limitazione della responsabilità patrimoniale rispetto alle premesse della parte motiva.

La società intimata non si è costituita nel giudizio di legittimità.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La questione controversa concerne la responsabilità solidale o parziale, limitatamente alla quota di patrimonio netto assegnato, della società beneficiaria in caso di scissione parziale, per le obbligazioni tributarie antecedenti la scissione.

I motivi di ricorso, stante la loro connessione logica possono essere esaminati congiuntamente.

La scissione è un’operazione di carattere straordinario mediante la quale una società, definita scissa, estinguendosi (scioglimento senza liquidazione) o rimanendo in vita, trasferisce ad una società preesistente o di nuova costituzione, definita beneficiaria, l’intero suo patrimonio o una parte di esso attribuendo ai soci della scissa azioni o quote della beneficiaria in modo proporzionale ovvero non proporzionale rispetto alla percentuale di attribuzione sussistente presso la scissa (artt. 2506 e 2506 quater c.c.).

Nella scissione parziale la società scissa prosegue la propria attività conservando la titolarità di determinati rapporti attivi e passivi, sia pure con un patrimonio ridotto.

L’operazione, sotto il profilo della disciplina generale dei tributi e sulla riscossione degli stessi, è regolamentata dall’art. 173 T.U.I.R. e, per quanto in questa sede interessa, dai commi 11, 12 e 13 ove è disposto, che “11. Ai fini delle imposte sui redditi, la decorrenza degli effetti della scissione è regolata secondo le disposizioni dell’art. 2506-quater c.c., comma 1, ma la retrodatazione degli effetti, ai sensi dell’art. 2501-ter c.c., nn. 5) e 6), opera limitatamente ai casi di scissione totale ed a condizione che vi sia coincidenza tra la chiusura dell’ultimo periodo di imposta della società scissa e delle beneficiarie e per la fase posteriore a tale periodo. 12. Gli obblighi tributari della società scissa riferibili a periodi di imposta anteriori alla data dalla quale l’operazione ha effetto sono adempiuti in caso di scissione parziale dalla stessa società scissa o trasferiti, in caso di scissione totale, alla società beneficiaria appositamente designata nell’atto di scissione. 13. I controlli, gli accertamenti e ogni altro procedimento relativo ai suddetti obblighi sono svolti nei confronti della società scissa o, nel caso di scissione totale, di quella appositamente designata, ferma restando la competenza dell’ufficio dell’Agenzia delle entrate della società scissa. Se la designazione è omessa, si considera designata la beneficiaria nominata per prima nell’atto di scissione. Le altre società beneficiarie sono responsabili in solido per le imposte, le sanzioni pecuniarie, gli interessi e ogni altro debito e anche nei loro confronti possono essere adottati i provvedimenti cautelari previsti dalla legge. Le società coobbligate hanno facoltà di partecipare ai suddetti procedimenti e di prendere cognizione dei relativi atti, senza oneri di avvisi o di altri adempimenti per l’Amministrazione”.

Occorre distinguere gli obblighi tributari gravanti sulla società scissa da quelli gravanti sulla società beneficiaria.

In caso di scissione parziale, in forza della normativa speciale citata, prevalente sulle norme codicistiche civili (art. 2506-quater c.c., comma 3), gli obblighi tributari sono adempiuti dalla società scissa, mentre nel caso di scissione totale gli obblighi tributari sono integralmente trasferiti alla società beneficiaria.

Il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 15, comma 2, afferma che, in caso di scissione parziale, ciascuna società è obbligata in solido al pagamento delle somme dovute per violazioni commesse anteriormente alla data dalla quale la scissione produce effetti;

Lo stesso comma 12 art. 173 TUIR cit. prevede che “le altre società beneficiarie sono responsabili in solido per le imposte, le sanzioni pecuniarie, gli interessi e ogni altro debito e anche nei loro confronti possono essere adottati i provvedimenti cautelari previsti dalla legge”.

Viene, quindi,estesa la solidarietà illimitata tra scissa e beneficiaria, anche in forza del principio della unitarietà dell’imposta, nel caso di debito di imposta derivante da violazioni connesse anteriormente alla scissione, dovendosi ritenere, anche con riferimento a tale normativa speciale, la prevalenza rispetto alla norma codicistica di cui al cit. art. 2506-quater c.c., comma 3, (cfr Cass. 24.6.2015 n. 13061).

Nella fattispecie la intimata è, dunque, obbligata in solido, nei confronti della Agenzia, oltre il limite del patrimonio netto conferito, per il debito di imposta riferito agli anni 2000-2004, essendo la scissione avvenuta in tale anno e tale obbligazione solidale si estende, oltre che all’imposta principale, anche agli interessi e accessori.

Erroneamente, quindi, la CTP ha limitato la solidarietà della società intimata sulla base del solo valore del patrimonio netto attribuitole.

Tale limitazione alla quota del patrimonio netto conferito potrà assumere rilevanza in sede di regresso con la società scissa obbligata in solido, ma non nei confronti della Agenzia delle Entrate nei cui confronti sussiste solidarietà integrale indipendentemente dalla sussistenza o meno della integrità del patrimonio originariamente originariamente considerato in capo al debitore originario piuttosto che pro quota a favore di soggetti che gli siano succeduti nei singoli elementi patrimoniali.

Va, conseguentemente accolto il ricorso, cassata senza rinvio l’impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, ex art. 384 c.p.c., rigettato l’originario ricorso introduttivo.

La particolarità e novità della questione costituiscono giusto motivo per la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della società.

Dichiara compensate le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2016

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