Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22223 del 14/10/2020

Cassazione civile sez. lav., 14/10/2020, (ud. 08/07/2020, dep. 14/10/2020), n.22223

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5197/2015 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione

dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentati e difesi dagli avvocati EMANUELE DE ROSE, ANTONINO

SGROI, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO;

– ricorrenti –

contro

G.F., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIUSEPPE CIMINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 609/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 02/09/2014 R.G.N. 957/2013.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

La Corte d’appello di Torino, con sentenza n. 609 del 2014, ha respinto l’appello proposto dall’Inps nei confronti dell’ingegner G.F. avverso la sentenza del tribunale di Novara avente ad oggetto la pretesa dell’Inps di ottenere il pagamento di Euro 3514,14 a titolo di contributi e sanzioni dovuti dal G. alla gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, per effetto dell’esercizio abituale della libera professione di ingegnere, relativamente al reddito percepito dallo stesso G. nell’anno 2005;

quest’ultimo, pur ammettendo di non avere effettuato versamenti contributivi a favore di Inarcassa in ragione della concomitante attività di insegnante e dei conseguenti contributi versati presso l’Inpdap, aveva negato l’obbligo di iscrizione presso la gestione separata eccependo anche la prescrizione dei contributi pretesi; l’Inps aveva invece rilevato che il reddito relativo all’anno 2005 era stato reso noto dal ricorrente solo con la dichiarazione presentata in data 27 ottobre 2006 e, quanto al merito, aveva ribadito la propria pretesa osservando che proprio la presenza dei redditi da lavoro autonomo, ammessi dal ricorrente, e la mancata iscrizione ad Inarcassa comportavano l’obbligo di iscrizione presso la gestione separata;

la Corte d’appello ha condiviso le motivazioni del primo giudice, che aveva integralmente accolto la domanda del ricorrente, osservando che dal complesso delle disposizioni costituite dalla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, art. 53, comma 1 TUIR, L. n. 1046 del 1971, art. 22, D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, convertito con L. n. 111 del 2011, si deve ritenere escluso l’obbligo preteso dall’INPS di iscrizione del G. alla gestione separata; infatti, lo stesso G. svolgeva attività subordinata (quale insegnante in istituto pubblico) in relazione alla quale erano versati i contributi all’INPDAP, quanto poi all’attività libero professionale, versava ad Inarcassa un contributo soggettivo;

avverso tale sentenza, ricorre l’Inps sulla base di due motivi: 1) violazione e falsa applicazione della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, commi 26 e segg. e del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 18, comma 120, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, nonchè, in connessione con le precedenti disposizioni, della L. n. 179 del 1958, art. 3; L. n. 6 del 1981, artt. 10 e 21 e degli artt. 7,23 e 37 dello Statuto di Inarcassa applicabile ratione temporis;

2) ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 9 e del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 18, comma 12, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, nonchè del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 2, in merito all’eccezione di prescrizione, riproposta in sede di appello e non valutata dalla Corte territoriale;

resiste con controricorso, illustrato da successiva memoria, G.F..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

il primo motivo è fondato essendosi ormai consolidato il principio di diritto secondo cui gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi all’INARCASSA, rimanendo obbligati verso quest’ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS, in quanto la ratio universalistica delle tutele previdenziali cui è ispirata la L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, induce ad attribuire rilevanza, ai fini dell’esclusione dell’obbligo di iscrizione di cui alla norma d’interpretazione autentica contenuta nel D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, (conv. con L. n. 111 del 2011), al solo versamento di contributi suscettibili di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, ciò che invece non può dirsi del c.d. contributo integrativo, in quanto versamento effettuato da tutti gli iscritti agli albi in funzione solidaristica;

così ha, infatti, statuito Cass. n. 30344 del 2017, cui hanno dato continuità, a seguito di ordinanza interlocutoria della Sesta sezione n. 18865 del 2018, Cass. n. 32166 del 2018, nonchè ex plurimis, Cass., sez. VI., n. 14445 del 2019, alle cui motivazioni si rinvia anche per l’illustrazione delle ragioni per cui non sussistono l’presupposti per la rimessione della questione alle Sezioni Unite;

il secondo motivo, relativo alla disciplina della prescrizione – sulla quale la Corte territoriale, a differenza del primo giudice, non si è pronunciata attesa la soluzione adottata sulla questione preliminare della sussistenza dell’obbligo di iscrizione – è ammissibile, in quanto relativo a questione strettamente dipendente dall’accoglimento del primo motivo del ricorso per cassazione (art. 336 c.p.c., comma 1) ed in ordine alla quale il ricorrente era rimasto comunque, in sostanza, soccombente;

