Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22221 del 14/10/2020

Cassazione civile sez. lav., 14/10/2020, (ud. 08/07/2020, dep. 14/10/2020), n.22221

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4438/2015 proposto da:

M.G., quale titolare della omonima impresa di

autonoleggio pullman da turismo, domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI

RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato PAOLO BOER, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIA TERESA UBALDINI

DUGATO;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione

dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentati e difesi dagli avvocati ESTER ADA SCIPLINO, CARLA

D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 864/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 11/08/2014 R.G.N. 903/2010.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

Con verbale di accertamento ispettivo, l’INPS contestò a M.G. (titolare di impresa di autonoleggio di pullman da turismo), tra l’altro e per quanto di attuale interesse, l’irregolare versamento della contribuzione dovuta in ragione: a) della maggior base contributiva derivante dall’applicazione automatica del punto 3 dell’art. 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da autorimesse e noleggio auto con autista del 3 luglio 1996, che prevede la maggiorazione del 20% a titolo di totale compenso di eventuali prestazioni eccedenti l’orario contrattuale per servizi extraurbani superiori ad una giornata (punto B del verbale); b) della mancata considerazione, nella base contributiva, di alcune giornate lavorative che ad avviso dell’Inps sarebbero state in realtà lavorate pur essendo indicate come di ferie o di riposo (punto C del verbale);

la Corte d’appello di Bologna, riformando la sentenza di primo grado su aspetti non più in rilievo, ha dichiarato inammissibile il capo dell’atto d’appello relativo al cennato punto B del verbale in quanto incentrato sul fatto, giudicato nuovo, della inapplicabilità del citato contratto collettivo nazionale ai rapporti di lavoro in oggetto, in considerazione del fatto che l’impresa non svolgeva attività di linea; la Corte ha pure rigettato l’ulteriore profilo dell’impugnazione secondo il quale non sarebbe emerso, nel corso dell’istruttoria, l’espletamento del lavoro straordinario presupposto dalla stessa disposizione contrattuale collettiva e ciò in quanto la maggiorazione è prevista per compensare la circostanza che l’orario di lavoro si protragga oltre la giornata di inizio, a prescindere dal numero di ore prestate; quanto, poi, alle irregolarità contestate al punto C del verbale ispettivo, la Corte territoriale ha respinto, ritenendolo inverosimile ed infondato per difetto di prova, il motivo d’appello teso a ribadire che le attività di rifornimento e lavaggio dei pullman, espletate in giorni indicati come di ferie o riposi, fossero state eseguite a discrezione dei lavoratori, in assenza di ordini datoriali;

avverso tale sentenza della Corte d’appello di Bologna (n. 864/2014), ricorre per cassazione M.G. sulla base di due motivi: 1) falsa interpretazione e violazione dell’art. 15, nella parte “orari di lavoro”, nel suo punto 3, del contratto per i dipendenti di “autorimesse e noleggio automezzi” del 3 luglio 1996 e violazione “di norme di diritto e principi di diritto, anche in relazione agli artt. 2107 e 2108 c.c.”, in quanto l’attività, non di linea, svolta dall’impresa del M. era sempre stata affermata, sin dal primo grado; inoltre, la questione sollevata era riferita alla interpretazione dell’art. 15 del c.c.n.l., nel senso che lo stesso articolo richiedeva, per l’erogazione della maggiorazione, che il dipendente avesse svolto attività di lavoro straordinario, circostanza esclusa, nel caso di specie, come emerso dall’istruttoria espletata; 2) violazione dell’art. 345 c.p.c., ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in ragione del fatto che, contrariamente all’assunto della Corte territoriale, i testi avevano confermato che gli automezzi erano stati utilizzati dagli autisti, nei giorni di riposo o di ferie, per uso personale;

resiste l’INPS con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Il primo motivo è infondato;

