Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22224 del 04/08/2021

Cassazione civile sez. VI, 04/08/2021, (ud. 24/03/2021, dep. 04/08/2021), n.22224

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18950 – 2019 R.G. proposto da:

C.R. – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliato in Roma,

alla via Leon Pancaldo, n. 26, presso lo studio dell’avvocato Silvia

Lucarelli che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale

su foglio allegato in calce al ricorso.

– ricorrente –

contro

COMUNE di CASTAGNETO CARDUCCI – c.f. (OMISSIS) – in persona del

sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, al

Lungotevere dei Mellini, n. 44, presso lo studio dell’avvocato

Nicola Adragna, che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato

Rita Notarpasquale lo rappresenta e difende in virtù di procura

speciale su foglio allegato in calce al controricorso.

– controricorrente –

e:

AGENZIA delle ENTRATE – RISCOSSIONE s.p.a.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 24141/2018 del Tribunale di Roma, udita la

relazione svolta nella camera di consiglio del 24 marzo 2021 dal

consigliere Dott. Luigi Abete.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con atto in data 29.5.2013 C.R. proponeva opposizione innanzi al Giudice di Pace di Roma avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS), emessa da “Equitalia Sud” s.p.a., con cui gli era stato intimato il pagamento di Euro 417,63 in virtù di verbali di infrazione al codice della strada elevati dalla polizia municipale del Comune di Castagneto Carducci.

Deduceva che i verbali alla cartella correlati non gli erano stati notificati.

Chiedeva l’annullamento della cartella di pagamento.

2. Resisteva il Comune di Castagneto Carducci.

Resisteva “Equitalia Sud” s.p.a..

3. Il giudice di pace con sentenza n. 24068/2014 rigettava l’opposizione.

4. C.R. proponeva appello.

Resisteva il Comune di Castagneto Carducci.

Veniva dichiarata contumace l’Agenzia delle Entrate – Riscossione.

5. Con sentenza n. 24141/2018 il Tribunale di Roma rigettava il gravame.

Premetteva il tribunale che con l’esperita opposizione l’appellante aveva dedotto che, in dipendenza della inesistenza ovvero della nullità della notifica, aveva avuto conoscenza dei verbali di infrazione al codice della strada all’atto della notifica della cartella di pagamento.

Quindi evidenziava che l’opposizione sarebbe stata da proporre ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, cosicché era da reputare tardivamente esperita siccome proposta oltre il termine di trenta giorni.

Evidenziava segnatamente che la cartella di pagamento era stata notificata il 9.4.2013, mentre l’atto di citazione in opposizione era stato notificato il 29.5.2013 e poi depositato nella cancelleria del giudice di pace l’11.6.2013.

6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso C.R.; ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.

Il Comune di Castagneto Carducci ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese. L’Agenzia delle Entrate – Riscossione non ha svolto difese.

7. Il relatore ha formulato ex art. 375 c.p.c., n. 5), proposta di manifesta infondatezza dei motivi di ricorso; il presidente ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1, ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

8. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 112 c.p.c., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, la nullità della sentenza.

Deduce che con l’iniziale opposizione aveva addotto che gli importi di cui alla cartella di pagamento non erano dovuti.

Deduce che il tribunale ha dichiarato inammissibile l’opposizione senza che alcuna richiesta in tal senso fosse stata formulata dalle parti del giudizio.

Deduce quindi che il tribunale è incorso nel vizio di ultrapetizione.

9. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 112 c.p.c..

Deduce che con l’iniziale opposizione aveva addotto l’omessa notificazione dei verbali di infrazione al codice della strada.

Deduce che con l’atto di appello aveva reiterato tale ragione di censura.

Deduce che il tribunale ha al riguardo omesso qualsivoglia pronuncia con conseguente nullità dell’impugnato dictum.

10. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c..

Deduce che ha errato il tribunale a reputare nuovo il secondo motivo d’appello.

