Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22223 del 26/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 26/10/2011, (ud. 28/09/2011, dep. 26/10/2011), n.22223

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

SANTNER DI GABLONER DANIELA & C SAS, in persona del 2 011

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

PALESTRO 56 presso lo studio dell’avvocato FATICA ALESSANDRO,

rappresentato e difeso dall’avvocato KNERING ARTURO, giusta delega in

calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 34/2006 della COMM. TRIBUTARIA 2^ GRADO di

BOLZANO, depositata il 29/05/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/09/2011 dal Presidente e Relatore Dott. FERMANDO LUPI;

preso atto che il P.G. non ha formulato osservazioni sulla relazione

ex art. 380 bis c.p.c. notificatagli.

Fatto

OSSERVA

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La Commissione Tributaria di secondo grado di Bolzano ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate nei confronti di Santner s.a.s. di Gabloner Daniela confermando in Euro 1.297.436 la base imponibile ai fini dell’imposta di registro di un complesso aziendale acquistato.

Ha motivato la decisione di escludere l’accollo di un debito da parte dell’acquirente ritenendo che il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 41 non riguardava la fattispecie come preciserebbe il D.P.R., art. 21.

Ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi l’Agenzia delle Entrate, si è costituita con controricorso la contribuente.

Con il primo motivo denunciando violazione e falsa applicazione del artt. 51, 41 e 21 T.U. del registro l’Agenzia delle Entrate lamenta che non si sia tenuto conto dell’accollo di debito per determinare la base imponibile.

Il motivo è fondato.

L’atto tassato, come riporta la sentenza impugnata dispone: all’art. 5 il prezzo convenuto era di Euro 1.900.000 e all’art. 2 che debiti e crediti dell’azienda erano esclusi dalla cessione eccetto debito in favore di un istituto bancario, Mediocredito, l’art. 6 precisava infine: In conto e diminuzione dì detto prezzo la parte venditrice accolla all’acquirente l’onere, che lo assume, l’onere del pagamento al Mediocredito della somma di Euro 602.563,11.

Recita il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 1, che il valore dei beni è quello dichiarato, nella specie Euro 1.900.000 come risulta dall’art. 5 dell’atto, il credito accollato dall’acquirente, a sensi dell’art. 6, era portato in diminuzione del prezzo pagato in contanti.

Chiarisce il T.U., art. 41, comma 2 che i debiti accollati concorrono a formare la base imponibile ed ulteriormente l’art. 21, comma 3, del medesimo testo che non sono soggetti ad imposta i debiti accollati contestuali ad altre disposizioni.

Nella specie l’Ufficio ha correttamente tassato solo il corrispettivo dichiarato dalle parti che nella specie era di Euro 1.900.000 dei quali Euro 1.297.436,11 in contanti e il resto sino al prezzo dichiarato con accollo di corrispondente mutuo.

Il secondo motivo è assorbito.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti costituite, che la contribuente ha depositato memoria;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5, della manifesta fondatezza del ricorso e che, pertanto, la sentenza impugnata vada cassata. Il rilievo contenuto nella memoria, che l’art. 51, comma 4, citato preveda che si debbano detrarre le passività, si riferisce ad ipotesi diversa da quella del primo comma che pone a base normale della tassazione il valore dichiarato dalle parti, quando, invece, l’Ufficio disattenda detto valore e proceda ad una autonoma valutazione è evidente che, ricostruito il prezzo di mercato dell’immobile azienda con criterio comparativo o in base a mercuriali, dovrà detrarre le passività per determinare il valore dell’atto . Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può essere decisa con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo, sussistono motivi per compensare le spese dei gradi di merito.

P.Q.M.

La Corte accoglie: il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo della contribuente, compensa le spese dei gradi di merito e condanna la contribuente alle spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 3.500,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2011

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