il ricorrente, nella sostanza, lamenta che la sentenza impugnata ha errato nell’interpretare l’art. 15 punto 3 del c.c.n.l. per i dipendenti di autorimesse e noleggio automezzi del 3 luglio 1976, dal momento che ha ritenuto applicabile tale disposizione anche nell’ipotesi, accertata nel caso di specie stando agli esiti dell’istruttoria, di prova dell’assenza di espletamento di lavoro straordinario;

la sentenza impugnata, invece, ha ritenuto che l’operatività del disposto dell’art. 15 c.c.n.l. del 3 luglio 1996 per i dipendenti di imprese di autorimesse e noleggio automezzi con autista, pacificamente applicato dal ricorrente, non sia legata all’espletamento di lavoro straordinario, come affermato dal M., ma alla circostanza che il servizio di trasporto si protragga oltre la giornata iniziale, indipendentemente dal numero di ore effettuato dall’autista; ciò in quanto, ad avviso della Corte, l’intento della previsione contrattuale sarebbe quello di compensare il peculiare impegno richiesto al lavoratore in caso di estensione del servizio al di fuori dell’arco temporale di una giornata, ove l’espletamento di lavoro straordinario è evenienza possibile ma non necessaria;

si verte, dunque, in un’ipotesi di denuncia di violazione o di falsa applicazione dei contratti o accordi collettivi di lavoro, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 2, che è parificata sul piano processuale a quella delle norme di diritto;

ciò comporta, in sede di legittimità, l’interpretazione delle relative clausole in base alle norme codicistiche di ermeneutica negoziale (artt. 1362 c.c. e segg.) come criterio interpretativo diretto e non come canone esterno di commisurazione dell’esattezza e della congruità della motivazione, senza più necessità, a pena di inammissibilità della doglianza, di una specifica indicazione delle norme asseritamente violate e dei principi in esse contenuti, nè del discostamento da parte del giudice di merito dai canoni legali assunti come violati o di una loro applicazione sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti (Cass. 19 marzo 2014 n. 6335; Cass. n. 18946 del 2014, il cui orientamento viene qui condiviso e ribadito, in discontinuità con il precedente insegnamento giurisprudenziale secondo cui l’interpretazione dei contratti collettivi di lavoro in sede di legittimità integrerebbe un’indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile dinanzi alla Corte di Cassazione nella sola ipotesi di motivazione inadeguata, ovvero di violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui all’art. 1362 c.c. e segg., sicchè, per una corretta denuncia dei due profili, il ricorrente per cassazione dovrebbe fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, precisando altresì in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti (Cass. 15 aprile 2013, n. 9054; Cass. 15 aprile 2013, n. 9070; Cass. 9 ottobre 2012, n. 17168);

deve dunque ribadirsi che, nel regime processuale speciale introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, la denuncia di violazione o falsa applicazione dei contratti ed accordi collettivi nazionali accomuni questi alle fonti di diritto oggettivo, limitatamente al sindacato esperibile in sede di legittimità.

ciò premesso, la Corte giudica il motivo infondato;

va osservato che l’art. 15 del c.c.n.l. 3 luglio 1996 di cui si discute disciplina in modo analitico la durata contrattuale dell’orario settimanale di lavoro, distinguendo tra il personale addetto a lavori discontinui e/o di attesa ed a prestazioni promiscue;

in particolare, si prevede che le prestazioni oltre l’orario contrattuale fino alla sessantesima ora vengano compensate con quote orarie di retribuzione individuale con la maggiorazione del 20%; le prestazioni dei conducenti di auto oltre l’orario contrattuale settimanale di 42 ore fino alla sessantesima ora saranno compensate con quote orarie di retribuzione individuale con la maggiorazione del 22%; per le aziende esercenti locazione automezzi, il prolungamento orario dalla quarantesima alla quarantottesima ora sarà compensato con quote orarie di retribuzione individuale maggiorate del 22%;

