Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22222 del 26/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 26/10/2011, (ud. 28/09/2011, dep. 26/10/2011), n.22222

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

A.D., elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA DEI

QUIRITI 3 presso lo studio dell’avvocato FORTI BRUNO, rappresentato e

difeso dall’avvocato TREVISAN CLAUDIO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 76/2006 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata il 02/10/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/09/2011 dal Presidente e Relatore Dott. FERNANDO LUPI;

preso atto che il P.G. non ha formulato osservazioni sulla relazione

ex art. 380 bis c.p.c. notificatagli.

Fatto

OSSERVA

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR della Lombardia ha accolto l’appello di A.D., odontoiatra, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate avente ad oggetto la domanda del contribuente di rimborso dell’IRAP per gli anni del 1998 al 2002, Ha motivato la decisione ritenendo che la modestia di beni strumentali e la mancanza di dipendenti escludevano la sussistenza dell’Autonoma organizzazione presupposto dell’imposta.

Ha proposto ricorso per Cassazione affidato ad un motivo l’Agenzia delle Entrate, il contribuente si è costituito con controricorso.

Con l’unico motivo l’Agenzia delle Entrate deduce che l’IRAP è dovuta da chiunque eserciti una professione a prescindere dai mezzi usati.

Il motivo è infondato. Ha ritenuto questa Corte con giurisprudenza consolidata che: In tema di IRAP, l’esercizio dell’attività libero professionale è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata, e il requisito dell’autonoma organizzazione – il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato – ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Cass. n.19124/2010.

La sentenza impugnata, che si è attenuta ai trascritti principi, è incensurabile”.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti costituite;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5 della manifesta infondatezza del ricorso e che, pertanto, la sentenza impugnata vada confermata.

In ordine alle spese il rilievo che la riportata giurisprudenza si è consolidata dopo i gradi di merito è motivo per compensarle.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2011

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