Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22221 del 26/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 26/10/2011, (ud. 28/09/2011, dep. 26/10/2011), n.22221

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

B.R.;

– intimato –

avverso il provvedimento n. 129/2006 della COMM.TRIB.REG. di BOLOGNA,

depositata il 21/11/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/09/2011 dal Presidente e Relatore Dott. FERMANDO LUPI;

preso atto che il P.G. non ha formulato osservazioni sulla relazione

ex art. 380 bis c.p.c. notificatagli.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c: “La CTR della Lombardia ha accolto l’appello di P.L. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate avente ad oggetto la domanda del contribuente di rimborso dell’IRAP per gli anni del 1998 al 2001. Ha motivato la decisione ritenendo che ricorressero i presupposti per l’esenzione dall’imposta.

Ha proposto ricorso per Cassazione affidato a due motivi l’Agenzia delle Entrate, la contribuente non si è costituita.

Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate deduce l’inammissibilità della domanda avendo la contribuente fruito del condono tombale per le medesime annualità.

Il motivo è fondato. Ha ritenuto questa Corte con sentenza n. 21719/09 ha affermato: Con riferimento alla definizione automatica prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, la presentazione della relativa istanza preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso per le annualità d’imposta definite in via agevolata, ivi compreso il rimborso di imposte asseritamente inapplicabili per assenza del relativo presupposto (nella specie, IRAP.): il condono, infatti, in quanto volto a definire “transattivamente” la controversia in ordine all’esistenza di tale presupposto, pone il contribuente di fronte ad una libera scelta tra trattamenti distinti e che non si intersecano tra loro, ovverosia coltivare la controversia nei modi ordinari, conseguendo se del caso il rimborso delle somme indebitamente pagate, oppure corrispondere quanto dovuto per la definizione agevolata, ma senza possibilità di riflessi o interferenze con quanto eventualmente già corrisposto in via ordinaria.

L’altro motivo è assorbito.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alla parte costituita;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5 della manifesta fondatezza del ricorso e che, pertanto, la sentenza impugnata vada cassata. La causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.

In ordine alle spese: si osserva che il recente consolidarsi della giurisprudenza sulla questione è motivo per compensarle per l’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo del contribuente, compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2011

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