Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22221 del 22/09/2017

Cassazione civile, sez. VI, 22/09/2017, (ud. 07/06/2017, dep.22/09/2017),  n. 22221

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5062-2017 proposto da:

D.N., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato CARLOTTA BARBETTI;

– ricorrente –

contro

D’.DA., PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE APPELLO DI

GENOVA, SERVIZI SOCIALI ASL (OMISSIS) LIGURIA;

– intimati –

avverso il decreto n. 459/2016 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositato il 15/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/06/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI.

Fatto

RILEVATO

che:

D.N. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo illustrato con memoria, avverso il decreto della Corte d’appello di Genova in data 15 dicembre 2016, con il quale è stato rigettato il reclamo proposto dalla istante nei confronti del decreto del 19 aprile 2016, con il quale il Tribunale dei Minorenni di Genova aveva respinto l’istanza della D. di reintegra nella responsabilità genitoriale, ai sensi dell’art. 332 c.c., nei confronti del figlio D’.Ma.;

gli intimati D’.Da. e P.G. preso la Corte d’appello di Genova non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo di ricorso la istante abbia dichiarato inammissibile il reclamo avverso il decreto di prime cure, poichè diretto, non a censurare il diniego di reintegrazione nella responsabilità genitoriale, oggetto del provvedimento impugnato, bensì la revoca della declaratoria di decadenza dalla potestà genitoriale, oggetto di altro, precedente, decreto;

Ritenuto che:

la censura sia inammissibile, dovendo considerarsi inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. avverso i provvedimenti emessi in sede di volontaria giurisdizione, quale, nella specie, il rigetto del reclamo avverso la richiesta di reintegra della potestà genitoriale, stante la mancanza dei requisiti della decisorietà e della definitività del provvedimento impugnato, e ciò neppure se il ricorrente lamenti la lesione di situazioni aventi rilievo processuale, quali espressione del diritto di azione, in quanto la pronunzia sull’osservanza delle norme che regolano il processo ha necessariamente la medesima natura dell’atto giurisdizionale cui il processo è preordinato e, pertanto, non può avere autonoma valenza di provvedimento decisorio e definitivo, se di tali caratteri quell’atto sia privo, stante la natura strumentale della problematica processuale e la sua idoneità a costituire oggetto di dibattito soltanto nella sede, e nei limiti, in cui sia aperta o possa essere riaperta la discussione sul merito (cfr. Cass. Sez. U. 15/07/2003, n. 11026; Cass. 17/06/2009, n. 14091; Cass. 02/12/2015, n. 24477; Cass. 14/05/2010, n. 11756; Cass. 22/09/2016, n. 18652);

tali affermazioni di principio trovino puntuale applicazione nella specifica materia de qua, in relazione alla quale si è affermato che l’inammissibilità del ricorso straordinario per cassazione avverso i provvedimenti che limitano od escludono la potestà (art. 317 bis c.c.) o ne pronunciano la decadenza (artt. 330 e 332 c.c.) non può essere revocata in dubbio a causa del carattere contenzioso di tali procedimenti e della ricorribilità ex art. 111 Cost. dei provvedimenti assunti in materia di affidamento dei figli naturali, permanendo in essi, pur con tali ulteriori aspetti, il carattere della non definitività, nella ricerca della più ampia garanzia per il minore, derivante dall’attuale ampiezza della revisione dei provvedimenti assunti (Cass. 13/09/2012, n. 15341);

Ritenuto che:

il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, senza alcuna statuizione sulle spese, attesa la mancata costituzione degli intimati;

dagli atti il processo risulti esente, sicchè non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2017

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