è previsto, poi, quanto all’orario contrattuale di lavoro per i conducenti di autobus e il personale viaggiante, che l’impegno giornaliero è di norma di 12 ore, dal computo del quale è escluso il tempo per la consumazione del pasto e che, nell’ambito dell’impegno giornaliero, a) si computano come orario di lavoro effettivo i tempi di guida, i tempi per le operazioni di piccola manutenzione e pulizia di cui all’art. 46 e gli altri tempi in cui è richiesta la prestazione lavorativa; b) si considerano come periodi non retribuiti i tempi per la consumazione del pasto nella misura di un’ora; c) esclusi i periodi di tempo non retribuiti di cui alla lett. b) e i periodi di lavoro effettivo di cui alla lett. a), tutti i rimanenti periodi di tempo si considerano come orario di lavoro in ragione del 15% qualora trascorsi nella provincia ove il lavoratore ha la residenza di servizio ovvero in ragione del 40% qualora trascorsi fuori dalla provincia ove il lavoratore ha la residenza di servizio;

a fronte di tale analitica e particolareggiata disciplina, relativa anche all’orario eccedente quello ordinario settimanale, il punto 3) dell’art. 15 del c.c.n.l. dispone: “In deroga alla presente normativa per i servizi extraurbani di durata superiore a 1 giornata, in aggiunta alla retribuzione globale giornaliera, sono corrisposte 4 quote orarie della retribuzione individuale con la maggiorazione del 20%, a totale compenso di eventuali prestazioni eccedenti l’orario contrattuale per tali tipi di servizio”;

è, dunque, testualmente evidente che l’applicazione del citato punto 3 dell’art. 15, pone come presupposto la sola condizione che il servizio extraurbano sia di durata superiore ad una giornata, a prescindere dal conteggio dell’orario settimanale espletato dal personale coinvolto che, come espressamente previsto dalla stessa disposizione, può solo in via eventuale e non necessaria risultare eccedente l’orario contrattuale;

pertanto, è certamente priva di fondamento la tesi sostenuta dal ricorrente secondo la quale solo in caso di espletamento di lavoro straordinario andrebbe erogata la maggiorazione in parola;

il secondo motivo è inammissibile;

si censura la valutazione delle risultanze istruttorie che, ad avviso del ricorrente, avrebbero palesemente dimostrato che l’attività di lavaggio e rifornimento di carburante dei pullman, effettuata in giorni di ferie e di riposo, fosse avvenuta per esclusiva iniziativa dei dipendenti e per loro interesse personale; la Corte d’appello ha accertato che l’omissione contributiva relativa a tali giornate era emersa dal raffronto tra il registro delle presenze

e la documentazione aziendale, nè l’assunto difensivo del M. era stato idoneamente provato;

è evidente che la critica investe in modo centrale un tipico accertamento di merito di stretta spettanza del giudice di quel grado e non sindacabile nel giudizio di legittimità se non all’interno dei limiti previsti per il vizio di motivazione dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

tale vizio è stato in effetti invocato dal ricorrente, nella enunciazione del motivo sub. 2, ma tale enunciazione è rimasta a livello meramente assertivo ed è priva dei requisiti minimi di ammissibilità che consentono a questa Corte di accertare l’effettiva sussistenza del vizio;

infatti, in considerazione della data di pubblicazione della sentenza impugnata – 11 agosto 2014 – si applica alla presente fattispecie la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ed i motivi come formulati non rispettano il modello legale in base al quale è ammissibile la proposizione di una censura sulla motivazione nel giudizio di legittimità;

l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. Cass. Sez. U., Sentenza n. 8053 del 07/04/2014;

è evidente che il motivo dedotto in ricorso non poggia su tali elementi, limitandosi a riportare il contenuto dei verbali relativi alle prove per testi espletate ed insistendo per una valutazione dei medesimi coerente con le richieste della parte stessa;

in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 5.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma 1 bis dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove previsto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2020

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