Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22224 del 14/10/2020

Cassazione civile sez. lav., 14/10/2020, (ud. 08/07/2020, dep. 14/10/2020), n.22224

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1493/2015 proposto da:

V.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARCELLO CALCAGNO;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo

Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale

mandatario della S.C.C.I. S.P.A. società di cartolarizzazione dei

crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati LELIO MARITATO,

EMANUELE DE ROSE, e CARLA D’ALOISIO;

– controricorrenti – avverso la sentenza n. 309/2014 della CORTE

D’APPELLO di GENOVA, depositata il 09/07/2014, R.G.N. 259/2014;

Il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 6.8.2014, la Corte d’appello di Genova ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato l’opposizione proposta da V.A. avverso l’avviso di addebito con cui l’INPS gli aveva richiesto il pagamento di contributi previdenziali sulla scorta del maggior reddito accertato in occasione di un accertamento tributario che era stato poi oggetto di definizione agevolata D.L. n. 98 del 2011, ex art. 39, comma 12;

che avverso tale pronuncia V.A. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura, successivamente illustrati con memoria;

che l’INPS ha resistito con controricorso;

che il Pubblico ministero ha concluso per il rigetto del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. e L. n. 233 del 1990, art. 1,D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 10,D.Lgs. n. 462 del 1997, artt. 1 e 15, D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15, D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 2, comma 3, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17-bis e art. 53 Cost., per avere la Corte di merito omesso sostanzialmente la pronuncia sul motivo di appello concernente l’effetto estintivo della definizione della lite fiscale nei confronti della pretesa contributiva o, in subordine, per averlo rigettato in violazione della legge sostanziale;

che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione dell’art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c., nonchè omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, per avere la Corte territoriale ritenuto che gravasse su di lui l’onere della prova della insussistenza dei fatti oggetto di accertamento tributario ed altresì per aver ritenuto che le risultanze di tale accertamento non fossero state contestate, sebbene l’accertamento de quo non fosse stato prodotto in giudizio; che i motivi possono essere esaminati congiuntamente, in considerazione dell’intima connessione delle censure svolte; che è consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio di diritto secondo cui il vizio di omessa pronuncia si concreta nel difetto del momento decisorio, il che si verifica quando il giudice non decide su alcuni capi della domanda che siano autonomamente apprezzabili o sulle eccezioni proposte, laddove il mancato o insufficiente esame delle argomentazioni delle parti può integrare, a seconda dei casi, l’omesso esame di un fatto decisivo, quando si tratti di questioni di fatto, ovvero la violazione di legge, quando, trattandosi di questioni in diritto, le argomentazioni di parte non siano infondate (così già Cass. nn. 3388 del 2005 e 5277 del 2006, alle quali ha dato seguito, più di recente, Cass. n. 5730 del 2020);

che, avendo in specie la sentenza impugnata rigettato l’appello proposto dall’odierno ricorrente, affermando che la definizione fiscale della controversia non priva di efficacia l’accertamento tributario per ciò che concerne i dati di fatto su cui gli enti previdenziali hanno formulato la propria pretesa, deve escludersi in radice che possa mancare nella sentenza impugnata il momento decisorio, con conseguente infondatezza della doglianza di omessa pronuncia;

che nemmeno può ravvisarsi in specie alcuna violazione di legge, essendo stato chiarito che la definizione concordata della lite fiscale, prevista dal D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, ha natura deflativa delle liti e non incide in alcun modo sul contenuto e la portata presuntiva dell’atto di accertamento dell’Agenzia delle Entrate, che conserva intatta la sua efficacia ai fini extrafiscali del calcolo dei contributi dovuti in percentuale sul maggior reddito, di talchè il consolidamento e la definitività dell’accertamento ai fini contributivi possono essere impediti solo dalla resistenza dell’obbligato, che offra prove di segno contrario, dovendosi invece ritenere che, in assenza di contestazione, i fatti oggetto dell’accertamento debbano considerarsi definitivi, con ogni consequenziale riflesso sull’obbligazione contributiva (Cass. n. 24774 del 2019);

che l’accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d’una non contestazione, rientrando nel quadro dell’interpretazione del contenuto e dell’ampiezza dell’atto della parte, è funzione del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo ex art. 360 c.p.c., n. 5 (così, da ult., Cass. n. 27490 del 2019), ciò che in specie non appare possibile sussistendo doppia conforme circa la mancata contestazione ex parte actoris dei fatti posti a fondamento della pretesa contributiva, con conseguente ammissibilità delle censure di legittimità solo per i motivi di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 1-4 (art. 348-ter c.p.c., u.c.);

che il ricorso, conclusivamente, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusta il criterio della soccombenza;

che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 3.700,00, di cui Euro 3.500,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 8 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2020

 

 

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