Deduce che la doglianza veicolata dal secondo motivo d’appello era stata oggetto di apposite note conclusive depositate in primo grado, note originate dalle difese formulate dal Comune di Castagneto Carducci.

11. Va debitamente premesso che, nonostante la rituale notificazione del decreto presidenziale e della proposta del relatore, le parti, segnatamente il ricorrente, non hanno provveduto al deposito di memorie ex art. 380-bis c.p.c., comma 2.

12. In ogni caso, pur al di là del teste’ riferito rilievo, il collegio appieno condivide la proposta, che ben può essere reiterata in questa sede.

I motivi di ricorso sono dunque tutti da respingere.

13. Il tribunale ha correttamente qualificato l’opposizione come “recuperatoria” alla luce dell’insegnamento delle sezioni unite di questa Corte, siccome il ricorrente aveva dedotto in prime cure la mancata notifica dei verbali di accertamento dell’infrazione (cfr. ricorso, pag. 3) (cfr. Cass. Sez. un. 22.9.2017, n. 22080, secondo cui l’opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell’omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, e non nelle forme dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella).

Su tale scorta si rimarca quanto segue.

14. Con precipuo riferimento al primo motivo di ricorso la denunciata violazione del principio di corrispondenza tra “chiesto e pronunciato” per nulla si configura.

A fronte della dedotta non debenza degli importi di cui alla cartella opposta il tribunale “ha risposto” nel senso che la censura non era suscettibile di delibazione, siccome l’opposizione “recuperatoria”, alla stregua dell’ineccepibile riscontro operato in ordine alla sua tempestività, era stata esperita tardivamente.

La declaratoria di inammissibilità dell’opposizione è stata null’altro che la legittima esplicazione della potestas iudicandi del giudice a quo.

15. Con precipuo riferimento al secondo motivo di ricorso parimenti la denunciata omissione di pronuncia per nulla sussiste.

Contrariamente all’assunto del ricorrente il tribunale ha pronunciato in ordine alla addotta omessa notificazione dei verbali di infrazione al codice della strada, allorché ha qualificato “recuperatoria” l’opposizione e ne ha riscontrato, ineccepibilmente, la tardiva proposizione.

Si tenga conto che il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra “chiesto e pronunciato” ex art. 112 c.p.c., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l’attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all’attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (cfr. Cass. (ord.) 27.11.2017, n. 28308).

16. Con precipuo riferimento al terzo motivo di ricorso si rimarca che il tribunale ha non solo opinato per la “novità” del secondo motivo d’appello (con cui era stata dedotta la tardiva notifica del verbale di contravvenzione), ma ha, in pari tempo, puntualizzato che la doglianza veicolata dal secondo motivo di gravame parimenti avrebbe postulato la tempestiva proposizione – entro il termine di trenta giorni di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7 – dell’opposizione “recuperatoria”.

Ebbene, tal ultima ratio, da sola sufficiente a sorreggere l’impugnato dictum, non solo non è stata oggetto di specifica impugnazione, ma è in ogni caso ineccepibile.

Cosicché il ricorrente non ha uno specifico interesse a censurare l’affermazione di novità del secondo motivo d’appello, giacché, seppur si riconoscesse il buon fondamento di tale censura, l’altra ratio, in quanto destinata a rimanere impregiudicata, in ogni caso è atta a “sostenere” la decisione impugnata (cfr. Cass. sez. lav. 4.3.2016, n. 4293).

17. In dipendenza del rigetto del ricorso il ricorrente va condannato a rimborsare al controricorrente, Comune di Castagneto Carducci, le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.

L’Agenzia delle Entrate – Riscossione non ha svolto difese; nonostante il rigetto del ricorso nessuna statuizione in ordine alla spese va nei suoi confronti assunta.

18. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del citato D.P.R., art. 13, comma 1-bis, se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente, C.R., a rimborsare al controricorrente, Comune di Castagneto Carducci, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 900,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del citato D.P.R., art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2021

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