Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22224 del 26/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 26/10/2011, (ud. 28/09/2011, dep. 26/10/2011), n.22224

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 28490-2007 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

CESAM IMMOBILIARE SRL, in persona degli Amministratori e legali

rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA

LUNGOTEVERE DEI MELLINI 44 presso lo studio dell’avvocato DEL GROSSO

GIORGIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

PICCAROZZI BRUNO, giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 138/2006 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 20/09/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/09/2011 dal Consigliere Dott. FERNANDO LUPI;

udito per il resistente l’Avvocato PICCAROZZI, che si riporta;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che nulla osserva.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR del Lazio ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate nei confronti di Cesam Immobiliare s.r.l. in tema di INVIM decennale. Ha motivato la decisione ritenendo, come già affermato dal primo giudice, che la stima UTE fondata sul metodo sintetico comparativo mancava dell’indicazione degli atti di riferimento.

Ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi l’Agenzia delle Entrate, si è costituita con controricorso la contribuente.

Con il primo motivo, deducendo vizio di motivazione, si deduce che la valutazione del giudice può ben fondarsi sulla perizia UTE, che pur essendo di parte, può essere condivisa dal giudice ove come nella specie contenga una descrizione analitica. La censura è inammissibile per due rilievi. Il primo che, essendo la sentenza impugnata emessa nel periodo di vigenza dell’art. 366 bis c.p.c., la censura manca di un momento di sintesi indicante il fallo controverso. Inoltre la sentenza impugnata, non ha affermato che la valutazione non può fondarsi su una stima UTE nè che questa non fosse analitica. Ma ha ritenuto che l’analiticità fosse inutile, pleonastica, quando essendo basata su valutazione sintetica comparativa non indicava gli atti in base ai quali era stata fatta la comparazione. La censura pertanto non è pertinente la ratio decidendi della sentenza impugnata.

Il secondo motivo è inammissibile perchè anche esso non indica il fatto controverso sull’accertamento del quale sussisterebbe il dedotto vizio di motivazione”.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti costituite che hanno depositato memorie;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5 della manifesta infondatezza del ricorso e che, pertanto, la sentenza impugnata vada confermata. Il richiamo in memoria della recentissima giurisprudenza sull’overruling, SS.UU. n. 15144/11, non è pertinente in quanto, trattandosi di norma processuale nuova, non poteva esservi affidamento su una consolidata diversa giurisprudenza come presuppone la sentenza.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese liquidate in Euro 3.000,00. oltre Euro 100,00 di spese vive, contributo unificato ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2011

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