Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22221 del 04/08/2021

Cassazione civile sez. VI, 04/08/2021, (ud. 03/02/2021, dep. 04/08/2021), n.22221

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 38358-2019 proposto da:

A.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MAZZINI 142,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE GALGANO, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANDREA CREMONA;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO DI VIA (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1486/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 20/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA

GIANNACCARI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– la Corte d’appello di Bologna, con sentenza dell’8.5.2019 accolse, per quanto di ragione, l’appello proposto da A.E. nei confronti del Condominio di Via (OMISSIS) limitatamente alla determinazione delle spese di lite del giudizio di primo grado, confermando nel merito le statuizioni della sentenza di primo grado;

– la Corte distrettuale rilevò che il primo giudice, pur avendo correttamente regolato le spese di lite secondo il principio della soccombenza, le aveva liquidate in misura superiore al massimo, senza alcuna motivazione;

il giudice d’appello confermò quindi la sentenza di primo grado in relazione alla regolamentazione delle spese di lite sulla base del principio della soccombenza e compensò per un quarto le spese del giudizio d’appello;

– A.E. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo;

il Condominio di Via (OMISSIS) è rimasto intimato;

Il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi

dell’art. 380-bis c.p.c., di inammissibilità del ricorso.

Diritto

RITENUTO

che:

con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e del D.M. n. 55 del 2014, art. 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la corte di merito compensato parzialmente le spese del giudizio d’appello nonostante egli fosse vittorioso in relazione al capo d’appello relativo all’erronea determinazione delle spese di lite, liquidate in misura superiore ai limiti tariffari; inoltre, mentre le spese del giudizio di primo grado sarebbero state determinate tra i minimi ed i medi tariffari le spese del giudizio d’appello sarebbero state illogicamente liquidate sulla base dei valori massimi;

– il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1;

– la corte di merito ha fatto corretta applicazione del principio della compensazione delle spese sulla base del principio della soccombenza reciproca;

– l’ A., appellante in secondo grado, era infatti soccombente in relazione al motivo di appello inerente il merito il merito della causa ed era risultato vittorioso solo in relazione alla determinazione delle spese di lite;

– per consolidato orientamento di questa Corte, la regolazione delle spese di lite può avvenire in base alla soccombenza integrale, che determina la condanna dell’unica parte soccombente al pagamento integrale di tali spese (art. 91 c.p.c.), ovvero in base alla reciproca parziale soccombenza, che si fonda sul principio di causalità degli oneri processuali e comporta la possibile compensazione totale o parziale di essi (art. 92 c.p.c., comma 2); a tale fine, la reciproca soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, tanto allorché quest’ultima sia stata articolati in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento (Cass. Civ., Sez. III, 22.2.2016, n. 3438);

– quanto alla determinazione delle spese di lite del giudizio d’appello, che erano state parametrate al massimo della tariffa, va ribadito il consolidato principio, costantemente affermato da questa Corte, secondo cui la determinazione degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti di procuratore costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, qualora sia contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede una specifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità (Cassazione civile sez. I, 09/10/2015, n. 20289)

il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile;

non deve provvedersi sulle spese non avendo l’intimato svolto attività difensiva;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza deì presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2 della Suprema Corte di cassazione, il 3 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2021

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