il motivo in esame, inoltre, non resta assorbito dall’accoglimento del primo motivo di ricorso in quanto l’assorbimento di un motivo dell’impugnazione proposta in sede di legittimità può sussistere solo quando la questione con esso prospettata, per effetto dell’accoglimento d’un altro motivo, sia divenuta assolutamente irrilevante;

non può aversi, per contro, assorbimento, quando la questione prospettata “possa diventare rilevante in relazione ad uno dei prevedibili esiti del giudizio di rinvio, conseguente alla cassazione della sentenza impugnata per il motivo accolto” (così Cass. n. 13532 del 30/05/2018; Cass. n. 13259 del 06/06/2006; Cass. n. 1503 del 03/04/1978);

ricorrendo tale ipotesi, pertanto, questa Corte deve procedere egualmente all’esame di quel motivo annullando eventualmente la medesima sentenza anche in relazione ad esso, sia pure condizionatamente ad un determinato esito del giudizio di rinvio sulla questione oggetto del motivo principale accolto. Non può infatti essere giustificata una pronunzia di assorbimento rispetto ad uno o più motivi del ricorso, nonostante l’esistenza di un rapporto di interdipendenza con gli altri, ogni qual volta le ragioni per le quali è accolto uno dei motivi “non siano tali da escludere che nel giudizio di rinvio possano ripresentarsi le questioni già sollevate con gli altri motivi”, venendo in tal caso a mancare l’estremo della superfluità dell’esame della questione, che caratterizza la pronunzia di assorbimento (Sez. 2, Sentenza n. 748 del 21/03/1970);

nel presente giudizio, una volta cassata con rinvio la sentenza per l’affermazione dell’obbligo di iscrizione alla gestione separata, il giudice di rinvio ben potrebbe, esaminata la questione della decorrenza del termine di prescrizione dell’obbligo contributivo, tornare ad escludere la sussistenza dell’obbligo medesimo per effetto della sua prescrizione;

in relazione a questo possibile esito diventa perciò rilevante esaminare il secondo motivo del ricorso;

esso è infondato; in conformità con la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, posto che la nota dell’Inps di richiesta del pagamento dei contributi dovuti per l’anno 2005 è stata recapitata il 14 luglio 2011, va affermato che il dies a quo per il decorso del termine prescrizionale non si ravvisa nella data (27.10.2006) della dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo, come preteso dall’Inps;

per consolidata giurisprudenza di questa Corte di cassazione (Cass. 27950/2018; Cass. 19403/2019) la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo, invero, la prescrizione decorre dalla scadenza del termine per pagare i contributi e non dall’accertamento dell’Agenzia delle Entrate o dalla dichiarazione dei redditi presentata dal debitore, con conseguente fondatezza di quell’eccezione di prescrizione già accolta – in via di motivazione alternativa – dal primo giudice;

dunque, poichè il versamento del saldo della contribuzione relativa ai redditi prodotti nell’anno 2005 andava versato entro il 20 giugno 2006 (ai sensi del D.P.R. n. 435 del 2001, art. 17), l’atto interruttivo del 17 luglio 2011 è intervenuto quando il termine quinquennale era già scaduto;

inoltre, alla dichiarazione dei redditi presentata il 27 ottobre 2006 dal debitore (il quale ha da sempre affermato l’insussistenza dell’obbligo di iscrizione alla gestione separata) non può comunque riconoscersi valenza di atto interruttivo del termine prescrizionale ai sensi dell’art. 2944 c.c., posto che con tale dichiarazione il debitore afferma di aver percepito un determinato reddito ma non riconosce il diritto dell’Inps ad ottenere il pagamento dei contributi, diritto che consegue all’iscrizione obbligatoria alla gestione separata;

questa Corte di cassazione, in particolare, ha affermato che per aversi riconoscimento dell’altrui diritto, al quale l’art. 2944 c.c., ricollega l’effetto interruttivo della prescrizione, pur non occorrendo formule sacrali e neppure una specifica volontà di produrre l’effetto interruttivo (data la natura non negoziale dell’atto), è pur sempre necessario che sussista, anche implicitamente, una manifestazione della consapevolezza della esistenza del debito che riveli il carattere della volontarietà (Cass. n. 25943 del 29 novembre 2005);

in definitiva, accolto il primo motivo di ricorso e rigettato il secondo, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2 e non essendo necessari ulteriori accertamenti, accogliendo la domanda di accertamento negativo del credito vantato dall’INPS proposta dal G., per intervenuta prescrizione del credito medesimo;

le spese dell’intero processo vanno, infine, compensate tra le parti, attesa la reciproca soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigettato il secondo, cassa la sentenza impugnata quanto al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara prescritto il credito vantato dall’Inps. Compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, a seguito di riconvocazione, il 21 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA