Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22223 del 12/09/2018

Cassazione civile sez. VI, 12/09/2018, (ud. 19/04/2018, dep. 12/09/2018), n.22223

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 398-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore e

legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. ROSAZZA

n.32, presso lo studio dell’avvocato UGO LUCA SAVIO DE LUCA,

rappresentata e difesa dall’avvocato DANIELA LORENZO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n.1376/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI BARI SEZIONE DISTACCATA di LECCE, depositata il

27/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/04/2018 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;

Con sentenza n. 1376/23/2016, depositata il 27 maggio 2016, non notificata, la CTR della Puglia – sezione staccata di Lecce – dichiarò inammissibili, previa riunione, gli appelli proposti dall’Agenzia delle Entrate nei confronti della signora P.D. avverso le sentenze di primo grado della CTP di Lecce nn. 669, 670 e 671/2011, che avevano accolto i ricorsi della contribuente avverso avvisi di accertamento relativi agli anni 2004, 2005 e 2006, con i quali l’Ufficio, accertata l’omessa contabilizzazione di maggiori ricavi, recuperava a tassazione le maggiori imposte dovute per IRPEF e addizionale regionale, IRES ed IVA.

Avverso la pronuncia della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo.

La contribuente resiste con controricorso.

1. Con l’unico motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 112 e 329 c.p.c., nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 24 e 57, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, laddove la sentenza impugnata ha ritenuto inammissibili gli appelli proposti dall’Ufficio avverso le sentenze di primo grado sul presupposto, erroneo, che non avessero colto la ratio decidendi di ciascuna delle decisioni impugnate.

2. In primo luogo deve darsi atto dell’infondatezza dell’eccezione d’inammissibilità del ricorso dell’Amministrazione finanziaria sollevata dalla controricorrente, secondo cui la censura avrebbe dovuto essere proposta in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, avendo correttamente denunciato la ricorrente, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione di norme di legge processuali.

2.1. Ciò premesso, il motivo è manifestamente fondato, essendo il thema decidendum nel giudizio tributario, avente struttura impugnatoria, delimitato dalle ragioni addotte dal contribuente per contrastare la pretesa dell’Amministrazione finanziaria, a ciò conseguendo che il giudice deve attenersi all’esame dei vizi d’invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti, ammissibile, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 24, esclusivamente in caso di “deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione” (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 13 aprile 2017, n. 9637; Cass. sez. 5, 2 luglio 2014, n. 15051; Cass. sez. 5, 15 ottobre 2013, n. 23326).

2.2. Nella fattispecie in esame l’Amministrazione ricorrente ha riportato, in ossequio al principio di autosufficienza, i motivi addotti a sostegno di ciascun ricorso della contribuente in primo grado, il contenuto delle decisioni rese dalla CTP ed impugnate con gli atti di appello di analogo contenuto, come di seguito riuniti, ed infine i ricorsi in appello.

L’avere in detti ultimi atti l’Amministrazione evidenziato anche nel merito che i processi verbali della Guardia di Finanza di constatazione erano due, il primo, in effetti più che pvc, segnalazione emessa dalla Guardia di Finanza di Palermo in conseguenza di verifica presso soggetto terzo cliente della contribuente, allegata all’avviso di accertamento relativo all’anno 2004, l’altro della Guardia di Finanza di Gallipoli a seguito di verifica presso la ditta della P. stessa e che quest’ultimo era regolarmente sottoscritto dalla contribuente stessa, indica un quid pluris rispetto alla censura propria dell’unica ratio decidendi di ciascuna decisione di primo grado, costituita dal rilievo del difetto di sottoscrizione da parte della contribuente del processo verbale di constatazione (le sentenze nn. 669, 670, 671 del 2011 della CTP di Lecce non fanno in proposito alcuna distinzione di sorta), sebbene le sentenze di primo grado medesime avessero dato atto che siffatta doglianza era stata formulata dalla contribuente solo all’udienza di discussione, per ciascun giudizio, del 25.10.2011.

2.2.1. Diversamente quindi da quanto affermato dalla CTR, gli appelli dell’Ufficio avevano legittimamente, in relazione a quella che è stata la sola ratio decidendi di ciascuna decisione di primo grado impugnata, denunciato la violazione degli artt. 24 del succitato D.Lgs. n. 546 del 1997, che consente la proposizione di motivi aggiunti in presenza delle sole condizioni dinanzi indicate, non sussistenti nella fattispecie in esame, ed il conseguente vizio di ultrapetizione della decisione impugnata.

2.3. Nè può ipotizzarsi, come sembra argomentare la controricorrente, alcuna tacita accettazione del contraddittorio su detta questione per non avere l’Ufficio tempestivamente denunciato l’inammissibilità della questione come oggetto di motivo aggiunto non consentito, dinanzi al giudice di primo grado, avuto riguardo alla natura pubblicistica delle relative preclusioni, il cui rilievo, ove abbiano a verificarsi, va effettuato anche d’ufficio dal giudice adito.

3. Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio per nuovo esame alla CTR della Puglia – sezione staccata di Lecce – in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Puglia – sezione staccata di Lecce – in diversa composizione, cui demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2018

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