Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22224 del 03/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 03/11/2016, (ud. 19/10/2016, dep. 03/11/2016), n.22224

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – rel. Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28113/2012 proposto da:

COMUNE DI PESCARA, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in

ROMA PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’Avvocato ANTONIO CHIARELLO con studio in

LECCE VIA LUDOVICO ARIOSTO 43 (avviso postale ex art. 135), giusta

delega a margine;

– ricorrente –

contro

MARINA DI PESCARA SRL, in persona del Presidente del C.d.A.,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. DENZA 20, presso lo studio

dell’avvocato LAURA ROSA, rappresentato e difeso dall’avvocato

LORENZO DEL FEDERICO giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 386/2012 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

PESCARA, depositata il 16/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/10/2016 dal Presidente e Relatore Dott. DOMENICO CHINDEMI;

udito per il ricorrente l’Avvocato CHIARELLO che ha chiesto

l’accoglimento;

è comparso l’Avvocato LAURA ROSA in delega dell’Avvocato LORENZO DEL

FEDERICO, si verbalizza la presenza su richiesta del Presidente in

quanto si è Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

Con sentenza n. 386/10/12, depositata il 16.7.2012 la Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, respingeva l’appello proposto dal Comune di Pescara avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Pescara n. 1682/01/2010 che aveva annullato l’avviso di accertamento Tarsu/TIA, per l’anno 2003, nei confronti della società Marina di Pesacra s.r.l., concessionaria di spazi demaniali e relativi spazi acquei, confermando la decadenza dall’accertamento, notificato in data 11.3.2009. Rilevava al riguardo la Commissione Tributaria Regionale, confermando quanto affermato già nella sentenza di primo grado, che la dizione di cui al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70, comma 1, “entro il 20 gennaio successivo all’inizio della occupazione e detenzione” si riferisce all’anno corrente.

Il Comune di Pescara impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale deducendo, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70, L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, rilevando come erroneamente la CTR abbia ritenuto che il termine iniziale di decadenza decorresse dal 31 dicembre 2003, anzichè dal 31 dicembre 2004. La intimata si è costituita con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La questione controversa concerne la determinazione del termine iniziale per la dichiarazione da parte del contribuente, da cui computare il termine di decadenza del Comune per la notifica dell’avviso di accertamento Tarsu/Tia.

La L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 161, prevede che “gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonchè all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d’ufficio devono essere notificati a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”.

Tale disciplina aumenta a cinque anni il termine di decadenza, essendo stato abrogato la L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 172, con decorrenza 1.7.2007 il previgente D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 71, comma 1, che prevedeva il termine triennale di decadenza. La L. n. 296 del 2006, medesimo art. 1, comma 171, prevede, inoltre, che le nuove disposizioni, tra cui la nuova procedura di accertamento e i relativi termini si applicano anche ai rapporti di imposta precedenti al 1 gennaio 2007, data di entrata in vigore della legge finanziaria.

Il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70, comma 1, recita “i soggetti di cui all’art. 63, presentano al comune entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune”.

Il Comune ritiene, invece, che il termine sia quello del “20 gennaio dell’anno successivo all’inizio dell’occupazione”.

Occorre, al riguardo differenziare il caso in cui la detenzione o occupazione del locali è in corso fin dall’inizio del periodo di imposta e, comunque, prima del 20 gennaio, dal caso in cui tale situazione si sia verificata in epoca successiva. Nel primo caso il termine di decadenza decorre dall’anno corrente, nel secondo caso dal 20 gennaio dell’anno successivo.

La chiara interpretazione del dettato normativo non consente di ritenere il termine del 20 gennaio debba riferirsi all’anno successivo a quello in cui la denuncia o il versamento dell’imposta dovevano essere effettuati.

Pertanto, a fronte del chiaro dato normativo, le occupazioni iniziate tra il 1 e il 19 gennaio devono essere dichiarate entro il 20 gennaio immediatamente successivo, cioè dello stesso anno, mentre le occupazioni successive al 20 gennaio vanno dichiarate entro il 20 gennaio dell’anno successivo.

Tale termine costituisce un non irragionevole spartiacque, nella applicazione del C.d. doppio binario, anche se per le occupazioni iniziate il 19 gennaio il termine sarà di un solo giorno, mentre per quelle iniziate il 21 gennaio sarà di 364 giorni. Ove si accedesse alla tesi del Comune, non illogica ma prima di supporto normativo, le medesime conseguenze si verificherebbero nel caso di occupazione iniziata il 31 dicembre rispetto a quella iniziata il 1 gennaio dell’anno successivo (cfr Cass. 21.6.2016 n. 12795).

Ove il legislatore avesse inteso postergare il momento dichiarativo all’anno successivo l’avrebbe espressamente previsto così come individuato in tema di Ici dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 4, recita “i soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato, con esclusione di quelli esenti dall’imposta di cui all’art. 7, su apposito modulo entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui il possesso ha avuto inizio”, cioè l’anno successivo a quello oggetto di imposizione.

Nel caso di specie non è controverso che l’occupazione era iniziata fin dall’inizio dell’anno e quindi il termine per potere avanzare la pretesa impositiva da parte dellEnte, relativamente alla tassa per il 2003, era il 31.12.2008 e deve, quindi considerarsi tardivo, per intervenuta decadenza, l’accertamento notificato il 11.3.2009.

Va, conseguentemente, rigettato il ricorso.

La particolarità della questione costituisce giusto motivo per la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Rigetta il ricorso.

Dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2016

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